Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24253 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24253 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il 09/05/1974
avverso l’ordinanza del 28/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza del 28 gennaio 2025, con cui il
Tribunale di sorveglianza di Torino disponeva la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale concesso ad NOME COGNOME con efficacia
ex tunc, che non si
riteneva sostituibile con la detenzione domiciliare.
Ritenuto che il ricorso di COGNOME non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una
nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, che appaiono correttamente vagliati
dal Tribunale di sorveglianza di Torino.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha valutato adeguatamente gli elementi informativi acquisiti, formulando un giudizio congruo e privo di erronea
applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che COGNOME, in più occasioni, aveva posto in essere comportamenti violativi del programma trattamentale,
segnalati, con nota del 13 dicembre 2024, dalla Stazione dei Carabinieri di San
NOME COGNOME che, in alcuni casi, avevano richiesto l’intervento degli operatori di polizia.
Ritenuto che le ripetute violazioni delle prescrizioni connesse al beneficio penitenziario in questione imponevano di ritenere l’affidamento in prova al servizio sociale concesso a Montelli inidoneo ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, COGNOME, Rv. 248376 – 01; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, COGNOME, Rv. 217706 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2025.