Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45157 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45157 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
su ricorso ciel Pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze, nel procedimento a car:co ci COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA, aiiv verso ia sentenza in data 09/09/2020 del Tribunale di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la re:azione svoita dal consigliere NOME COGNOMECOGNOME iet. – .ta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale., NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; ie-cta la memoria deil’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 9 settembre 2020, in esito alla richiesta di tefinizione del processo con l’applicazione concordata della pena, il Giudice monocratico del Tribunale d! Firenze ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui ai art. 31 cpv, 110 cod. per. e 1, comma 1, lett. f), I. n. 150 del 1992, per avere, !n concorso con persone ignote, messo in vendita due oggetti di avorio, senza la presciitta Oocurnentazione CITES’ in Firenze il 27 giugno 2018.
In data 2 ottobre 2020 ii Pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze presenta tempestivo atto di appello articolato in quattro motivi.
Con il primo deduce la violazione di legge per errata valutazione delle prove. I: Giudice aveva assolto l’imputato senza verificare quando e come si sarebbe procurato gli oggetti di avorio e, soprattutto, senza munirsi della certificazione CITES prima della vendita.
Con il secondo lamenta l’erronea interpretazione e applicazione degli art. 1 e ss. della legge n. 150 del 1992, perché i beni derivanti da specie protette erano da considerarsi registrati e potevano essere venduti solo seguendo una determinata procedura.
Con I terzo eccepisce l’erronea interpretazione e applicazione della legge n. 150 dei 1992 perché era definito “esemplare” qualsiasi parte o prodotto facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall’imballaggio, dal marchio o dall’etichetta, o da qualsiasi altra circostanza, risultava trattarsi di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a quelle stesse specie.
Con il quarto denuncia la violazione di legge perché il Giudice aveva mal applicato principio di diritto affermato nel precedente giurisprudenziale di questa Sezione, n. 31930 dei 2017, al caso in esame in cui gli oggetti di avorio non erano personali e potevano essere commerciati dal proprietario, come avvenuto nel 2018.
Con ordinanza in data 2 marzo 2023 la Corte di appello di Firenze ha trasmesso l’atto di appello del Pubblico ministero alla Corte di cassazione, essendo impugnata una sentenza inappellabile.
Il PG nella sua requisltoria ha condiviso l’interpretazione normativa che ha fondato la pronuncia di assoluzione e il difensore dell’imputato si è associato
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso dei Pubblico ministero è fondato.
4. Il Giudice ha accertato che l’imputato aveva consegnato a una nota RAGIONE_SOCIALE due oggetti in avorio indicati nel mandato a vendere come una “coppia d: sigilli a «forma di drago, di cui uno con rotture” e una “teiera con beccuccio e riserve a forma di drago”. Mentre il primo oggetto era sicuramente d’avorio, per il secondo non era stata specificata la composizione. Tuttavia, il Giudice ha concluso che, ‘pur a voler ritenere anche il secondo oggetto di avorio, in ogni caso, si trattava di oggetti di uso personale, per cui la vendita, senza le certificazion necessarie, integrava un illecito amministrativo e non un illecito
penae. Secondo l’interpretazione del Giudice, che ha richiamato a sostegno della propria tesi :a sentenza della Sez. 3, n. 31930 del 30 gennaio 2017, COGNOME, non massima ,ta; l’oggetto, quando personale, non può mai essere considerato “esern>are”, ai sensi e per gii effetti della legge n. 150 del 1992.
L Pubblico ministero ricorrente ha criticato la lettura delle norme e ha sostenuto che anche ‘oggetto personale può essere un “esemplare”.
5. L’art. 1, comma 1, legge n. 150 del 1992, recante la “Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio friternazioriale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a vilast: il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/32, e successive modificazioni, nonché norme per la semmercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che r. -2c. -)ssono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica” stabilisce che ‘Salvo che fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, :n violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esempla:-1 appartenenti alle specie elencate nell’allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: lett. f) detiene, utilizza per scopi di acdu:sta, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre n vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione”.
Li successivo art. 8-sexies definisce alla lett. b), come esemplare, ‘Quasias animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici e GLYPH r del:a convenzione di Washington, nell’allegato B e nell’allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni integrazioni, qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonche’ qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall’imballaggio, dal marchio o dal!’etic: – ietta o da qualsiasi altra circostanza risulti trattarsi di parti o prodotti cfl anima o di piante appartenenti a queste stesse specie”. “, II
Siccome sia la :oxodonta (cioè l’elefante africano) che l’elephas maximus (o:ne l’elefante indiano) sono contemplati negli allegati I e II della Convenzione di ·:, VashinTon, qualsiasi parte o prodotto da essi derivati, e quindi anche l’avorio, rientra ne:la grescriz:one normativa. In altri termini, l’avorio, che deriva dalle zanne oeVelefante africano o indiano, è certamente un “esemplare”, secondo la definZiCfle appena enunciata. Pertanto, la vendita dell’avorio è vietata ed è punita dEl:Va7-1:. l, :ett. f), legge n. 150 del 1992, come correttamente indicato nel capo outazione..
