Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5586 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5586 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ALTAMURA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che li primo motivo di ricorso di COGNOME NOME che contesta la determinazione della pena in relazione alla mancata determinazione degli aumenti per la continuazione, è inammissibile perché non è stata devoluta la questione nei motivi di appello e non è proponibile, per la prima volta, con il ricorso per cassazione non essendo questione rilevabile d’ufficio e non dando luogo a pena illegale (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 – 01).
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 6 comma 6, I. 401 del 1989 perché/ sottoposto a provvedimento di daspo con obbligo di presentazione, non si presentava alla stazione dei CC, in più occasioni nel 2020, è meramente riproduttivo delle stesse censure già devolute e disattesLdai giudici del merito con motivazione congrua e per nulla illogica là dove, a fronte delle acclarato ed indiscusso inadempimento da parte dell’imputato dell’obbligo di presentazione e firma presso la stazione dei carabinieri, in forza del provvedimento questorile, hanno disatteso, siccome manifestamente infondata, la prospettazione difensiva dell’impossibilità di adempiere in ragione delle restrizioni normative alla libertà di movimento imposte dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, restrizioni che come a tutti noto, non impedivano in via assoluta la libertà di movimento, né risultava che l’imputato avesse mai rappresentato anche per le vie brevi tale circostanza all’autorità. Motivazione per nulla illogica.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ni favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2026
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Il Presidente