Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26198 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26198 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COSENZA il 17/05/1972
avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza emessa il 16 febbraio 2024 dal
Tribunale di Cosenza per il reato di cui all’art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
senza patente con recidiva nel biennio).
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (con cui si deduce vizio di motivazione,
violazione di legge, errata valutazione del materiale probatorio, dei fatti e circostanze, insussistenza dell’elemento costitutivo del reato, mancanza di prov
inutilizzabilità delle dichiarazioni dell’imputato) riproduce profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice
merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sente impugnata (si vedano le pp. 3 e 4 della sent. app.). Giova peraltro ricordare che
tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 20
8, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitivi dell’accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prov accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione d aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la pro della definitività dell’accertamento è a carico dell’accusa, sicché la re dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cu risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell’interessato, alla ce della definitività della pregressa violazione amministrativa” (Sez. 7, o n. 30502 del 10/07/2024, COGNOME Luciano Dario, Rv. 286879);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere estenSore r COGNOME Il,i rsidente