Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 565 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 565 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SAVIGLIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. AVV_NOTAIO. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di TORINO in difesa di NOME COGNOME, che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo che ha ritenuto NOME responsabile del reato di lesioni colpose gravi con violazione delle norme sulla circolazione stradale.
1.2. La contestazione: alla guida del veicolo Mercedes Classe C (tg. TARGA_VEICOLO), mentre procedeva per la SP 166 nel centro di Ruffia, a circa 130 km/h, velocità non commisurata alla presenza segnalata di un incrocio e superiore al limite previsto di 90 km/h, con violazione degli artt. 145 e 141 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non riusciva ad evitare lo scontro con la vettura Toyota Aygo (tg. TARGA_VEICOLO), condotta da COGNOME NOME che, incurante dell’obbligo di precedenza ivi segnalato, procedendo per la via Vittorio Veneto, si immetteva sulla SP 166 senza dare la precedenza alla vettura in avvicinamento. A seguito del violento urto, il COGNOME riportava lesioni personali gravi che ne determinavano il ricovero in prognosi riservata.
Il primo Giudice, pur non ritenendo provato il superamento da parte dell’imputato del limite di velocità vigente sul tratto di strada in cui si verific scontro con il veicolo condotto dal COGNOME, in ragione della divergenti ricostruzioni dei consulenti tecnici del pubblico ministero e della difesa, ha ritenuto dimostrata la violazione dell’art. 141, commi 2 e 3, cod. strada, per non avere l’imputato regolato la velocità in modo da conservare il controllo del veicolo e per non essere stato in grado di arrestare la marcia a fronte della molto imprudente immissione effettuata dal conducente dell’altro veicolo. Ciò, in quanto il tratto di strada er rettilineo con visuale ottima, tanto che l’incrocio in cui era avvenuto lo scontro era chiaramente visibile da oltre 250 metri; la segnaletica verticale che indicava la presenza di un’intersezione oltre 150 metri prima sarebbe stata, secondo il Tribunale, ulteriore motivo per ridurre la velocità ed improntare a maggiore prudenza la condotta di guida. A fronte del ritenuto profilo di colpa, la condotta colposa del conducente della Toyota, che non si era fermato all’incrocio e aveva impegnato l’intersezione senza concedere la dovuta precedenza alla Mercedes, è stata ritenuta concausa dell’evento lesivo e non causa autonoma esclusiva tale da interrompere il nesso causale con la condotta di guida del prevenuto.
2.1. Condiviso quanto appena richiamato, i Giudici di appello hanno in particolare osservato che, anche qualora l’imputato avesse osservato una velocità pressoché pari al limite vigente nel tratto di strada interessato, la sua responsabilità non sarebbe esclusa perché la causazione dell’evento era comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall’art. 141 cod strada.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell’imputato fondandolo su due motivi.
3.1. Con il primo, deduce erronea applicazione degli artt. 41 e 43 e dei profili che governano la colpa, con riguardo all’affermazione della sussistenza della causalità della colpa e della responsabilità dell’imputato in conseguenza della violazione dell’art. 141 cod. strada. Tutte le consulenze di parte concordano sul fatto che la persona offesa si sia immessa in modo imprudente e veloce (almeno 25 km/h) nella strada provinciale, senza arrestare la propria marcia al segnale di precedenza posto sulla via secondaria Vittorio Veneto. La condotta del COGNOME è, pertanto, causa sopravvenuta, sufficiente di per sé sola a causare l’evento. Diversamente da quanto assunto dai Giudici di merito, l’auto dell’imputato ha subito un ribaltamento, così come inequivocabilmente dimostrato dalle fotografie in atti. Nell’aderire integralmente alla tesi del consulente tecnico del pubblico ministero, ing. NOME, la Corte di appello ha ignorato quanto evidenziato dal consulente della difesa, ing. COGNOME, laddove – con riguardo alla mancanza di segni di frenata da parte della Mercedes – osservava che la presenza del sistema ABS impediva il bloccaggio delle ruote e, pertanto, escludeva la possibilità di imprimere i relativi segni di frenata. Quanto all’intervallo di tempo intercorso dal momento della immissione dell’auto del COGNOME nella carreggiata a quello dell’urto, il consulente COGNOME, considerata la velocità dell’auto della persona offesa, ha rilevato come esso fosse prossimo o inferiore al tempo psicotecnico di reazione del conducente, per cui il COGNOME non sarebbe stato in grado di evitare l’urto. La Corte di appello, poi, non ha offerto alcuna risposta esaustiva sulla efficacia impeditiva della condotta alternativa lecita, non essendosi adeguatamente confrontata con le conclusioni del consulente della difesa il quale ha escluso qualsivoglia condotta dell’imputato in grado di evitare sinistro. La Corte di merito, infatti, evidenzia u generico obbligo di prudenza ai sensi dell’art. 141 cod. strada e tuttavia non ritiene provato il superamento del limite di velocità imposto. La mancanza di prova del superamento del limite di velocità prova che il prevenuto non poteva porre in essere alcuna condotta alternativa e che l’evento si sarebbe comunque verificato, essendo dipeso interamente dalla imprevedibile condotta della persona offesa la quale, al momento dell’urto, occupava interamente la carreggiata percorsa dall’imputato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2. Con il secondo motivo, si duole della carenza e della manifesta illogicità della motivazione, la quale basandosi integralmente sulla consulenza tecnica del pubblico ministero e confutando del tutto le conclusioni del consulente tecnico dell’imputato, non ha tuttavia considerato alcun elemento a favore di questi anche
quando espresso dal consulente del pubblico ministero. Il motivo ribadisce le considerazioni già espresse nella doglianza precedente.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato e generico, in quanto reiterativo delle medesime doglianze cui la Corte territoriale ha fornito adeguate e congrue risposte.
Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849).
Tanto premesso, i motivi possono essere trattati congiuntamente afferendo gli stessi alla affermata responsabilità dell’imputato. La sentenza impugnata ricorda, in particolare, che, come riferito dal testo COGNOME e dal consulente tecnico del pubblico ministero e come emergente dalla documentazione fotografica in atti, l’intersezione dalla quale proveniva la Toyota del COGNOME era visibile, per l’imputato, già da una distanza di 250 metri; e che ben 162 metri prima di tale intersezione, nella direzione di marcia del COGNOME, era presente segnaletica verticale che indicava la presenza di un incrocio pericoloso. Non sussisteva, dunque, seguendo il ragionamento del Giudice di appello, alcun impedimento che offuscasse all’imputato la visuale dell’incrocio, peraltro in precedenza segnalato da apposito cartello, derivandone che l’imputato, avvicinandosi all’intersezione, avrebbe dovuto ridurre la sua andatura, non potendosi ritenere rispettoso del disposto dell’art. 141 cod. strada il mantenimento di una velocità che comunque era risultata pari al limite massimo vigente in quel tratto di strada. Risultava altresì
dimostrato che, avvicinandosi all’incrocio pericoloso e opportunamente segnalato, l’imputato non aveva neppure azionato i freni, non essendo stata rilevata alcuna tratta traccia di frenata, ciò che palesava come l’andatura del prevenuto fosse tale da impedirgli di conservare il controllo del veicolo e di procedere al suo tempestivo arresto a fronte dell’immissione del COGNOME sulla strada provinciale. La Corte di appello evidenzia, inoltre, che l’impatto tra i due mezzi si era verificato dopo che la Toyota aveva terminato la svolta sinistra, sicché l’imputato, approssimandosi con visuale libera all’intersezione, aveva avuto certamente modo di vedere l’inizio e la prosecuzione della manovra sino al centro della carreggiata, non provando né a fermare la marcia della Mercedes né a porre in essere alcuna azione atta ad evitare l’urto.
3. Le censure sviluppate dal ricorrente sono volte a sostenere che l’incidente e le conseguenti lesioni riportate dal conducente della Toyota siano a quest’ultimo interamente ascrivibili per non avere egli rispettato l’obbligo di dare la precedenza, e ciò anche in considerazione del fatto che la condotta di guida dell’imputato risultava rispettosa del vigente limite di velocità. L’assunto è manifestamente infondato. Collocandosi nel solco della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., anche se in tema di omicidio colposo, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, Sez. 4, n. 7093 del 27/01/2021, COGNOME NOME, Rv. 280549 – 01), la sentenza impugnata ha affermato che, se pur fosse corrisposto a verità che il COGNOME aveva osservato una velocità pressoché pari al limite di velocità vigente nel tratto di strada interessato, lo stesso no andrebbe comunque esente da profili di colpa specifica per aver in ogni caso violato il disposto dell’art. 141 cod. strada, che fa obbligo al conducente di regolare la velocità del veicolo in prossimità dell’intersezione, di conservarne il controllo e di essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
È poi manifestamente infondata la doglianza per la quale i giudici di merito non avrebbero tenuto in alcuna considerazione la consulenza tecnica della difesa. A pagina 4 della sentenza impugnata, infatti, si dà conto delle ragioni per le quali le conclusioni dell’ingegner COGNOME, sulla ricostruzione della dinamica del fatto, siano da considerarsi errate. In particolare, i Giudici di appello hanno ritenuto del tutto arbitrario il calcolo della velocità effettuato dal consulente della difesa che h utilizzato un coefficiente medio di aderenza di 0,2 sull’erroneo presupposto che la Mercedes, dopo l’urto con la Toyota, avesse subito ripetuti ribaltamenti. Circostanza, questa, che risulta non essersi verificata. La Mercedes, invero, dopo aver perso la ruota anteriore sinistra, aveva invece proceduto in scarrocciamento
lasciando una traccia di liquidi, poi si era abbattuta sul fianco sinistro e quindi senza compiere alcun ribaltamento, si era raddrizzata, trovando quiete 102 metri dopo il punto d’urto.
In conclusione, la sentenza impugnata ha ritenuto del tutto destituito di fondamento l’assunto difensivo secondo cui l’unica causa del sinistro sarebbe la violazione, da parte del COGNOME, dell’obbligo di dare la precedenza.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 ottobre 2022
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