Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42571 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42571 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Marradi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 19/01/2023
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicatain epigrafe la Corte d’appello di Firenze ha conferma la sentenza del Tribunale di Lucca del 01/12/2021, con la quale COGNOME NOME era stato condannato per il reato di cui all’art. 44 lettera c) d.P.R. 380/2001 del 74 del 2000, 81, 99 cod. pen., a mesi quattro di arresto.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazion lamentando:
inosservanza della legge penale per mancata correlazione fra l’imputazion contestata e la sentenza;
mancanza di motivazione della sentenza in riferimento alla ritenu inattendibilità dei testi della difesa in quanto apoditticamente ritenuti ami imputati;
mancanza di motivazione della sentenza in riferimento alle ritenu affermazioni generiche dei testi della difesa;
manifesta illogicità della motivazione laddove ritiene invece attendibili i carico;
manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione d consulenza di parte della difesa;
manifesta illogicità della motivazione per avere ritenuto inattendibi consulenza tecnica di parte in quanto non svolta in contraddittorio, circostanza q non certo imputabile alla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Tutte le censure, infatti, si presentano come meramente fattuali e tendon proporre una lettura alternativa del materiale probatorio non consenti cassazione, soprattutto a fronte di una «doppia conforme» di responsabilità.
La Corte di appello ha confermato la valutazione della sentenza di prima cur ritenendo provata la realizzazione da parte del ricorrente di una nuova pi esbosco in area sottoposta a vincolo ambientale, per la cui realizzazione è neces apposita autorizzazione. I due giudici del merito hanno compiuto una articol ricognizione normativa basata sul regolamento forestale della Regione Toscana i riferimento all’apertura di nuove piste temporanee di esbosco, che non viene pera neppure contestato nel ricorso.
Con argomentazioni non certamente illogiche entrambi i giudici del merit ritengono (anche alla luce della documentazione fotografica in atti, oltre che deposizioni testimoniali) che il COGNOME abbia realizzato una pista nuova e non amp una preesistente, valutazione certamente sottratta al sindacato di legitti quanto attinente al fatto.
Ritiene poi la Corte d’appello del tutto generiche, oltre che di dubbia attendi le dichiarazioni dei testi a discarico, a fronte di un compendio probatorio a car
ben altro spessore e, soprattutto, tardiva la consulenza tecnica di parte, fon un sopralluogo avvenuto oltre 7 mesi dopo i fatti.
Con tale motivazione, che appare ampia, congrua e non manifestamente illogica o contraddittoria, il ricorrente non si confronta affatto, risultando così i (peraltro talmente stringato da difettare del benchè minimo requisito di specif inammissibile per genericità.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in dat giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricor stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della caus inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata i equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammend Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.