Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 360 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 360 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ANAGNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE MILITARE APPELLO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale militare NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore avvocato COGNOME del foro di CAGLIARI, in difesa di COGNOME NOME, che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME, la Corte militare d’appello ha confermato la sentenza pronunciata in data 10 giugno 2021 dal Tribunale militare di Verona con la quale NOME COGNOME, tenente dell’Esercito Italiano, è stato giudicato responsabile del reato di violata consegna pluriaggravata a norma degli artt. 120, primo e secondo comma, e 47 n. 2, cod. pen. mil . pace, e condanNOME a due mesi di reclusione militare, con i doppi benefici.
1.1. Non essendo controversa la materialità della condotta, consistita nella mancata esecuzione della ordinata attività ispettiva alle aree protette della caserma presso la quale COGNOME era comandato come ufficiale di picchetto, entrambi i giudici di merito ritenevano sussistente e legittima la consegna impartita dal Comandante di Reparto, per delega del Comandante di Reggimento, nonché la piena consapevolezza di detto ordine e la volontaria sottrazione da parte dell’ufficiale alla specifica consegna ricevuta.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugNOME, denunciando:
la violazione di legge con riguardo alla applicazione della norma incriminatrice e con specifico riferimento ai presupposti applicativi della fattispecie che, come è emerso dalla istruttoria dibattimentale, non sussistono. La presunta consegna non è stata emanata dall’autorità preposta, il Comandante di Reggimento, ma soltanto dal Comandante di Reparto, peraltro sulla base di una illegittima delega orale che non costituisce quindi titolo idoneo al trasferimento del relativo potere. È, del resto, erronea l’impostazione seguita dai giudici di merito secondo la quale l’eventuale difetto di legittimazione del soggetto che impartisce la consegna non sarebbe sindac:abile dal militare chiamato ad osservarla, non fosse altro perché la tassatività delle ipotesi di consegna formale non si concilia con il presunto potere valutativo discrezionale del Comandante di Reggimento di delegare ad altro ufficiale l’esercizio del potere di emettere consegne formali. D’altra parte, manca l’elemento psicologico poiché non è stato dimostrato che l’imputato fosse a conoscenza della consegna che non è stata ricevuta, tanto è vero che egli ne ha appreso l’esistenza soltanto a conclusione del servizio (primo e secondo motivo);
la violazione di legge con riguardo la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., trattandosi di un fatto episodic dal quale non sono derivate conseguenze (terzo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel complesso infondato.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 6 luglio 2000, ha premesso che l’incriminazione della violata consegna (collocata nel Titolo Secondo del cod. pen. mil . pace) è diretta a tutelare il servizio e non anche la disciplina militare, alla cui salvaguardia sono invece preordinate le fattispecie comprese nel Titolo Terzo; ha poi aggiunto che il reato può essere commesso solo da un militare che sia comandato a un servizio determiNOME e al quale siano assicurati i mezzi per l’esecuzione della consegna.
Con riguardo al contenuto di ciò che può costituire consegna, la Corte Cost. ha rimarcato che la consegna deve essere precisa, nel senso che deve «determinare interamente e tassativamente il comportamento del militare in servizio».
Seguendo queste linee interpretative, la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che la nozione di consegna «comprende tutto quel complesso di prescrizioni tassative, generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali, impartite per l’adempimento di un determiNOME servizio, al fine di regolarne le modalità di esecuzione, dalle quali non è possibile discostarsi» (Sez. 1, n. 30693 del 11/07/2007, Demanuele, Rv. 237351).
2.1. Va, inoltre, ricordato che «ai fini della configurabilità del reato di viola consegna, tutte le prescrizioni della consegna hanno pari forza cogente, senza che sia dato al militare, tenuto alla loro rigorosa osservanza, di valutare se alcuna di esse non possa influire sulla regolarità e sull’efficienza del servizio.
Ne deriva che, consistendo l’elemento soggettivo del reato nella coscienza e volontà di tenere un comportamento difforme dalle prescrizioni imposte dalla consegna ricevuta, è del tutto irrilevante, ai fini dell’esclusione del dolo generico richiesto per l’integrazione del detto elemento soggettivo, il convincimento dell’imputato, più o meno fondato, che la sua condotta non conforme alle prescrizioni non possa influire sulla regolarità e sull’efficienza del servizio» (Sez. 1, n. 7911 del 28/03/1988, COGNOME, Rv. 178826).
2.2. Ciò premesso, si deve dare atto che nel giudizio di merito è rimasta non contestata la ricostruzione della condotta materiale addebitata all’imputato il quale ometteva di effettuare le ispezioni comandate in ben cinque occasioni negli
orari prestabiliti durante la notte del 17 novembre 2019 e la specifica indicazione di apporre l’orario e la firma sulla tabella esposta agli ingressi delle aree protette ove doveva essere svolta l’attività ispettiva e di annotare gli esiti sul registr delle ispezioni e sul registro delle novità.
Non può, in effetti, dubitarsi della tassatività delle disposizioni impartit tanto è vero che, come il ricorso non contesta, il militare, allorquando la mattina successiva ai fatti venne convocato dal Comandante del Reparto che gli contestava di non avere dato corso alle consegne ricevute, si era limitato a riferire di avere avuto problemi di sottoscrizione a causa della penna che non funzionava, piuttosto che contestarne l’esistenza o la comprensione.
Il ricorso, come si è detto, deduce l’illegittimità della consegna, perché emessa da soggetto diverso dal Comandante di Reggimento e comunque privo di valida delega; in sostanza, il militare potrebbe sindacare la consegna sotto il profilo della sussistenza della competenza a impartirla e della regolarità formale della disposizione ricevuta.
