Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10823 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10823 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
NOME COGNOME, nato a PETRONÀ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI CATANZARO del 09/07/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore dell’imputato;
letta la memoria del difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, depositata il 9 febbraio 2026;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata del 9 luglio 2025, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione del Tribunale di Crotone in data 20 maggio 2024, con la quale NOME COGNOME è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di vio privata, oltre statuizioni accessorie.
Avverso la sentenza indicata della Corte d’appello di Catanzaro ha proposto ricorso l’imputato, con atto a firma del difensore, AVV_NOTAIO, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 438, comma 5 e 238-bis cod. proc. pen. in conseguenza dell’acquisizione, disposta dal giudice di primo grado su richiesta della parte civile, di un’ordinanza emessa in sede civile, peraltro non munita dell’attestazione di irrevocabilità. Sulla relativ eccezione di nullità, respinta per non essere stato il predetto documento utilizzato, la Corte di merito ha reso una motivazione manifestamente illogica e apparente, trascurando il profilo di invalidità dedotto, che inficia ex se il giudizio.
2.2. Con il secondo motivo, prospetta violazione di legge e correlato vizio della motivazione, anche sub specie di travisamento di un fatto decisivo, in relazione all’affermazione di responsabilità.
Evidenzia, al riguardo, come il ricorrente avesse contestato la qualificazione giuridica del fatto, assumendo di aver agito nella ragionevole convinzione di esercitare un proprio diritto per essere controversa la servitù di passaggio vanta dalla parte civile sulla strada interclusa, mentre la Corte di merito ha respinto la deduzione richiamando l’esistenza di una scrittura privata che escluderebbe, in radice, la “possibilità di esercitare un diritto”.
Richiamando l’elemento differenziale indicato dalla giurisprudenza di legittimità al fine della qualificazione giuridica del fatto in termini di violenza priv o di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, di cui la Corte di merito non avrebbe tenuto conto nel confermare la sentenza di primo grado, evidenzia il ricorrente anche il travisamento in cui sarebbe incorsa, affermando che la condotta dell’imputato avrebbe intercluso l’accesso all’abitazione della parte civile e non già ad un fondo agricolo, con conseguente errore su un elemento decisivo sul punto della ricostruzione del dolo. Per altro verso, si contesta la sentenza impugnata
per non aver dato conto della verifica dell’arbitrarietà della condotta, invece legittimamente posta in essere a legittima difesa del diritto di proprietà.
2.3. Il terzo motivo contesta il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod- pen., fondato sulla ritenuta non occasionalit della condotta, in violazione del criterio ostativo della abitualità.
Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
I difensori dell’imputato e della parte civile hanno depositato memorie rispettivamente il 5 ed il 9 febbraio 2026.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di cui infra.
Le censure proposte nel primo motivo sono inammissibilmente formulate.
1.1. Premesso che, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l’intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05) e che, pertanto, il motivo è, in parte qua, proposto fuori dei casi previsti dalla legge, anche la denunciata violazione di legge si rivela genericamente formulata.
E’, invero, onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli att specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 01); e siffatto principio è quantomai risolutivo nel caso all’odierno vaglio, poiché è incontestato che dell’atto acquisito nessun uso probatorio sia stato effettuato.
Ne discende la genericità della relativa censura.
1.2. Manifestamente infondata è, invece, la deduzione di nullità che – secondo la prospettazione del ricorrente – inficerebbe comunque il giudizio, non ravvisandosi
alcuna norma che all’acquisizione di un atto, a richiesta di parte civile, nel giudizio abbreviato connetta la reclamata invalidità.
2. Il secondo motivo è, invece, fondato.
2.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia da quello di violenza privata – ch ugualmente contiene l’elemento della violenza o della minaccia alla persona -non nella materialità del fatto, che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell’elemento intenzionale, in quanto nel reato di cui all’art. 392 cod. pen. l’agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata. Occorre, per altro verso, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 39 cod. pen., accertare che la condotta rivesta i connotati dell’arbitrarietà, la quale non sussiste qualora la violenza sulle cose sia esercitata al fine di difendere il possesso in presenza di un atto di turbativa nel godimento della “res”, sempre che l’azione reattiva avvenga nell’immediatezza di quella lesiva del diritto, non si tratti di compossesso e sia impossibile il ricorso immediato al giudice, sussistendo la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto o il pacifico esercizio del diritto godimento del bene (ex multis Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584 – 01 in fattispecie in cui l’imputato aveva parcheggiato i propri veicoli nel cortile di sua proprietà costituente l’unico accesso al garage della persona offesa).
Il Supremo consesso di questa Corte ha, in particolare, precisato come l’elemento psicologico differenziale debba accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 02).
