Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19593 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19593 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2023 del Tribunale di Roma – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha richiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 dicembre 2023, la Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, ha rigettato l’istanza con cui NOME richiedeva una pronuncia in ordine alla restituzione dei beni mobili costituenti arredo di un immobile – per il quale era intervenuto sequestro per equivalente – dato in locazione da parte dell’amministrazione giudiziaria nominata ex art. 104-bis, disp. att. cod. proc. pen. che, preso atto dell’assenza di NOME e della presenza del padre, NOME
NOME, su autorizzazione di costui, aveva provveduto a concedere al locatario l’immobile in sequestro con all’interno gli arredi.
1.1. Dall’esame congiunto dei provvedimenti emerge che NOME COGNOME aveva richiesto con istanza presentata il 24 marzo 2023 al Giudice delle indagini preliminari, per quel che in questa sede rileva, la restituzione dei beni mobili non oggetto di sequestro, che si trovavano all’interno dell’abitazione sequestrata; con provvedimento del 5 aprile 2023 detto Giudice, osservato come non si trattasse di beni sottoposti a sequestro, rappresentava che gli stessi, che si trovavano all’interno dell’appartamento sequestrato dato in locazione come semi-arredato, in assenza del titolare NOME COGNOME, irreperibile, erano stati ivi lasciati perc presentatosi il padre, NOME COGNOME, aveva affermato di essere stato delegato dal figlio ad autorizzare l’utilizzo dei beni.
Il difensore – si assume nel provvedimento impugnato – presentava una nuova istanza definita formalmente quale “atto di opposizione” ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. che veniva rigettata, in quanto ritenuta di identico contenuto, il 21 aprile 2023.
Averso detto provvedimento presentava ricorso per cassazione NOME COGNOME che deduceva violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 832, 1387, 1704 cod. civ. e art. 125 cod. pen. e vizi di motivazione, rilevando il travisamento del documento con cui NOME COGNOME aveva concesso in godimento i beni mobili, assumendo che costui non si fosse presentato in veste di delegato del figlio, quanto, piuttosto, di genitore di NOME COGNOME e poiché sfornito di delega, nessun affidamento avrebbero potuto fare sulla citata dichiarazione gli amministratori giudiziari.
1.2. Questa Corte, con decisione del 17 ottobre 2023 annullava il provvedimento del 21 aprile 2023; la decisione, dopo aver premesso come il giudice delle indagini preliminari avesse deciso l’originaria istanza in qualità di giudice dell’esecuzione e poi provveduto sull’opposizione ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., rilevava come in entrambe le decisioni fosse stata effettuata una valutazione di fatto, a fronte di devoluta questione eminentemente giuridica, involgente l’esistenza di una valida delega da parte del padre del ricorrente che si sarebbe presentato quale genitore e sfornito di poteri dispositivi in ordine ai beni mobili presenti all’interno della unità immobiliare.
La Seconda Sezione di questa Corte di legittimità si esprimeva nei seguenti termini: «il Giudice per le indagini preliminari ha deciso sulla originaria istanza difensiva in qualità di giudice dell’esecuzione, poi provvedendo sulla opposizione proposta ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., avendola ritenuta una mera riproposizione della richiesta già rigettata, basata sugli stessi elementi. Tanto premesso, ritiene il Collegio che prima il giudice della esecuzione e poi lo stesso
che ha deciso sulla opposizione abbiano operato una valutazione in fatto, a fronte della questione di diritto posta dalla difesa, che ha eccepito la mancanza di delega in capo a NOME COGNOME, intervenuto solo quale genitore dell’odierno ricorrente, dunque, sfornito di poteri dispositivi in ordine ai beni mobili presenti all’inter dell’unità immobiliare sottoposta a sequestro. Tale assunto, in particolare, esclude che l’opposizione potesse essere qualificata inammissibile e giudicata con procedura de plano, in assenza di contraddittorio, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.. Tanto impone l’annullamento dell’impugnato decreto con rinvio al giudice del merito, affinché valuti la questione di diritto posta dalla difesa».
1.3. La decisone evidenziava come il procedimento non potesse essere dichiarato inammissibile in quella sede di merito e definito con procedura de plano, disponendo che il Giudice del rinvio si pronunciasse nel merito per valutare la questione di diritto posta dalla difesa.
Il Giudice delle indagini preliminari, all’esito del procedimento svoltosi in camera di consiglio, previa rievocazione delle proprie decisioni e di quella di questa Corte, non prima di aver rilevato come la sentenza di annullamento fosse stata “fuorviata” dal ricorso nella parte in cui aveva ritenuto erroneo il riferimento all fase esecutiva, laddove il procedimento risulta tuttora pendente in dibattimento dinanzi al Tribunale di Roma, ha osservato come la decisione di questa Corte lo vincolasse solo in ordine alla necessità di fissare la camera di consiglio e procedere in contraddittorio.
1.4. Preso atto che in ordine al sequestro dei beni fosse competente il Giudice del dibattimento e che la richiesta di restituzione riguardasse i beni mobili non sottoposti a sequestro, rievocato il contenuto del primo provvedimento del 5 aprile 2023, ha evidenziato come non dovesse nuovamente procedere alla valutazione dell’istanza di restituzione dei beni essendosi già pronunciato in merito con il provvedimento del 5 aprile 2023 al quale si riportava.
