Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4221 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4221 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ta a5’elazbne svolta dal Consigliere NOME COGNOME; s,eitte ie cordúsioni del PG
NOME COGNOME: “inammissibilità del ricorso; Le.onardo l’;NOME SI RIPORTA AI MOTIVI DI RICORSO
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Trento, in sede di riesame, con ordinanza del 13 giugno 2023 ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME (in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE) e di COGNOME NOME avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Trento del 20 marzo 2023, che aveva autorizzato la vendita dei beni mobili riconducibili o intestati agli indagati.
Ricorrono in cassazione COGNOME NOME (in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE) e COGNOME NOME, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
1. I motivi proposti dai ricorrenti sono comuni e si trattano congiuntamente.
Violazione di legge (art. 260, terzo comma, 125 e 321 cod. proc. pen.; ad 104 disp. att. cod. proc. pen.; art. 240 cod. pen. e 44 d. Igs. 504 del 1995). Difetto assoluto e illogicità della motivazione.
La disposizione dell’art. 260 cod. proc. pen. non può trovare applicazione analogica, contrariamente a quanto ritenuto dall’ordinanza impugnata. Il sequestro preventivo deve seguire la disciplina specifica dell’art. 104 disp. att. cod. proc. pen. e non quella dettata per il sequestro probatorio. Infatti, il sequestro preventivo sui beni mobili e sui crediti deve essere eseguito secondo le forme previste dal cod. proc. civ. per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo.
La vendita delle cose deperibili o che possono alterarsi è prevista solo per il sequestro probatorio. La deperibilità tipica, ad esempio, delle derrate alimentari non può essere applicata anche ai motocicli e agli autoveicoli. Prima di disporre la vendita di beni sequestrati nella fase delle indagini preliminari (prima cioè della
conclusione del giudizio di responsabilità) dovrebbe applicarsi la massima cautela.
Il deterioramento di un veicolo non può essere ritenuto in astratto e in modo generalizzato, ma dovrebbe valutarsi in concreto per ogni singolo mezzo. Il Tribunale ha ritenuto il ciclomotore Piaggio non idoneo all’uso e, quindi, idoneo alla vendita (il bene di scarso valore commerciale – perché non idoneo all’uso – potrebbe avere un valore affettivo per il proprietario).
Hanno chiesto, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono inammissibili.
La questione posta con i ricorsi è stata già risolta dalla Corte di Cassazione ritenendo applicabile l’art. 260, terzo comma, anche ai sequestri preventivi e non solo ai sequestri probatori: “In tema di disciplina del sequestro, non viola il divieto di analogia in malam partem l’applicazione al sequestro preventivo della disposizione dell’art. 260, comma 3, cod. proc. pen., che prevede la facoltà dell’autorità giudiziaria di disporre la vendita o la distruzione di beni deperibili sottoposti a sequestro probatorio. (Fattispecie nella quale la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la vendita di alcuni animali presenti in un’azienda agricola, sottoposti a sequestro preventivo)” (Sez. 3, Sentenza n. 53341 del 12/09/2018 Cc. (dep. 28/11/2018 ) Rv. 275180 – 01).
Il Tribunale del riesame, correttamente applicando la giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto che i veicoli e i mezzi in sequestro avrebbero subito un “progressivo intrinseco deprezzamento”. Infatti, “Ai fini della alienazione di cose in sequestro che possono alterarsi (art. 260, comma terzo, cod. proc. pen.), rileva
anche il progressivo intrinseco deprezzamento del bene in ragione del trascorrere del tempo; ne consegue che è legittima la vendita di una autovettura oggetto di sequestro per equivalente, in quanto funzionale alla ottimizzazione della fruttuosità della misura ablatoria” (Sez. 2, Sentenza n. 1916 del 09/12/2016 Cc. (dep. 16/01/2017 ) Rv. 268924 – 01
Su questi aspetti il ricorso è generico e non si confronta con le motivazioni dell’ordinanza impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/10/2023