Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42496 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42496 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Barletta il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 25/10/2022 della Corte di Appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO che ha chiesto da dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’imputato AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con sentenza del 25 ottobre 2022, la Corte di appello di Bari, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Trani del 29.01.2019, riconosciute le circostanze generiche prevalenti sulla contestata aggravante, rideterminava la pena applicata a COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 349 comma 2 cod. pen.
Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME ha proposto, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando tre motivi di impugnazione.
Con riguardo al primo motivo, deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. circa la ritenuta responsabilità del ricorrente. Si osserva che la finalità del sequestro era stata quelle di evitare che la libera disponibilità del bene in vinculis potesse aggravare le conseguenze del reato di abuso edilizio o protrarne la commissione e quindi di garantire la immodificabilità del bene medesimo. E si aggiunge che al momento del fatto non emergeva un vincolo tale da impedire il transito sui beni ritenuti abusivi ovvero sulla platea cementizia, circostanza invero emersa chiaramente solo in occasione della seconda apposizione di sigilli. Si osserva altresì che si contesta una condotta omissiva, di non avere impedito l’accesso sull’area. A fronte di un reato di tipo, invece, commissivo.
Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, per la mancata applicazione della fattispecie di cui all’art. 131 bis cod. pen. Illogicamente i giudici avrebbero escluso la fattispecie valorizzando un episodio di violazione di sigilli, del 5 giugno, posto al di fuori del perimetro accusatorio. Né i giudici si sarebbero confrontati con gli argomenti difensivi con riguardo all’assenza di danno per l’ente titolare dell’area demaniale in questione, e con riferimento al tenore del provvedimento cautelare, che non menzionava i beni posti sopra la platea di cemento sequestrata. Con conseguente attenuazione dell’elemento soggettivo. Si aggiunge anche la rilevanza della sentenza assolutoria relativa all’abuso edilizio in funzione del quale era stato disposto il sequestro, anche nel quadro della attuale rilevanza normativa RAGIONE_SOCIALE condotte successive al reato.
Con il terzo motivo rappresenta la violazione degli artt. 349 e 350 cod. pen. Si contesta che quanto al dolo del reato si valorizzerebbe in sentenza una condotta perdurante del tempo a fronte di una contestazione di fatti avvenuti solo il 30 luglio 2015, né risuterebbero accertamenti anteriori e la presenza del ricorrente sul lido balneare. E si contesta la fondatezza della tesi per cui i servizi presenti sulla platea di cemento sarebbero stati da tempo perfettamente funzionanti e come tali, quindi, secondo i giudici, conosciuti dal ricorrente. Con analoghi rilievi sul viavai di persone, sempre valorizzato come conosciuto dall’imputato nel quadro di una condotta dolosa. Da qui l’assenza della prova della conoscenza della avvenuta effrazione di sigilli da parte dell’imputato, peraltro diverso dal rappresentante legale della struttura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è manifestamente infondato, mirando ad una diversa valutazione della portata del sequestro, a fronte di una motivazione del tutto coerente e lineare e come tale priva di vizi manifesti, posto che la corte di appello, anche richiamando il contenuto della notizia di reato della Capitaneria di Porto e della correlata documentazione fotografica, ha coerentemente evidenziato, con stretta coerenza logica, come la platea cementizia fosse chiaramente sequestrata, con conseguente quanto inevitabile divieto di accesso ostativo anche per l’accesso ai beni ivi collocati. Come del resto logicamente confermato anche dalla avvenuta proposizione presso l’Autorità Giudiziaria di una successiva richiesta di autorizzazione alla manutenzione di tali ultimi beni. E’ poi indiscutibile che il dovere di custodia possa ritenersi violato sia in via comnnissiva che attraverso una condotta omissiva, quale il suo mancato espletamento.
Il terzo motivo precede logicamente e giuridicamente il secondo. I giudici hanno valorizzato il costante e intenso viavai sull’area qui di interesse, connotata altresì dalla inerenza ad un lido particolarmente frequentato il 30 luglio del 2015, e questa circostanza, al di là della ulteriore citazione di una precedente violazione di sigilli del 5 giugno, appare di per sé più che adeguata a fondare una condotta dolosa dal parte del custode nominato, gestore della struttura medesima. Consegue la manifesta inammissibilità della motivazione.
Quanto al ,tiri:23) motivo, si osserva che la corte ha escluso la speciale tenuità non limitandosi soltanto a richiamare anche una precedente violazione di sigilli che non appare contestata al ricorrente. Infatti ha anche sottolineato come la violazione di cui al capo di imputazione si sia realizzata nel contesto di un protratto transito sull’area sequestrata, avvenuto in pieno giorno e sotto gli occhi di tutti. E’, quest’ultimo, un argomento più che adeguato per considerare la rilevanza della condotta in termini non riducibili ala particolare tenuità, in linea con il dettato di cui all’art. 131 bis cod. pen. per cui il giudizio in questione deve essere espresso ai sensi dei criteri dell’art. 133 comma 1 GLYPH cod. pen- – e certamente in tal caso emerge la valutazione RAGIONE_SOCIALE modalità della condotta – ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Cc. (dep. 24/03/2022 ) Rv. 283044 – 01). Quanto alla tesi della intervenuta assoluzione per il reato presupposto, da una parte emerge la
deduzione di un motivo nuovo, atteso che non è citato nel riepilogo dei motivi di gravame di cui alla sentenza impugnata, senza che tale ultimo aspetto sia stato contestato dal ricorrente (sotto un profilo omissivo) nonostante il noto principio per cui sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di impugnazione, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata come già proposta in sede di gravame la questione dedotta in ricorso; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 – 01 COGNOME). Dall’altra, emerge anche la mancata allegazione della citata decisione di assoluzione, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Consegue anche in tal caso la inammissibilità del motivo.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso il 28/09/2023