Il difensore di NOME COGNOME, con un unico articolato motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., vizi di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 832, 1387, 1704 cod. civ., art. 5 cod. pen., artt. 12 comma 3 e 627 cod. proc. pen., art. 104-bis disp att. cod. proc. pen.
La difesa rileva come il provvedimento impugnato si ponga in contrasto con quanto disposto in sede di annullamento da parte di questa Corte, omettendo di affrontare, come espressamente indicato in sentenza, la questione di diritto connessa alla possibile autorizzazione resa da NOME COGNOME a disporre dei mobili che, all’atto della locazione, erano all’interno dell’abitazione.
Si osserva, inoltre come la violazione degli artt. 832, 1387 e 1704 cod. civ., art. 5 cod. pen. e artt. 125 cod. proc. pen. e 104 disp. att. cod. proc. pen.
costituisca il precipitato della violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. in ordine al necessità da parte del giudice del rinvio di conformarsi alla decisione della Corte di cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Deve premettersi che, in tema di sequestro preventivo, i provvedimenti del giudice in ordine ai poteri e all’operato dell’amministratore giudiziario, non attenendo all’applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, non sono autonomamente impugnabili in quanto provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell’esecuzione della misura cautelare e che si concretizzano in provvedimenti di autorizzazione al compimento di atti giuridici di natura privatistica concernenti le vicende e la gestione ordinaria dei beni sequestrati sottoposti ad amministrazione, nonché la nomina o la revoca del custode (Sez. 3, n. 39181 del 28/05/2014, COGNOME, Rv. 260381).
Questa Corte ha da tempo rilevato come i provvedimenti del giudice che procede, infatti, non sono impugnabili davanti giudice dell’appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 28003 del 26/03/2014, COGNOME, Rv. 262043), essendone invece ammessa la sola opposizione dinanzi al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, Ord. n. 22843 del 26/04/2018, COGNOME, Rv. 273391).
Ciò premesso, erronea risulta l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato in ordine alla possibilità che questa Corte di legittimità fosse stata “fuorviata” dal ricorso, così come infondato si rivela l’accostamento tra esecuzione penale e procedimento che si ritiene esperibile allorché si chieda un vaglio da parte del giudice della esecuzione della disposta misura cautelare reale, che, per quel che riguarda la gestione effettuata dagli amministratori giudiziari ex art. 104-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., viene individuato nel giudice che ha emesso il sequestro secondo quanto previsto dal successivo comma 1 -ter dell’art. 104-bis cit.
3.1. Detta norma stabilisce che, nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società o beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, eccetto quelli destinati ad affluire nel RAGIONE_SOCIALE unico giustizia, si applicano le disposizioni di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al dec legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L’art. 35 del decreto legislativo citato assegna all’amministratore giudiziario “il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell’intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi”, nel rispetto delle indicazioni provenienti dal giudice delegato, al quale il primo comma del successivo art. 40 attribuisce il compito di impartire “le direttive generali dei beni sequestrati prevedendo che ogni interessato ha la possibilità di formulare reclamo al giudice delegato circa gli atti dell’amministratore giudiziario che siano stati posti in essere in violazione del decreto stesso (comma 4).
3.2. In ordine ai provvedimenti adottati dal giudice delegato, in materia di misure di prevenzione, si è affermato che, in assenza di disposizioni normative, per i suddetti provvedimenti è consentita l’opposizione nelle forme dell’incidente di esecuzione (tra le tante, Sez. 5, n. 11426 del 23/11/2015, dep. 2016, Chirco, Rv. 266156).
Palese risulta, pertanto, la violazione ex art. 627 cod. proc. pen. del principio fissato nella sentenza rescindente di questa Corte di legittimità che, annullando il provvedimento del 21 aprile 2023, aveva disposto che il Tribunale di Roma, in sede di opposizione ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., provvedesse ad esaminare nel merito i rilievi posti in precedenza.
Di chiaro contenuto risulta sul punto la motivazione della sentenza di rinvio che – certamente non “fuorviata” -, preso atto che l’ordinanza del 5 aprile 2023 del Giudice delle indagini preliminari avesse omesso di dare conto delle censure rivolte in quella sede, ha ritenuto illegittimo il successivo non liquet reso il 21 aprile 2023 nel provvedimento che ometteva di accordare tutela avverso quello opposto, attraverso un non consentito e generico rinvio alla precedente decisione del 5 aprile 2023.
L’annullamento di questa Corte, contrariamente a quanto si può ricavare dal provvedimento impugnato, non attiene (solo) alla mancata fissazione della camera di consiglio ed alla decisione assunta de plano, ma alla mancanza di tutela che aveva portato il ricorrente, dopo aver opposto il provvedimento ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., a seguito di annullamento, a richiedere una pronuncia sulla relativa istanza di restituzione dei beni mobili che arredavano l’appartamento locato dall’amministrazione giudiziaria, per come fondata sulla dedotta impossibilità che la dichiarazione del padre assumesse valenza giuridica idonea a pregiudicarne gli esiti.
La violazione di quanto disposto da questa Corte ex art. 627 cod. proc. pen. impone l’annullamento della decisione impugnata con rinvio al Tribunale di Roma,
individuato nell’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, che do attenendosi a quanto stabilito dalla precedente sentenza di annullamento di que Suprema Corte e anche in questa sede ribadito, decidere sull’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari.
Così deciso il 11/04/2024.