Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6685 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6685 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTA) E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di due anni di reclusione e 10.329,00 euro di multa, per il reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso ad Adelfia il 2 novembre 2021.
Ritenuto che il ricorso in esame chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo della configurazione del reato ascritto a NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle risultanze processuali.
Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti nel giudizio di merito, imponeva di escludere la condizione di buona fede di NOME COGNOME, nel momento in cui aveva omesso di comunicare l’acquisto di un’unita immobiliare, effettuato unitamente alla moglie, ubicata ad Adelfia, in INDIRIZZO.
Ritenuto che il giudizio di colpevolezza formulato dalla Corte di appello di Bari nei confronti di NOME COGNOME è conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali è configurabile anche nel caso in cui l’omissione, posta in essere dal condannato per associazione di tipo mafioso, riguardi la stipulazione di atti pubblici, pur soggetti ad un regime di pubblicità, trattandosi di atti, comunque, non destinati ad essere portati a conoscenza del nucleo di polizia tributaria competente né ad opera del pubblico ufficiale rogante né di altri» (Sez. 2, n. 25974 del 21/05/2013, COGNOME, Rv. 256655 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2026.