2.2. Sotto altro profilo, si è, ulteriormente, specificato che, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente attuata dall’agent corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, di guisa che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato; è, inoltre, necessario che la condotta illegittima non ecceda macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, anche arbitrariamente, un proprio diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell’altrui libertà di determinazione, giacché, in tal caso, ricorrono gli estremi della diversa ipotesi criminosa di cui all’art. 610, cod. pen. (Sez. 5, n. 38820 del 26.10.2006, COGNOME, RV. 235765, in cui è stata censurata la decisione del giudice di appello che aveva affermato la sussistenza del reato di cui all’art. 610, cod. pen., invece di quello di cui all’art. 393, cod. pen., nella condotta di alcuni soggetti, aderenti ad un RAGIONE_SOCIALE,
che avevano bloccato l’entrata e l’uscita degli automezzi di uno stabilimento appartenente ad una società, contrattualmente vincolata al detto RAGIONE_SOCIALE e rimasta inadempiente, rilevando, per converso, da un lato, l’esistenza dell’accordo che avrebbe legittimato il ricorso dei consorziati in giudizio anche al fine di ottenere un provvedimento d’urgenza volto ad inibire comportamenti in contrasto con gli obblighi contrattuali e, dall’altro, il protrarsi della violazione e dell’entità della stessa).
2.3. Tanto premesso, il percorso motivazionale seguito dal giudice di secondo grado nel rigettare la richiesta di diversa qualificazione giuridica del fatto contestato ad NOME nella fattispecie di cui all’art. 393 cod. pen. si rivela caratterizzato da evidente apoditticità, nella misura in cui ha, assertivamente, affermato che l’esistenza di una scrittura privata tra le parti escluda la stessa controvertibilità dei diritti dal medesi negozio composti.
Se, effettivamente, il fondo il cui transito da parte di NOME COGNOME è stato impedito dall’imputato, parcheggiando la propria autovettura in modo tale da non consentire alla persona offesa di attraversarlo con il proprio veicolo, è di proprietà esclusiva di NOME, appare arduo sostenere, come ha fatto implicitamente la Corte territoriale, che quest’ultimo non avrebbe potuto invocare una qualsiasi tutela giurisdizionale per raggiungere la finalità perseguita, ossia quella di impedire alla parte offesa l’esercizio della servitù di passaggio.
Ed invero è insito nel diritto di godimento esclusivo della res, che costituisce il nucleo essenziale del diritto di proprietà, il potere del titolare di vietare l’accesso a sito su cui il proprio diritto si espande e, quindi, di impedirne il transito anche proprietario del fondo dominante, quando la servitù di passaggio sia controversa, ed a tale diritto l’ordinamento giuridico fornisce, in tutta evidenza, adeguata tutela giurisdizionale ove ne sia turbato il pacifico esercizio, quantomeno in termini di actio negatoria serivitutis.
Il giudizio espresso al riguardo dalla Corte territoriale, secondo cui l’esistenza stessa di una scrittura privata avrebbe escluso la controvertibilità dei diritti in ess composti, non può ritenersi una risposta soddisfacente all’invocata derubricazione, in quanto non coglie il profilo, innanzi evidenziato, del diritto di impedire ad omnes alios il transito sul proprio fondo, che rappresenta una delle manifestazioni tipiche del diritto di proprietà.
Né va sottaciuto, sotto diversa prospettiva, che, ove si ritenesse la condotta di COGNOME astrattamente riconducibile al paradigma normativo di cui all’art. 393, cod. pen., andrebbe pur sempre verificato se tale condotta, in concreto, sia stata o meno arbitraria, anche alla luce della scrittura privata, richiamata senza esplicarne il contenuto dispositivo.
Come chiarito da questa Corte, infatti, l’arbitrarietà della condotta non ritenersi sussistente qualora la violenza venga esercitata al fine di difendere il diritto di in presenza di un atto di turbativa nel godimento della res, sempre che l’azione reattiva avvenga nell’immediatezza di quella lesiva del diritto non si tratti di ipotesi di compossesso e sia impossibile il ricorso immediato al giudice, sussistendo la necessità impellente di ripristinare possesso perduto 0 il pacifico esercizio del diritto di godimento del bene (cfr., in questo senso, Sez. 6, 8.1.2010, n. 2548, COGNOME , Rv. 245854; Sez. n 49760 del 20/12/2012, COGNOME, Rv. 254185; Sez. 6, n. 10602 del 10.2.2010, COGNOME, Rv. 246409) . può
Siffatti profili non sono stati presi in considerazione dalla Corte territoriale e tale omissione giustificando I’annullamento con rinvio della sentenza oggetto di ricorso per nuovo esame, dovrà essere colmata dal giudice del rinvio, al quale spetterà verificare se sussistono 0 meno le condizioni per potere qualificare la condotta del ricorrente in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, ai sensi dell’art. 393, cod. pen., uniformandosi ai principi di diritto innanzi indicati.
3. La fondatezza del secondo motivo assorbe in sé il terzo motivo.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro.
CORTE DrCASSAZIONE
V SEZIONE PENALE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
23 MAR 2026