Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43559 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43559 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Oliveto Citra (Sa) il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 2056/22 della Corte di appello di Salerno del 14 novembre 2022;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Salerno, con sentenza emessa in data 14 novembre 2022, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Salerno, datata 12 ottobre 2020, con la quale COGNOME NOME era stato condannato, applicata l’aggravante della recidiva specifica reiterata, alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 517 cod. pen. per avere venduto, secondo l’accusa, prodotti caseari recanti il marchio “La RAGIONE_SOCIALE” simile ad altro marchio registrato e dunque idoneo ad indurre in errore il compratore sull’origine e provenienza del prodotto.
La sentenza di secondo grado è stata impugnata dal difensore di fiducia dell’imputato, il quale ha formulato cinque motivi di doglianza.
Con il primo, è stata dedotta l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 517 cod. pen., con riferimento all’elemento oggettivo della fattispecie criminosa contestata, che la Corte di appello di Salerno avrebbe ritenuto integrato, errando – ad avviso del ricorrente – sotto un duplice profilo; anzitutto non avrebbe potuto ritenersi provato, nel caso di specie, che l’imputato avesse posto in essere la condotta di messa in vendita del prodotto, tipizzata dalla norma incriminatrice.
Sul punto, il giudice di secondo grado avrebbe valorizzato, quale prova dell’avvenuta commercializzazione del prodotto caseario di cui all’irnputazione, le dichiarazioni – relative alla cessione del medesimo dal produttore al distributore – contenute nella querela, legittimamente acquisita agli atti del dibattimento, proposta dalla persona offesa dal reato, costituitasi parte civile; le quali tuttavia sarebbero risultate incongrue rispetto agli altri elementi del compendio probatorio, in particolare all’informativa di NOME relativa al controllo effettuato presso il distributore di prodotti caseari RAGIONE_SOCIALE.
Del resto, ad avviso del ricorrente, la giurisprudenza di legittimità avrebbe precisato la necessità, al fine dell’integrazione del reato contestato, che la condotta si risolva nella messa a disposizione dei potenziali acquirenti del prodotto recante segni mendaci; nel caso di specie l’assenza di contatto con il pubblico avrebbe reso impossibile l’effetto ingannatori° nei confronti del consumatore.
In secondo luogo, i giudici di primo e secondo grado – così violando la fattispecie incriminatrice, sanzionatoria non dell’abusiva riproduzione, in sé, di immagini tutelate dal diritto d’autore, bensì della turbativa dell’ordine
economico – avrebbero omesso di valutare l’effettiva attitudine ingannatoria del marchio apposto dall’imputato sul prodotto caseario di cui all’imputazione; nel caso di specie, il marchio era figurativo ed avrebbe dovuto considerarsi in concreto inidoneo a confondere il consumatore circa le caratteristiche essenziali del prodotto.
Il secondo e terzo motivo di doglianza attengono all’integrazione dell’elemento soggettivo del reato ascritto all’imputato, ritenuto sussistere dalla Corte di merito; essi hanno ad oggetto la deduzione rispettivamente del vizio motivazionale del provvedimento impugnato e della violazione dell’art 517 cod. pen. sul punto; sarebbe, infatti, mancata la consapevolezza da parte dell’imputato dell’attitudine decettiva della veste di presentazione del prodotto caseario, avendo il COGNOME, dopo avere verificato la mancata rinnovazione della registrazione del marchio riconducibile all’attività della persona offesa, provveduto a depositare una richiesta di registrazione del proprio marchio figurativo ed essendosi poi astenuto, a seguito della diffida da parte della querelante, da qualsiasi ulteriore atto diretto a turbare l’uso del relativo marchio; la Corte salernitana, nel ritenere inammissibili tali motivi di impugnazione, ne avrebbe travisato il contenuto, volto a censurare l’insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado sul punto dell’elemento soggettivo del reato contestato.
Con il quarto e quinto motivo di ricorso, sono state dedotte l’inosservanza eg l’erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riferimento al disposto trattamento sanzionatorio, in relazione all’art. 133 cod. pen.; il giudice di secondo grado avrebbe omesso la dovuta motivazione in ordine alla relazione qualificata tra i precedenti penali a carico dell’imputato ed il nuovo delitto, contestato nel presente procedimento; in particolare, egli avrebbe trascurato di considerare la risalenza dei precedenti penali, la mancanza di qualsiasi danno concreto per il querelante e l’immediata desistenza dell’imputato dalla condotta contestata a seguito della diffida della persona offesa.
Conclusivamente, ritiene il ricorrente, avrebbero dovuto essere comunque concesse le circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è risultato inammissibile e, pertanto, come tale lo stesso deve essere dichiarato.
Premesso che a carico dell’imputato è stata elevata la imputazione avente ad oggetto l’avvenuta violazione dell’art. 517 cod. pen. per avere messo in commercio, in qualità di legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE“, dei prodotti caseari riportanti il marchio “RAGIONE_SOCIALE“, idoneo, a cagione della sua somiglianza anche grafica con il marchio registrato un uso da parte de “RAGIONE_SOCIALE“, a trarre in inganno gli acquirenti in ordine alla origine e provenienza dei prodotti da lui commercializzati, osserva il Collegio, quanto al primo motivo di impugnazione, che le doglianza riguardanti l’avvenuta integrazione del reato oggetto di contestazione sono manifestamente infondate.
