Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39569 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39569 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME n. a Brindisi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce Sez. Distaccata di Taranto in data 25/11/2022
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udita la requisitoria del AVV_NOTAIO.G., AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi, chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, confermava la decisione del Tribunale di Taranto in data 5/11/2021 che aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delitto di rapina aggravata, condannandolo alla pena di anni cinque, mesi tre di reclusione ed euro 1.500,00 di multa.
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Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo:
2.1 la violazione dell’art. 81, comma 2, cod.pen. e connesso vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti in questa sede contestati e quelli di cui alle sentenze irrevocabili 1456/2014 della Corte d’Appello di Lecce e n. 109/2014 del Gip del Tribunale di Brindisi.
La difesa lamenta che la Corte di merito ha disatteso la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra l’episodio a giudizio e quelli omogenei irrevocabilmente giudicati, immotivatamente discostandosi dai criteri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Infatti, in luogo d apprezzare i plurimi indici rivelatori del medesimo disegno criminoso, costituiti dall’identità delle condotte illecite, dalla loro commissione in un ristretto arco temporale tra luglio e ottobre 2013 ai danni del medesimo tipo di esercizio commerciale (gioiellerie), con le medesime modalità operative e in un delimitato contesto territoriale, la Corte di merito si è soffermata esclusivamente sulla diversità dei soggetti concorrenti con il COGNOME nelle varie rapine senza considerare che la mancata identificazione dei complici nella consumazione di ciascuno degli episodi priva di rilievo l’argomento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Il percorso argomentativo della Corte territoriale è parziale e illogico ladclove assolutizza la realizzazione concursuale delle condotte in composizione variabile come indice ostativo al riconoscimento del vincolo della continuazione.
1.1 Questa Corte ha da tempo chiarito che l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità e la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, anche in caso di riconoscimento in sede esecutiva, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici hanno un carattere sintomatico e non direttamente dimostrativo, per cui l’accertamento deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni (Sez. 1, n. 35797 del 12/05/2006, Rv. 234980-01;Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Rv. 243632- 01; Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Rv. 264294-01).
La giurisprudenza di legittimità ha enucleato una serie di indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso – tra cui la distanza cronologica tra i fatti, modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, l condizioni di tempo e di luogo-utili ad accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Rv. 254809 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Rv. 266413 – 01), ribadendo che il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza dei suddetti indicatori e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo suiFficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici sintomatici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017,COGNOME, Rv. 270074 – 01).
Questa Corte ha altresì chiarito che il riconoscimento della continuazione può fondarsi anche sulla constatazione di alcuni soltanto degli indici sintomatici del medesimo disegno criminoso purché significativi (Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Rv. 242098 – 01), ricomprendendo tra gli stessi anche la costante compartecipazione dei medesimi soggetti ai reati oggetto della richiesta di unificazione (Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Rv. 284652-01; Sez. 5, n. 1766/2015, cit.).
La Corte di merito ha ritenuto che “per condividere le argomentazioni difensive dovrebbe giungersi a sostenere che il COGNOME al momento della consumazione della rapina ..avesse già programmato di agire in concorso con soggetti diversi nei differenti luoghi” dei singoli esercizi commerciali in seguito depredati, “scelti, invero, all’esito di sopralluoghi compiuti nell’imminenza della successiva azione furtiva” ( pag. 10).
Simile argomento non appare in linea con l’elaborazione giurisprudenziale laddove identifica l’unitaria spinta criminale che giustifica l’applicazione dell’istitu e la correlata deliberazione di massima di una pluralità di illeciti che ne costituisce il cemento unificante con una programmazione di dettaglio, riconoscendo valenza ostativa all’operatività del vincolo alla realizzazione plurisoggettiva delle rapine con soggetti di volta in volta diversi.
In realtà lo scrutinio del giudice investito della richiesta di riconoscimento della continuazione è teso all’individuazione di un sostrato volitivo comune alle singole violazioni accertate, da ricercare attraverso l’analisi comparata di ciascuna delle manifestazioni che si assumono in continuazione sicché ciò che rileva è la contestuale ideazione di più condotte illecite, nella specie di natura concarsuale, dirette a ben identificati obiettivi ed attuate in un ristretto contesto spazio
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GLYPH temporale. Il costante coinvolgimento nelle azioni delittuose degli stessi complici, se accertato, costituisce un indice utile ad affermare la programmazione unitaria degli illeciti, palesando un programma condiviso e potenzialmente sussumibile nel paradigma dell’art. 416 cod.pen.; ove negato da evidenze fattuali contrarie, non esclude automaticamente la ravvisabilità della continuazione in presenza di elementi che riconducano il concorso soggettivamente variabile ad una scelta criminale dell’agente in sede di concreta esecuzione dei singoli reati.
Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento del vincolo della continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Lecce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 14 settembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
GLYPH Il Presidente