Verbale di udienza incompleto: La Cassazione conferma la validità del processo
Un verbale di udienza incompleto può invalidare un intero processo? A questa domanda ha risposto la Corte di Cassazione con una recente ordinanza, stabilendo un principio fondamentale sulla valenza probatoria della documentazione processuale. Il caso analizzato offre spunti cruciali per comprendere come il sistema giudiziario bilanci formalismo e sostanza, soprattutto quando si verificano imprecisioni nella verbalizzazione delle attività d’aula.
I Fatti del Caso: Un Cambio di Giudice e un Verbale Lacunoso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava una violazione procedurale verificatasi nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, a seguito del cambiamento del giudice, il nuovo magistrato aveva correttamente invitato le parti a rinnovare le proprie richieste istruttorie. Le parti si erano limitate a confermare quelle già presentate e non avevano sollevato obiezioni alla conferma dell’attività già svolta.
Il punto critico, sollevato dalla difesa, riguardava il verbale di udienza successivo. Questo documento, in formato prestampato, non riportava esplicitamente le conclusioni formulate dalle parti al termine della discussione. Tuttavia, lo stesso verbale conteneva un’annotazione cruciale: la disposizione di un “rinvio per repliche”. Proprio su questo dettaglio si è concentrata l’analisi dei giudici di merito e, successivamente, della Suprema Corte.
La Questione Giuridica: Il valore probatorio del verbale di udienza
La difesa sosteneva che l’assenza della trascrizione delle conclusioni nel verbale di udienza costituisse una prova del loro mancato svolgimento, con conseguente violazione del diritto di difesa e nullità del procedimento. La questione giuridica sottoposta alla Corte era, quindi, la seguente: un’omissione nel verbale di udienza è sufficiente, di per sé, a dimostrare che una determinata fase processuale non ha avuto luogo?
La Corte d’Appello aveva già respinto questa tesi, argomentando che il rinvio per le repliche presupponeva logicamente che una discussione e delle conclusioni fossero state presentate. In assenza di conclusioni, non ci sarebbe stato nulla a cui replicare. La Corte di Cassazione è stata chiamata a confermare o smentire questa interpretazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici hanno confermato pienamente l’impostazione della Corte d’Appello, richiamando un proprio consolidato principio di diritto (sent. n. 3230/2021). Secondo tale principio, «l’incompletezza del verbale di udienza ed il fatto che nulla si attesti circa l’espletamento di alcune attività non costituisce di per sé prova del mancato svolgimento delle stesse».
La Corte ha specificato che per interpretare o integrare una documentazione parziale è legittimo ricorrere a elementi di valutazione esterni, inclusi quelli di carattere puramente logico. Nel caso di specie, l’annotazione del “rinvio per repliche” rappresenta un elemento logico inequivocabile. Tale rinvio, infatti, ha senso solo se è preceduto da una discussione e dalla formulazione di conclusioni da parte delle parti. Pertanto, la sua presenza nel verbale è sufficiente a desumere che tali attività si siano regolarmente svolte, nonostante la loro mancata trascrizione esplicita.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che il processo era stato interamente rinnovato davanti al nuovo giudice senza alcuna opposizione delle parti, escludendo così qualsiasi violazione dell’art. 525 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni: Principio di Diritto e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un importante principio: la sostanza prevale sulla forma. Un’imprecisione o un’omissione in un verbale di udienza non determina automaticamente la nullità del processo se è possibile ricostruire, tramite la logica e altri elementi, l’effettivo svolgimento delle attività processuali.
Questa decisione ha implicazioni pratiche significative. Per la difesa, significa che non è sufficiente appellarsi a una lacuna formale del verbale per contestare la validità di un atto; è necessario dimostrare che quella lacuna corrisponde a una reale omissione che ha pregiudicato i diritti processuali. Per i giudici, conferma la possibilità di un’interpretazione logico-sistematica degli atti processuali, evitando che meri errori materiali possano bloccare o invalidare l’iter della giustizia.
L’incompletezza di un verbale di udienza è sufficiente a provare che un’attività processuale non si è svolta?
No. Secondo la Corte, l’incompletezza del verbale non costituisce di per sé prova del mancato svolgimento di un’attività. È possibile ricorrere a elementi di valutazione esterni, anche di carattere logico, per interpretare o integrare la documentazione parziale.
Cosa succede se durante un processo cambia il giudice?
Il nuovo giudice deve rinnovare il processo. Nell’ordinanza esaminata, il giudice subentrato ha invitato le parti a formulare richieste, ha confermato l’attività istruttoria precedente e ha dato lettura degli atti già assunti, procedendo a una rinnovazione completa senza opposizione delle parti.
Perché la Corte ha ritenuto che la discussione delle parti fosse avvenuta nonostante non fosse trascritta nel verbale?
La Corte lo ha desunto logicamente dal fatto che nello stesso verbale era stato annotato un “rinvio per repliche”. Un rinvio per replicare presuppone necessariamente che ci sia stata una discussione e delle conclusioni a cui, appunto, replicare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22860 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22860 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a CERIGNOLA il 04/01/1981
avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte d’appello di Bari
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso Ł manifestamente infondato già in punto di fatto, in quanto-per come esposto nel ricorso, per come rilevato alla pagina 4 della sentenza impugnata e per come emerge dagli atti processuali, esaminabili in ragione della natura processuale della questione- il giudice subentrato dava atto del mutamento del giudice persona fisica, e invitava le parti a formulare richieste istruttorie. Le parti, dal loro canto, rinnovavano le richieste istruttorie già rese davanti al precedente giudice e nulla opponevano. Il giudice subentrato, quindi, reiterava l’ordinanza istruttoria, dichiarava aperto il dibattimento e confermava l’attività istruttoria svolta dinanzi al precedente giudice e dava lettura degli atti già assunti e delle dichiarazioni già rese dai testi escussi, non essendovi richieste delle parti di loro nuova escussione. Dichiarati utilizzabili gli atti acquisiti, il giudice invitava le parti alla discussione.
A questo punto, nel verbale di udienza del 2.11.2022, nel formato prestampato, non sono riportate le conclusioni delle parti. Tuttavia, nello stesso verbale, Ł annotato il rinvio per repliche, il che fa desumere che una discussione vi sia stata, visto che il rinvio per repliche suppone necessariamente che vi sia stata una discussione e delle conclusioni cui replicare. Alla luce di ciò, la corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto con il quale questa Corte ha puntualizzato che «l’incompletezza del verbale di udienza ed il fatto che nulla si attesti circa l’espletamento di alcune attività non costituisce di per sØ prova del mancato svolgimento delle stesse, non essendo impedito il ricorso ad elementi esterni di valutazione, anche di carattere logico, per interpretare oppure integrare quanto abbia formato oggetto di parziale documentazione» (Sez. 3, n. 3230 del 19/11/2020, dep. 2021, A., Rv. 281235 – 01).
Da ciò discende la manifesta infondatezza dell’assunto difensivo, non essendovi nessuna violazione dell’art. 525 cod. proc. pen. in presenza di un processo interamente rinnovato davanti al nuovo giudice, senza opposizione delle parti.
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME