Vincite da gioco non dichiarate: la Cassazione conferma il reato
L’omessa comunicazione di importanti vincite da gioco all’ente previdenziale, al fine di percepire indebitamente sussidi statali, costituisce reato. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una cittadina, confermando la sua condanna penale. La decisione sottolinea un principio fondamentale: l’ignoranza della legge non è una scusante, soprattutto di fronte a somme ingenti e a una chiara consapevolezza della loro percezione.
I Fatti del Caso
Una donna era stata condannata sia in primo grado che in appello alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. L’accusa era quella di aver violato l’articolo 7 del Decreto Legge n. 4 del 2019, per aver omesso di comunicare all’INPS redditi derivanti da vincite da gioco d’azzardo, inducendo così in errore l’ente nell’erogazione di una prestazione sociale.
Nello specifico, era emerso che la donna, tra il 2017 e il 2018, aveva ottenuto vincite per oltre 76.000,00 euro tramite tre diversi conti gioco online. Parte di queste somme era stata anche prelevata. Nonostante ciò, tali importi non erano stati inseriti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), documento essenziale per l’accesso a benefici economici.
La ricorrente si era difesa sostenendo di non essere consapevole dell’obbligo di dichiarare tali redditi e contestava la severità della pena inflitta, oltre al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ritenendolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che le doglianze della ricorrente non rientravano tra quelle che possono essere esaminate in sede di legittimità, poiché concernevano la valutazione dei fatti e delle prove, attività di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
L’irrilevanza della presunta ignoranza sulle vincite da gioco
Il punto centrale della decisione riguarda l’elemento soggettivo del reato. La Corte ha stabilito che la ricostruzione operata dalla Corte d’Appello era precisa e logica. Era stato accertato che l’imputata fosse pienamente consapevole di avere tre conti gioco attivi e di aver ottenuto vincite molto significative. Questa consapevolezza rende irrilevante la sua “intima convinzione” di non dover dichiarare tali somme. Le vincite da gioco rientrano a pieno titolo nella categoria dei “redditi diversi” e, come tali, devono essere obbligatoriamente indicati nella DSU.
La congruità della pena
Anche riguardo al trattamento sanzionatorio, la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello adeguata e priva di vizi logici. La pena, prossima al minimo edittale, è stata considerata proporzionata tenendo conto di due fattori principali:
1. Il disvalore del fatto: L’entità considerevole dei redditi non dichiarati (oltre 76.000 euro) ha reso la condotta particolarmente grave.
2. I precedenti penali: L’esistenza di precedenti a carico della ricorrente ha giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione sul principio secondo cui il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze di merito. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua, esauriente e idonea a spiegare il proprio percorso logico-giuridico. Aveva esaminato tutte le argomentazioni difensive, giungendo a conclusioni basate su un’analisi approfondita delle risultanze processuali. L’affermazione che l’imputata fosse “ben consapevole” delle vincite è un apprezzamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità se, come in questo caso, non risulta manifestamente illogico o contraddittorio.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un importante monito per tutti i cittadini che percepiscono prestazioni sociali agevolate: è obbligatorio dichiarare ogni forma di reddito, incluse le vincite da gioco. La convinzione personale di non doverlo fare non ha alcun valore legale e non esonera dalla responsabilità penale. La trasparenza nei confronti dello Stato è un dovere imprescindibile, e l’omissione di informazioni rilevanti può portare a conseguenze severe, inclusa la reclusione, specialmente quando gli importi non dichiarati sono significativi e si hanno precedenti penali.
È reato non dichiarare le vincite da gioco se si percepiscono aiuti statali?
Sì, secondo la decisione in esame, omettere di comunicare i redditi derivanti da vincite di gioco d’azzardo, inducendo in errore l’ente erogatore come l’INPS, costituisce il reato previsto dall’art. 7, comma 1, del D.L. n. 4 del 2019.
Affermare di non conoscere l’obbligo di dichiarazione può escludere la responsabilità penale?
No. La Corte ha stabilito che la piena consapevolezza di aver ottenuto ingenti vincite è sufficiente a configurare la responsabilità. La personale convinzione di non dover dichiarare tali somme è irrilevante, poiché rientrano nei “redditi diversi” da indicare obbligatoriamente nella DSU.
Quali elementi considera il giudice per negare le attenuanti generiche in casi di omessa dichiarazione di redditi?
In questo caso, i giudici hanno negato le attenuanti generiche basandosi sul disvalore del fatto, data l’elevata entità dei redditi omessi (oltre 76.000 euro), e sui precedenti penali a carico della persona imputata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27538 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27538 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Firenze, in conferma della pronuncia del primo giudice, ha afferm la penale responsabilità per il reato di cui all’art.icornma 1, D.L. n.4 del 2019, per aver o di comunicare i redditi derivanti da vincite di gioco d’azzardo, inducendo in errore l’RAGIONE_SOCIALE 4 condanNOME la ricorrente alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione.
La ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in or all’affermazione della responsabilità sotto il profilo soggettivo del reato, non es consapevole dell’obbligo di comunicare anche i redditi da vincita da gioco e, con il seco motivo, v,iplazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio diniego W- circostanze attenuanti generiche.
fr ,4 Considerato che le doglianze formulate con il primo e con il secondo motivo di ricorso no rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profil valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrett motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali de sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, aven giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti al loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondi delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di ma illogicità .e perciò insindacabili in questa sede, come . si desume dalle considerazioni formulate da . l giudice a quo, laddove ha affermato che l’imputata era ben consapevole dravere ben tre conti gioco aperti da cui, tra i 2017 e il 2018, aveva ottenuto ingenti vincite, per oltre euro 76. somme che erano state anche parzialmente prelevate e di cui quindi aveva avuto piena conoscenza, non rilevando in alcun modo la intima convinzione della ricorrente di non dove dichiarare tali vincite, che invece rientrano a pieno titolo tra i “redditi diversi” da ind DSU. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzioNOMErio so insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata avendo la Corte territoriale fatto riferimento al disvalore del fatto, in ragione dell’entità di cui la ricorrente ha omesso la dichiarazione, così ritenendo proporzionata la pena determina dal primo giudice in misura prossima al minimo edittale e facendo richiamo ai precedenti penal di cui è gravata la ricorrente ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorren al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso in Roma, il 05/04/2024
Il Presidente