Esse, infatti, attengono alla pretesa mancanza dell’elemento materiale del reato, ritenuto consistere nella messa in vendita del prodotto in questione nei confronti dei consumatori finali e nell’avvenuto inganno idoneo a trarre in errore il tale tipologia di consumatore.
Si tratta di argomentazioni prive di pregio.
Va, infatti, considerato che il reato oggetto di contestazione a carico dell’imputato si realizza, stante la sussistenza dell’illecito non solo in caso messa in vendita del prodotto recante segni distintivi mendaci, ma anche laddove questo sia messo “altrimenti in circolazione”, dovendosi intendere tale espressione significativa di qualsiasi attività con la quale si miri a fare uscire qualsiasi titolo la res dalla sfera giuridica e di custodia del detentore, ossia di qualunque movimentazione della merce (corte di cassazione, Sezione III penale, 14 gennaio 2019, n. 1513), laddove il bene sia comunque, a qualsiasi livello della catena commerciale, messo a disposizione di un potenziale acquirente; cosa che i nel caso di specie , si è, indubbiamente verificata essendo risultata provata, per effetto della non contestata indicazione delle fatture d vendita emesse dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, l’avvenuta cessione dei prodotti caseari in questione al soggetto distributore dei prodotti alimentari ai venditori al minuto.
Irrilevante ai fini della messa in crisi sul punto della motivazione della sentenza della Corte di Salerno la circostanza che i al momento della ispezione compiuta dai CC presso il deposito della RAGIONE_SOCIALE i non sono stati rinvenuti prodotti riconducibili al COGNOME, essendo di tutta evidenza il fatto che la mancanza in quel momento di tali prodotti non vale ad escludere che, come invece deducibile dalla non contestata fattura di vendita, essi si fossero iv trovati in precedenza in quanto ceduti dal COGNOME nella qualità di legale rappresentate della società produttrice.
Né può aderirsi alla tesi adombrata dal ricorrente, secondo la quale il reato si consumerebbe solo in caso di messa a disposizione della merce in favore del consumatore finale; d’altra parte ritenere che solamente nel caso in cui il bene arrivi a disposizione del consumatore finale il reato possa dirsi integrato si porrebbe in chiara distonia con la stessa ratio della imputazione contestata all’imputato, consistente nella tutela dell’ordine economico (in tale senso: Corte di cassazione, Sezione V penale, 27 febbraio 2013, n. 9389), in ordine alla quale non vi è ragione di ritenere soggetto tutelato il solo consumatore finale e non anche i soggetti intermedi fra questo ed il produttore.
Il successivo profilo della doglianza, attinente alla idoneità ingannatoria del marchio utilizzato dal prevenuto involge all’evidenza dei profili di merito con riferimento ai quali, una volta verificata la non manifesta illogicità della motivazione espressa al riguardo dalla Corte territoriale, la quale ha segnalato la chiara somiglianza, anche grafica oltre che lessicale, fra i marchi riportati dai prodotti della querelante e quelli dell’imputato, non vi è spazio per un ulteriore sindacato di questa Corte di legittimità.
Quanto alle due successive doglianze, riferite alla pretesa carenza di motivazione e violazione di legge in ordine alla rilevazione dell’elemento soggettivo del reato in questione in capo al COGNOME, si rileva che si tratta di reato a dolo generico per il quale l’elemento soggettivo consiste nella mera consapevolezza dell’uso di un segno distintivo avente idoneità decettiva; la circostanza, di cui anche lo stesso ricorrente ha tenuto conto, che non ha rilievo ai fini della integrazione del reato il fatto che il marchio “imitato” sia stato o meno registrato, rende privo di consistenza, al fine di escludere il dolo del ricorrente, il dato secondo il quale il marchio della parte danneggiata non fosse stato rinnovato e che il COGNOME, verificata tale circostanza (elemento questo che, lungi dall’escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo in capo al ricorrente, pone, anzi, in evidenza la consapevolezza da parte di questo della esistenza di un precedente uso da parte di terzi del marchio da lui successivamente parassitariamente adottato per i suoi prodotti), avesse chiesto la registrazione del proprio marchio, posto che l’imputato ha, comuque, messo in circolazione i propri prodotti anteriormente al riconoscimento in suo favore di qualsivoglia diritto di privativa industriale.
Quanto agli ultimi due motivi di ricorso, afferenti, rispettivamente, alla violazione di legge in relazione alla ritenuta recidiva a carico del ricorrente ed al vizio di motivazione quanto alla dosimetria della pena a suo danno irrogata, si rileva, quanto al primo aspetto, che la Corte di merito, nell’esercizio del suo
potere discrezionale, ha evidenziato, segnalando la omogeneità del bene giuridico violato con il reato oggetto del presente giudizio con gli altri precedenti gravanti sull’imputato, la maggiore pericolosità scaturente dalla reiterazione criminosa da lui perpetrata, mentre( per ciò che attiene alla dosimetria sanzionatoria la censura formulata dal ricorrente si palesa del tutto generica, non essendo stata da questo indicata alcuna ragione dimostrativa della denunziata contraddittorietà motivazionale che dovrebbe essere riscontrabile al riguardo nella sentenza impugnata.
Stante la inammissibilità del ricorso proposto nel suo interesse, il COGNOME, visto l’art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, in favore della costituita parte civile.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente