Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2715 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2715 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA, nella qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 25/07/2025 del Tribunale di Potenza
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visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25/07/2025, il Tribunale di Potenza rigettava la richiesta di riesame che era stata proposta da RAGIONE_SOCIALE, quale terza RAGIONE_SOCIALE, contro il decreto del 24/06/2025 con il quale il G.i.p. del Tribunale di Potenza aveva disposto, nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o alla confisca per equivalente fino a un valore di € 9.685.005,64 nell’ambito del procedimento penale nei confronti di numerosi soggetti, tra i quali quelli sopra citati, per i reati di riciclaggio continuato in concorso di cui al capo 2 dell’imputazione provvisoria e di riciclaggio e autoriciclaggio continuati in concorso
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di cui al capo 22 dell’imputazione provvisoria. Decreto di sequestro in esecuzione del quale, il 01/07/2025, la Guardia di finanza di Potenza aveva sottoposto alla misura cautelare reale l’autovettura BMW M5 con targa austriaca TARGA_VEICOLO intestata a RAGIONE_SOCIALE, rinvenuta presso un’area di pertinenza dell’abitazione dei coniugi NOME COGNOME/NOME COGNOME e ritenuta nella disponibilità di NOME COGNOME.
Avverso l’indicata ordinanza del 25/07/2025 del Tribunale di Potenza, ha proposto ricorso per cassazione, quale difensore di fiducia e procuratore speciale di NOME COGNOME, legale rappresentante della terza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione di legge «per nullità del verbale di sequestro preventivo redatto dagli agenti di Polizia Giudiziaria in relazione agli artt. 142, 357, 373 e 136» cod. proc. pen., nonché «per omessa motivazione».
Il ricorrente premette che il 01/07/2025 la Guardia di finanza di Potenza aveva redatto: a) un «verbale di stato d’uso di automezzo a carico del COGNOME, in cui si evinceva la titolarità della BMW Modello M5 targata S3XTI in capo alla RAGIONE_SOCIALE»; b) un verbale di esecuzione del sequestro dello stesso automezzo sulla base del decreto di sequestro preventivo del 24/06/2025 del G.i.p. del Tribunale di Potenza.
In sede di riesame, la difesa di RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito la nullità di quest’ultimo verbale di esecuzione del sequesto, «redatto separatamente dal verbale di stato d’uso dell’automezzo, in quanto redatto a penna e in forma illeggibile ed indecifrabile, nonché privo delle formalità di rito previste dalla Legge per la redazione dei verbali da parte della P.G.».
Il ricorrente rappresenta in proposito che l’atto in questione «consta di una pagina fronte retro, di cui la prima facciata rappresenta il verbale di stato d’uso di automezzo, il retro rappresenta il verbale di sequestro» e che questo secondo verbale, «oltre a essere assolutamente illeggibile ed indecifrabile, non reca i nominativi degli agenti operanti (ad eccezione delle firme autografe, da cui, però, non è possibile risalire all’identità), il luogo ove l’auto è stata rinvenuta ( esclusiva proprietà della COGNOME), la data e l’ora del sequestro, né tantomeno sono indicate le ragioni per cui si è proceduto al sequestro preventivo (se non un mero richiamo al decreto emesso dal GIP di Potenza), e soprattutto, non è indicato in modo dettagliato l’oggetto del sequestro (ossia, veicolo, marca, modello e targa, proprietario, etc..), ma si indica un generico “veicolo”».
Secondo il ricorrente, tali «lacune» non potrebbero «essere sopperite dal verbale di stato d’uso del veicolo, sia perché trattasi di verbali redatti separatamente, sia perché nel verbale di sequestro preventivo non si fa menzione
del verbale di stato d’uso, né tantomeno quest’ultimo risulta parte integrante del verbale di sequestro».
Il ricorrente richiama la disciplina che è dettata dall’art. 357, comma 2, cod. proc. pen., in ordine all’obbligo della polizia giudiziaria di redigere il verbale sequestri, dall’art. 370, comma 2, cod. proc. pen., sugli obblighi che gravano sulla stessa polizia giudiziaria nel compimento di atti a essa delegati dal pubblico ministero, dagli artt. 134-142 cod. proc. pen. in tema di documentazione degli atti e, in particolare, dall’art. 136 cod. proc. pen. in tema di contenuto del verbale e dall’art. 142 cod. proc. pen. in tema di nullità dei verbali.
Richiamata tale disciplina, il ricorrente deduce che il verbale in contestazione sarebbe nullo «in quanto vi è incertezza sulle persone intervenute, in particolare riferimento agli agenti di P.G. che hanno operato, oltre che alle persone intervenute», atteso che «on vi è difatti intestazione ove si indichino i nomi degli agenti operanti e dei soggetti intervenuti» e che sarebbe «assurdo, che il Tribunale cerchi di ovviare a tale nullità effettuando un raffronto tra le firme de verbalizzanti del verbale di stato d’uso di automezzo e quello (per di più illeggibile) di sequestro, ritenendo (non si comprende in base a quale competenza scientifica
) la similitudine tra le stesse».
Il verbale di esecuzione del sequestro sarebbe nullo anche «in quanto essendo illeggibile ed indecifrabile, viola il diritto di difesa».
Il Tribunale di Potenza avrebbe anche «omesso di motivare, violando l’art. 125 c.p.p., limitandosi a ritenere infondata l’eccezione di nullità ai sensi dell’ar 146 c.p.p. sulla base del sopra citato raffronto sulle firme degli operanti sui due verbali (ritenute simili), nonché sulla base della considerazione giurisprudenziale che la mancata notifica del verbale di esecuzione delle operazioni compiute dalla polizia giudiziaria, non è causa di nullità del provvedimento ablativo». Motivazione, questa, che non avrebbe «nulla a che vedere con l’eccezione di nullità avanzata dalla difesa, che attiene ad una nullità patologica relativa alla redazione dell’atto e non anche ai suoi effetti».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché è proposto per un unico motivo che non è consentito.
2. Si deve in proposito osservare che la richiesta di riesame di cui all’art. 322 cod. proc. pen., la quale ha natura di mezzo d’impugnazione (Sez. U, n. 22 del 20/11/1996, dep. 1997, COGNOME, Rv. 206485-01), può avere a oggetto, secondo quanto è testualmente stabilito, soltanto «il decreto di sequestro emesso dal giudice» (Sez. U, n. 21334 del 31/05/2005, COGNOME, Rv. 231055-01).
Con la richiesta di riesame non è pertanto impugnabile il verbale di esecuzione del sequestro preventivo, il quale è atto che attiene alla fase esecutiva dello stesso sequestro.
Ne discende che il verbale di esecuzione del sequestro, esulando dall’ambito della richiesta di riesame ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., si deve ritenere esulare altresì dall’ambito del successivo ricorso per cassazione contro l’ordinanza con la quale il tribunale del riesame abbia eventualmente deciso sulla legittimità dello stesso verbale.
Da ciò il carattere non consentito del motivo, in quanto esso ha a oggetto un’ordinanza del Tribunale che ha deciso su una richiesta di riesame proposta contro un atto – il verbale di esecuzione del 01/07/2025 della Guardia di finanza di Potenza – non impugnabile con tale mezzo di gravame.
Il soggetto che è stato inciso da tale atto di esecuzione del sequestro non resta comunque privo di tutela, potendo avanzare, ai sensi dell’art. 321, comma 3, cod. proc. pen., richiesta di revoca del sequestro al pubblico ministero, il quale, in caso di parere negativo, la trasmette al giudice che procede, avverso il cui provvedimento è possibile proporre appello ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/12/2025.