Verbale Illeggibile: Quando la Scrittura Manuale Rende Nullo un Atto?
La chiarezza e la comprensibilità degli atti processuali sono un pilastro fondamentale per garantire il diritto di difesa. Ma cosa succede quando un documento cruciale, come il verbale di una testimonianza, viene redatto a mano in modo poco chiaro? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20887 del 2024, affronta proprio la questione del verbale illeggibile, stabilendo precisi confini tra una mera irregolarità grafica e un vizio insanabile che può portare alla nullità della sentenza.
Il Caso in Analisi: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dal Giudice di Pace per il reato di minaccia (art. 612 c.p.). L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, proponeva appello, basando la sua difesa su un unico, ma cruciale, motivo di natura procedurale: la violazione dell’articolo 134 del codice di procedura penale.
Secondo la difesa, la condanna si fondava su dichiarazioni di testimoni trascritte in verbali redatti con una scrittura manuale talmente disordinata da risultare, a suo dire, illeggibile. Questa presunta incomprensibilità avrebbe, di conseguenza, minato la validità della prova e, con essa, dell’intera sentenza.
La Questione del Verbale Illeggibile nella Procedura Penale
Il cuore del problema risiede nell’interpretazione dell’art. 134 c.p.p., che disciplina le modalità di documentazione degli atti. La norma ammette esplicitamente che il verbale possa essere redatto anche con scrittura manuale. La difesa dell’imputato sosteneva che, sebbene permessa, la scrittura manuale dovesse comunque garantire la piena comprensibilità del testo. Un verbale illeggibile equivarrebbe, in pratica, a un verbale inesistente, con conseguente nullità.
Il ricorrente chiedeva quindi alla Corte di Cassazione di annullare la condanna, ritenendo che la base probatoria fosse viziata alla radice a causa di questa presunta e grave irregolarità formale.
La Decisione della Cassazione sul Verbale Illeggibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile e manifestamente infondato. La decisione si basa su due argomentazioni principali, che chiariscono in modo netto quando un verbale illeggibile può effettivamente invalidare un atto processuale.
Motivazioni
In primo luogo, i giudici di legittimità, esaminando gli atti, hanno concluso che i verbali in questione, pur essendo scritti a mano e “non particolarmente lineari”, risultavano comunque “comprensibili”. La Corte distingue quindi tra una grafia semplicemente disordinata e una grafia totalmente indecifrabile. Solo quest’ultima può integrare un vizio rilevante.
In secondo luogo, la Corte ha richiamato un importante precedente delle Sezioni Unite (sent. n. 42363/2006, Giuffrida), secondo cui la nullità per illeggibilità del verbale si configura solo in caso di “indecifrabilità grafica”. Si tratta di una nullità d’ordine generale a regime intermedio, il che significa che non può essere rilevata in ogni stato e grado del processo. La parte che intende farla valere ha l’onere di eccepirla tempestivamente, ovvero entro termini precisi stabiliti dal codice di procedura. Nel caso di specie, la Corte ha sottolineato che l’eventuale nullità non risultava essere stata dedotta nei tempi corretti.
Conclusioni
La decisione della Cassazione offre un’importante lezione pratica: non è sufficiente lamentare una scrittura poco chiara per ottenere l’annullamento di una sentenza. Per invalidare un atto a causa di un verbale illeggibile, è necessario dimostrare una sua totale e oggettiva incomprensibilità. Inoltre, è fondamentale rispettare i termini processuali per sollevare tale eccezione. In assenza di questi due presupposti, il vizio si considera sanato e l’atto, seppur formalmente imperfetto, rimane valido ed efficace. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro.
Un verbale scritto a mano e poco chiaro è sempre causa di nullità?
No. Secondo la Corte di Cassazione, un verbale redatto con scrittura manuale non particolarmente lineare non è automaticamente nullo. La nullità si configura solo nel caso di ‘indecifrabilità grafica’, ovvero quando il contenuto è completamente incomprensibile.
Cosa succede se un verbale è veramente illeggibile?
Se un verbale è graficamente indecifrabile, si può configurare una ‘nullità d’ordine generale a regime intermedio’. Tuttavia, questa nullità deve essere eccepita (sollevata) tempestivamente dalla parte interessata, altrimenti non può essere fatta valere.
Qual è stato l’esito del ricorso basato sul verbale ritenuto illeggibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i verbali comprensibili e ha specificato che, in ogni caso, l’eventuale nullità non era stata dedotta tempestivamente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20887 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20887 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TROPEA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 del GIUDICE DI PACE di VIBO VALENTIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, il Giudice di pace di Vibo Valentia ha condanNOME COGNOME NOME in ordine al reato di cui all’art. 612 cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto appello, a mezzo del proprio difensore;
che l’unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente deduce la violazione dell’ar cod. proc. pen., per essere la pronuncia di condanna basata sulle dichiarazioni di testimon documentate in verbali illeggibili – è manifestamente infondato, atteso che i verbali allegati stesso ricorso, sebbene siano redatti con scrittura manuale e non particolarmente lineare, risultano comprensibili; che lo stesso art. 134, d’altronde, prevede che il verbale possa esser redatto anche con scrittura manuale; che, solo nel caso di indecifrabilità grafica del verbale, sarebbe potuta configurare una nullità d’ordine generale a regime intermedio (cfr. Sez. U, n. 42363 del 28/11/2006, Giuffrida, Rv. 234916); che, nel caso in esame, l’eventuale nullità non risulterebbe neppure tempestivamente dedotta;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’8 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente