Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35343 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35343 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
nel procedimento a carico di:
PRATICO PLACIDO nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
inoltre:
COGNOME NOME–COGNOME NOMENOMECOGNOME NOMENOMECOGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOMECOGNOME NOME
COGNOME CONSOLATA NOME
PALUMBO PASQUALINA
NOME– COGNOME NOME –
L
avverso la sentenza del 06/12/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 6.12.2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha assolto NOME dal reato di violenza privata perché il fatto non sussiste.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria, lamentando, con l’unico motivo articolato, che il giudice ha escluso la sussistenza del fatto-reato, ritenendo, erroneamente, che l’aver parcheggiato una macchina operatrice all’ingresso di una strada che conduce ad un complesso residenziale, in cui risiedevano le parti offese, impedendo così il transito delle auto dei residenti in entrata e un’uscita da tale complesso abitato – condotta comunque provata in sede dibattimentale – non integri il delitto di violenza privata in quanto l’imputato non avrebbe perpetrato alcuna forma di minaccia verbale nè di violenza nei confronti di persone nell’immediatezza dei fatti, né concomitante né susseguente alla collocazione dell’escavatore.
Osserva il ricorrente come il delitto di cui all’art. 610 cod. pen. si configuri con qualsiasi mezzo adoperato dall’agente idoneo a privare coattivamente la libertà di azione e determinazione della persona offesa (cosiddetta violenza impropria). In particolare, si adduce a sostegno del ricorso che in un caso del tutto sovrapponibile a quello di specie, questa Corte di Cassazione aveva affermato che integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi a un fabbricato ma in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo l’accesso alla persona offesa, considerato che ai fini della configurabilità del reato in questione il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso nella libertà di determinazione e di azione (citando in particolare, la sentenza di questa Corte n. 1913 del 16/10/2017).
Il ricorso è stato trattato – aì sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 1 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 – senza l’intervento delle partì che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio;
il difensore delle parti civili ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata allegando nota spese;
il difensore dell’imputato ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, contro-deducendo anche agli argomenti esposti nella requisitoria del P.G..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
La Procura di Reggio Calabria propone ricorso per saltum avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, che ha assolto COGNOME dal reato di violenza privata in concorso con soggetto non identificato, adducendo, in buona sostanza l’errata applicazione dell’art. 610 cod. pen., interpretato in modo non conforme ai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte.
Ed invero, il Tribunale, pur avendo dato atto che l’imputato aveva parcheggiato una macchina operatrice all’ingresso di una strada che conduce a un complesso residenziale, impedendo il transito delle auto dei residenti in entrata e in uscita, e pur avendo accertato che, dinanzi alla richiesta di rimozione del mezzo, lo stesso si era rifiutato di provvedere in tal senso, ha escluso la sussistenza del requisito della violenza necessario a integrare il reato contestato, ritenendo che, nonostante, il comportamento assunto dal predetto, non si fosse in presenza, in particolare, di una condotta violenta.
Ebbene, come reiteratamente chiarito da questa Corte, integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo l’accesso alla persona offesa, considerato che, ai finì della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione (Sez. 5, n. 3991 del 14/12/2022, dep. 31/01/2023, Rv. 283961 – 01; Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017, dep. 17/01/2018, Rv. 272322 – 01; Sez. 5, n. 8425 del 20/11/2013 dep. 2014, Iovíno, Rv. 259052; Sez. 5, n. 21779 del 17/05/2006, P.G. in proc. Brugger, Rv. 234712; Sez. 5, n. 40983 del 18/10/2005, Siracusa, Rv. 232459; Sez. 5, n. 603 del 18/11/2011, dep. 2012, Lombardo, Rv. 252668).
Ha altresì avuto modo di precisare, con argomenti qui condivisi Sez. 5, n. 603 del 18/11/2011, dep. 12/01/2012, Rv. 252668 – 01 che integra il reato di violenza privata (art. 610 cod. pen.) la condotta di colui che, avendo parcheggiato l’auto in maniera da ostruire l’ingresso al garage condominiale, si rifiuti di rimuoverla nonostante la richiesta della persona offesa.
E nel caso di specie la sentenza impugnata dà atto del rifiuto frapposto dall’imputato di spostare l’escavatore, e tale rifiuto dà pienamente conto della natura della condotta posta ìn essere e del suo rilievo penale.
La condotta dell’imputato – stando a quanto emerge dalla sentenza impugnata – non si sarebbe esaurita nel collocare un veicolo in maniera tale da ostruire l’altrui passaggio ma ha avuto modo di manifestare la sua valenza costrittiva e limitatrice dell’ altrui libertà di azione e di determinazione attraverso il netto rifiuto frappost di spostare il veicolo una volta che le persone offese avevano avanzato richieste in tal senso, dovute alla necessità di rendere libero il passaggio altrimenti ostruito dalla presenza dell’escavatore.
Una condotta può assumere il carattere della violenza privata – che è reato istantaneo – sia nel caso in cui la natura dell’atto iniziale sia sin dall’ini manifesta, sia nel caso in cui essa trapeli successivamente in virtù delle circostanze del caso concreto che ne accompagnino la realizzazione (quale ad esempio il comportamento assunto in prosieguo dal suo autore, rivelatore di quella che era la natura oggettiva e soggettiva dell’azione iniziale posta in essere).
E quanto all’elemento soggettivo è pacifico che ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare, che costituisce l’antecedente psichico della condotta, cioè il movente del comportamento tipico descritto dalla norma penale (Sez. 5, n. 2220 del 24/10/2022, dep. 19/01/2023, Rv. 284115- 01).
Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria. Spese al definitivo.
Così deciso il 2/7/2024.