La doglianza è infondata.
3.1. Ai sensi dell’articolo 730 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (T.U.O.M.), «la consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l’adempimento di un particolare servizio».
Ebbene, la consegna indica le modalità di esecuzione di un determiNOME servizio; inoltre, si distingue dagli ordini o dagli incarichi in quanto tassativ caratteristica peculiare della consegna è la tassatività della condotta voluta (cioè disposta) dal superiore che l’ha emanata; tassatività che toglie (quasi) totalmente ogni discrezionalità al militare che svolge il servizio regolato da consegna.
L’art. 729 del citato decreto regola, per parte sua, la «esecuzione di ordini»; è stabilito che: «1. Il militare deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza, nei limiti stabiliti dal codice e dal regolamento, nonché osservando scrupolosamente le specifiche consegne e le disposizioni di servizio. In particolare, egli deve: a) astenersi da ogni osservazione, tranne quelle eventualmente necessarie per la corretta esecuzione
di quanto ordiNOME; b) obbedire all’ordine ricevuto da un superiore dal quale non dipende direttamente, informandone quanto prima il superiore diretto; c) far presente, se sussiste, l’esistenza di contrasto con l’ordine ricevuto da altro superiore; obbedire al nuovo ordine e informare, appena possibile, il superiore dal quale aveva ricevuto il precedente ordine».
La disposizione si occupa, altresì, di regolare il comportamento del militare che riceve un ordine illegittimo; è previsto che: «2. Il militare al quale impartito un ordine che non ritiene conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartit dichiarandone le ragioni, ed è tenuto a eseguirlo se l’ordine è confermato. Secondo quanto disposto dalle norme del codice, il militare al quale è impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine e informare al più presto i superiori».
3.2. Ciò premesso, pur dovendosi mantenere distinti la consegna e l’ordine, non solo per le diverse conseguenze penali che derivano dal mancato adempimento della prima (artt. 118 e 120 cod. pen. mil pace) e del secondo (art. 173 cod. pen. mil . pace), ma soprattutto per la differenza ontologica delle due disposizioni (l’esecuzione di un ordine è meno rigorosa rispetto all’esecuzione di una consegna: la consegna può esser difatti modificata solo dal superiore che l’ha emanata mentre, al contrario, l’ordine può esser modificato anche da un altro superiore; in tale ultimo caso, l’unica incombenza per il militare è quella di «far presente, se sussiste, l’esistenza di contrasto con l’ordine ricevuto da altro superiore; obbedire al nuovo ordine e informare, appena possibile, il superiore dal quale aveva ricevuto il precedente ordine»), è fuori dubbio che, al pari dell’ordine, anche la consegna può essere illegittima.
Non può, perciò, dubitarsi che il militare possa legittimamente rifiutarsi di eseguire una consegna quando ne ravvisi l’illegittimità, similmente a quanto è previsto per l’ordine.
Infatti, l’art. 1349 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), sotto la rubrica «Ordini militari», stabilisce: «1. G ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare le modalità di svolgimento del servizio e non ecc:edere i compiti di istituto. 2. Il militare al quale è impartito un ordine manifestamente rivolt
contro
le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine e di informare al più presto i superiori» (in precedenza: 4, comma 4, legge 11 luglio 1978 n.382).
Ebbene, la clausola di legalità dell’ordine, introdotta nell’ordinamento dalle richiamate norme di rango primario e secondario, non può che trovare applicazione anche alla consegna, sicché il sindacato che il militare può esercitare riguardo alla consegna è limitato al dovere di non eseguire la disposizione manifestamente rivolta contro le istituzioni e a richiedere l’espressa conferma delle altre disposizioni che ritiene illegittime.
3.2. Non è, quindi, consentita alcuna valutazione da parte dell’inferiore, circa la legittimità formale, la fondatezza o la bontà della consegna impartitagli dal superiore, fermo restando che è necessario che la disposizione attenga al servizio e non ecceda i compiti d’istituto; il militare, inferiore di grado, p opporre legittimamente rifiuto, nelle forme richiamate dall’ordinamento militare, solo quando la disposizione impartita sia chiaramente rivolta contro le istituzioni dello Stato o se l’esecuzione costituisca manifestamente reato (si veda, per la questione della sindacabilità da parte dell’inferiore, Sez, 1, n. 735 del 02/12/1997 – dep. 1998, P.M. in proc. Sartori, Rv. 209447), ovvero di richiedere l’espressa conferma delle disposizioni ricevute ritenute illegittirne.
Sono, invece, inammissibili le questioni relative all’elemento psicologico ove si consideri che, come ammise nell’immediatezza del fatto il militare, egli aveva ben compreso il tenore delle consegne ricevute, tanto che si era limitato a giustificarsi adducendo la risibile impossibilità di sottoscrivere, per ben cinque volte, le tabelle e i registri delle ispezioni.
Il ricorso introduce, come già aveva tentato di fare l’atto di appello, la questione della supposta mancata conoscenza delle disposizioni che il militare avrebbe appreso unicamente la mattina seguente, senza però confrontarsi con la richiamata decisiva considerazione svolta da entrambi i giudici di merito.
È, del pari, inammissibile la questione della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. poiché il ricorso non s confronta con la motivazione del provvedimento impugNOME il quale, richiamando
l’ampia motivazione stesa sul punto dal primo giudice, ha evidenziato la reiterazione della condotta.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5 ottobre 2022.