Ben vero, questi elefanti sono contemplati nell’allegato A) del Regolamento europeo (originariamente dal Regolamento CEE 36261 del 1982, sostituito dal Regolamento CE n. 338 del 1997, successivamente modificato dal Regolamento CE n. 865 del 2016 come precisato documento di orientamento sulla disciplina UE elativa agli scambi di avorio (2021/C 528/03) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale C528 del 30/12/2021), ma non deve fuorviare tale circostanza, né quella per cui ia lett. b) dell’art. 8-sexies definisce come “esemplare” quello contenuto negli allegati B) e C), parti 1 e 2 del Regolamento europeo, mentre la :ett, c) definisce come “oggetto ad uso personale o domestico” quello contenuto r,eil’ale.gato A), tabelle I, II e III e nell’allegato C), parti 1 e 2, del Regolamento Invero, a oarte la comunanza nelle due definizioni agli elementi di fauna e flora contenuti neli’aliegato C), è decisivo il fatto che gli elefanti sono contemplati negli I e II della Convenzione di Washington cui fa rinvio la nozione di ‘esernp,a,, , re”.
In definitiva, la disciplina penale è contenuta, per quanto qui d’interesse, , – ,eLVars.. art. i , cornrna 1, lett. f), che è relativo agli esemplari dell’allegato A) del Regolamento europeo, secondo la definizione dell’art. 8-sexies, lett. b), legge n. 150 de, 1992, che individua come “esemplari”, come detto, non solo quelli jeH’allegato 7 3) e dell’allegato C), ma anche quelli degli allegati I, II e III della Convenztne di Wasnngton.
Tale lettura normativa è confortata dai precedente di questa Sezione n. 23972 CCI 25/05/2011, Sylla, Rv. 250486-01, secondo cui dalla lettura delle norme emerge chiaramente che rimane esclusa dalla sanzione penale soltanto la detenzione di esemplari (intendendosi per tali anche i prodotti derivati) per uso personale o domestico. Debbono, quindi, perché possa applicarsi la sanzione arnrninis,:rativa di cui alla L. n. 150 del 1992, art.2, comma 3 e non quella penale di cui al comma 1), ricorrere le seguenti condizioni: 1) deve trattarsi di un prodotto deri varo destinato ad uso personale o domestico; 2) deve appartenere ad una ,cersona fisica; c) non deve essere posto in vendita o comunque destinato al ccrnmerclo (così in m ot.).
Al contrario, gli art. 5 e 5-bis invocati dal Giudice, a sostegno della tesi i:eiVHeci .’,:o amministrativo, riguardano ipotesi diverse, da una parte, della “sainatana ‘ per gli esemplari posseduti in data anteriore all’entrata in vigore della ;edge la cH detenzione va regolarizzata entro novanta giorni dall’entrata in vigore, c.era’tra per la detenzione, i’importazione e la riesportazione di esemplari, previa rcaric CITES, nonché per la relativa commercializzazione, laddove ammessa. P , u precisamente, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 1, i soggetti che devono fare c c’enuncia in seguito all’entrata in vigore della legge, sono esonerati da Quando l’esemplare sia indicato nell’allegato A, tabella I, e · -, .::::Valegato C, parte 1 ; e sia classificato come oggetto a uso personale o
::;ornestico. Tuttavia, questo tipo di esemplari non può essere commercializzato od offerto ir ‘..,/andita o esposto in vendita, salva la previa denuncia con le moda prevLste Pan’articolo 5, cornma 1, ai fini della verifica della regolar , ieirnpc -·t2zione a suo tempo avvenuta secondo le norme previste dalla co-Aienzione di Washington. Si tratta quindi di disciplina eterogenea rispetto a caso io esame, in cui rileva la nozione di oggetto a uso personale o domestic neiVapp.ez:pre dell art. 8-sex es.
p,recedente di questa Sezione n. 31930 del 2017 è stato mal citato dal Ciudco del Tribunale dl Firenze perché aveva oggetto un pianoforte con i tasti cl’avore posseduto in data anteriore alla Convenzione di Washington e cornmemaizzato successivamente, per cui la Corte di cassazione ha ritenuto 2optHcaLle H meccanismo transitorio degli art. 5 e 5-bis ora esposto.
Ala luce delle considerazioni svolte, la sentehza impugnata va quindi ornu latu con rinvio al Giudice del Tribunale di Firenze in diversa persona fisica nuovo esame sul punto
P.Q.M.
Annuda la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze o diversa per -sona fisica
Così deciso, il 27 giugno 2023
L Consigliere estensore