Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 819 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 819 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MENFI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/06/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette/sertin le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio del provvedimento impugNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con sentenza del Tribunale di Bologna, irrevocabile il 23/02/2024, emessa nei suoi confronti e si è pronunciato su una richiesta di fungibilità nell’interesse dello stesso.
Avverso detto provvedimento COGNOME, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione.
2.1. Col primo motivo di impugnazione deduce violazione dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen. e violazione del diritto di difesa.
Ci si duole che si sia provveduto non alla data alla quale l’udienza era stata rinviata, il 26 giugno 2025, ma dieci giorni prima, il 16 giugno 2025, come da ordinanza impugnata, notificata il 18 giugno 2025.
Si rileva che dagli atti non risulta essere stata anticipata l’udienza né revocato il rinvio iniziale.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione.
2.3. Col terzo motivo di impugnazione si rileva violazione dell’art. 168 cod. pen.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce violazione dell’art. 657 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Il difensore insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, pregiudiziale e assorbente, è fondato.
Invero, dalla documentazione prodotta dalla difesa e dal riscontro offerto dagli atti del fascicolo si desume che all’udienza del 23 maggio
2025 era stato disposto un rinvio all’udienza del 26 giugno 2025, ma che in data 16 giugno 2025 è stato emesso il provvedimento impugNOME.
L’art. 666 cod. proc. pen., inserito tra le disposizioni generali sulla esecuzione, ha, infatti, la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti davanti a quel giudice. E prevede la procedura de plano solo nel caso di manifesta infondatezza “per difetto delle condizioni di legge” ovvero di “mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi”.
Ne consegue che il provvedimento che il giudice dell’esecuzione assume, con violazione del contraddittorio di cui ai commi 3 e 4 del suddetto articolo fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge (oltre a quelli sopra evidenziati previsti dallo stesso art. 666 cod. proc. pen., anche quelli in cui è autorizzato a provvedere “senza formalità” a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.), come nel caso di specie in cui la trattazione a udienza diversa da quella fissata equivale a omessa citazione dell’interessato e del suo difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, ex artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., che, se accertata in sede di legittimità, comporta l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata (Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524; conforme Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Cusinatti Sante, Rv. 274556).
Si impongono, conseguentemente, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per il giudizio.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bologna per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.