Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40899 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40899 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Rende il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, del 05/09/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugNOME ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata dal Pubblico ministero in sede -di correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 27 ottobre 2021 nei confronti di NOME COGNOME.
1.1. L’istanza era relativa al fatto che nel dispositivo della citata sentenza non era stata disposta la sospensione condizionale della pena e la non menzione, come invece indicato nella parte motiva della medesima decisione.
1.2. Il Tribunale di Cosenza respingeva la sopra indicata richiesta, osservando che non ci si trovava di fronte ad un errore materiale emendabile con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen., trattandosi invece di una valutazione di merito che sfugge alla cognizione del giudice dell’esecuzione poiché la sospensione condizionale della pena (come anche la non menzione) può essere disposta solo dal giudice della cognizione che deve valutare la sussistenza delle relative condizioni di legge. Al contrario, la sospensione condizionale della pena può essere concessa in sede di esecuzione unicamente a seguito della applicazione del concorso formale o della continuazione.
Avverso la citata ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per suo annullamento.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugNOME per non avere tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, qualora si registri un contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo non è assoluta, ma deve essere contemperata con la valutazione degli elementi tratti dalla parte motiva, che consentano la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione. Nel caso di specie il riferimento alla incensuratezza dell’imputato (quasi ottantenne) rendeva evidente l’avvenuta valutazione, da parte del giudice della cognizione, dell e
condizioni oggettive e soggettive per la concessione dei benefici in oggetto, non tenuta in considerazione dal giudice dell’esecuzione.
2.2. Con il secondo motivo NOME COGNOME deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 127 del codice di rito poiché il giudice dell’esecuzione, una volta ricevuta la richiesta da parte dell’organo dell’esecuzione, avrebbe dovuto emettere un decreto di inammissibilità oppure fissare apposita udienza in camera di consiglio con avviso alle parti ed ai difensori. Il provvedimento impugNOME (di rigetto), invece, era stato emesso de plano senza la fissazione della apposita udienza in camera di consiglio con la conseguente nullità della ordinanza impugnata.
Il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo della violazione del contraddittorio, denunciata con il secondo motivo.
La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermare che «l’adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.» (ex multiis Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230). D’altra parte, la violazione del contraddittorio può essere denunciata mediante il ricorso per cassazione soltanto allorquando la parte deduca un concreto interesse alla celebrazione dell’udienza camerale (Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, COGNOME, Rv. 277247).
Orbene, nel caso di specie appare evidente come il provvedimento di correzione non riguardi un errore materiale privo di incidenza sul contenuto del dispositivo perché attinente ad una statuizione – in disparte l’esame del primo motivo di ricorso -, quella relativa ai doppi benefici, che non può che derivare dal pieno contraddittorio e nel rispetto dei diritti della difesa, in ciò risiedendo i concreto interesse della parte a dedurre la violazione della legge processuale in questa sede e a partecipare alla procedura camerale attivata su sollecitazione del Pubblico ministero.
L’ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio con restituzione degli atti al giudice dell’esecuzione perché provveda, in contraddittorio, sulla richiesta di correzione avanzata dal Pubblico ministero.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cosenza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2025.