Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34310 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34310 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Pescara il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 26/6/2025 emessa dal Tribunale di L’Aquila visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona della AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udita l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, la quale chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame confermava il diniego della richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari.
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Con l’unico motivo di ricorso, si censura la violazione del principio di proporzionalità della misura cautelare, nonché l’omessa valutazione del tempo trascorso, anche tenendo conto del rispetto delle prescrizioni imposte al ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato. Deve premettersi che, nelle more del procedimento f il ricorrente è stato sottoposto all’obbligo di firma dall’8 luglio 2025, tuttavi permane l’interesse alla decisione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautela ri.
Occorre premettere che, sia pur con motivazione sintetica, il Tribunale del riesame dava atto delle ragioni sottese al rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione della misura, argomentando in ordine all’avvenuta violazione delle prescrizioni imposte in relazione alla misura in atto.
Pur dovendosi rilevare che la motivazione non specifica il tipo di violazione, ciò che emerge e35tte è che vi sia stata una violazione delle prescrizioni imposte, circostanza sostanzialmente non confutata neppure dal ricorrente. Si tratta di un elemento di valutazione che – a prescindere dal fatto che integri o meno il reato di evasione – depone sicuramente a sfavore della richiesta di attenuazione della misura e, in tal senso, è stato valorizzato dal Tribunale del riesame.
A fronte di tale dato, quindi, la motivazione risulta esente da censure rilevabili in questa sede, non essendo manifestamente illogico o contraddittorio ritenere che, pur tenendo conto del tempo trascorso dall’applicazione della misura, una violazione delle prescrizioni imposte è di per sé incompatibile con una rivalutazione in senso favorevole.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente