Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7404 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7404 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di NOME NOME nato a CATANIA il 06/09/1959 avverso la sentenza del 19/02/2024 della Corte d’appello di Caltanissetta Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore dell’imputato avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la condanna di Di NOME NOME NOME per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale in danno della società RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita il 19 aprile 2008.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato articolando in quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art.606 lett. d) c.p.p. In particolare, il ricorrente lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, in riferimento al denegato accoglimento da parte della Corte di Appello della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ritenuta dal giudice di secondo grado priva di utilità, in quanto volta ad ottenere una valutazione postuma di economicità complessiva del progetto di rilancio inidonea ad influire sui fatti causa. Contrariamente, la difesa eccepisce che la richiesta di rinnovazione di istruttoria dibattimentale fosse finalizzata, mediante l’escussione del consulente di parte o attraverso la disposizione di una perizia, ad ottenere una valutazione complessiva tecnico-contabile ex ante sui benefici indiretti dell’operazione ritenuta distrattiva. Il ricorrente evidenzia, poi, che la ritenuta assenza di decisività dell’esame del consulente a ragione dell’avvenuta acquisizione della relazione redatta dallo stesso in diverso procedimento civile quale C.T.U., non può essere condivisa, in quanto tale relazione approfondirebbe esclusivamente i quesiti posti in quel procedimento e solo in parte connessi con i fatti per cui è stata affermata la responsabilità penale dell’imputato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione.
2.2.1 Segnatamente, lamenta che le sentenze di merito abbiano dapprima inquadrato il contratto di fornitura stipulato dalla fallita con RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del più ampi contesto dei rapporti infragruppo intercorrenti tra le due società, salvo poi obliterare del tutto tale circostanza e individuare nell’operazione di acquisto delle quote della stessa RAGIONE_SOCIALE utilizzando la provvista ricavata da NOME dall’esecuzione del suddetto contratto, una condotta distrattiva. I giudici del merito avrebbero infatti illogicamente astratto il negozio, ad oggetto la fornitura di dispositivi per il servizio di telemedicin dall’effettivo contesto in cui era inserito, ovvero quello di consentire alla seconda società di non perdere il finanziamento pubblico a quest’ultima concesso per causa diversa dalla telemedicina e in attesa del completamento della procedura di variazione di detta causale, stante la premessa che la prima tranche di tale finanziamento era stata erogata in conto anticipazione e non subordinata alla prova dell’effettivo avvio del progetto. La Corte territoriale avrebbe poi omesso di valorizzare alcuni elementi incompatibili con la natura distrattiva dei trasferimenti di denaro effettuati, quali il contesto temporale dell’operazione e l’immediato conferimento in MN Servizi delle somme versate dalla fallita per l’acquisto delle sue quote. La Corte territoriale avrebbe inoltre omesso di motivare sulla concreta pericolosità della condotta contestata all’imputato, nonché di individuare gli indici di fraudolenza idonei a qualificarla come effettivamente distrattiva. Ancora il ricorrente deduce l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, avendo il giudice dell’appello omesso di valutare la reale finalità dell’operazione incriminata, ossia l’attuazione del piano di rilancio della Keiron, nonché il già menzionato conferimento da
parte degli originari soci di RAGIONE_SOCIALE delle somme ricevute in pagamento delle quote cedute alla fallita, coerentemente alla strategia infragruppo.
2.2.2 Sotto altro profilo il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe compiuto una valutazione ex post della vantaggiosità dell’operazione nel suo complesso considerata, assumendo come elemento determinante per la decisione il mancato riscontro di un saldo positivo finale in favore della fallita. In tal senso i giudici del meri non avrebbero considerato che, ai fini dell’art. 2634 c.c., rileva però anche solo l’eventuale idoneità dell’operazione, da valutarsi ex ante, a produrre in favore di Keiron vantaggi compensativi in ragione dello sviluppo del progetto imprenditoriale sfruttando le dinamiche di gruppo. Specificatamente, la Corte non avrebbe verificato tutte le circostanze esistenti al momento del compimento dell’atto dispositivo ed il ricorso a standard di ragionevolezza in relazione alla concreta realtà economico-finanziaria del singolo contesto societario. In tal modo, si sarebbe erroneamente ritenuta non ragionevolmente accoglibile la variante di progetto- in cui si inserisce l’operazione oggetto del presente giudizio- , senza valutare elementi determinanti la scelta di tale operazione, quali il contributo offerto dal teste COGNOME soggetto altamente qualificato in materia di finanza agevolata ed incentivi alle imprese, il quale aveva positivamente valutato l’acquisizione della RAGIONE_SOCIALE nel contesto della variazione di progetto, e l’intermediazione nell’acquisto della stessa da parte di RAGIONE_SOCIALE società di consulenza della holding RAGIONE_SOCIALE. Per la difesa, tali elementi sarebbero idonei ad ingenerare nell’imputato la ragionevole convinzione della fattibilità del progetto e della prevedibilità di un vantaggio compensativo per la fallita, con conseguente esclusione del dolo del reato e applicazione della clausola di cui al terzo comma del citato art. 2634 c.c. 2.3. Analoghi vizi vengono dedotti con il terzo e quarto motivo di ricorso.
In particolare, la difesa assume che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente quantificato, ai fini della integrazione della contestata aggravante di cui all’art. 219 comma 1 legge fall., la somma distratta, riproponendo sul punto il ragionamento del giudice di primo grado ed ignorando le censure in proposito articolate con il gravame di merito. In tal senso, infatti, era stato eccepito come la somma di 255.000 euro ritenuta essere il primo versamento alla Keiron da parte della MN servizi per il pagamento della fornitura dei dispositivi riguardava, invece, operazioni diverse da quelle in questione e antecedenti alla data della stipulazione del contratto preliminare.
Il ricorrente, infine, lamenta illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza di secondo grado ha confermato la commisurazione delle pene accessorie fallimentari nel massimo edittale in forza dell’ingente importo distratto, senza considerare le ragioni per cu, nonostante tale circostanza, il giudice di primo grado aveva ritenuto di riconoscere all’imputato le attenuanti generiche e di irrogare il minimo della pena edittale principale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato.
Il primo motivo è invero da ritenersi inammissibile. Il ricorrente, infatti, non individua concretamente le circostanze rispetto alle quali il consulente avrebbe dovuto riferire, ma formula, piuttosto, un generico ed astratto riferimento alla possibilità che lo stesso deponga circa la sussistenza dei vantaggi compensativi derivanti dall’operazione ritenuta fraudolenta. Non sono in alcun modo specificati i vantaggi compensativi oggetto di valutazione ex ante cui si fa riferimento, né individuati quelli assenti all’interno della relazione redatta dallo stesso in diverso procedimento civile quale C.T.U, omettendo di approfondire le circostanze in riferimento alle quali egli avrebbe potuto ulteriormente deporre.
Il secondo motivo di ricorso è infondato. La mera prospettazione di eventuali vantaggi compensativi derivanti alla fallita dall’operazione incriminata in ragione della sua appartenenza ad un gruppo societario non è una circostanza idonea ad escludere la fraudolenza della stessa in difetto della dimostrazione degli effettivi vantaggi prevedibilmente ricavabili da NOME COGNOME.
Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la natura distrattiva della condotta distrattiva contestata nella circostanza che la somma incamerata dalla società fallita in forza del contratto avente ad oggetto la fornitura di dispositivi per la telemedicina, è stata successivamente utilizzata per acquistare un bene – le quote sociali della RAGIONE_SOCIALE – senza effettivo valore, attraverso un duplice trasferimento di denaro: dapprima la somma veniva distratta in favore dei soci, i quali, in un secondo momento la trasferivano parzialmente alla società RAGIONE_SOCIALE a titolo di conferimento. L’immediatezza, poi, di tale operazione non può considerarsi elemento idoneo ad escludere l’elemento soggettivo del reato, posto che il patrimonio della fallita, a seguito della già menzionata operazione, è stato depauperato senza una valida giustificazione.
Parimenti, non può considerarsi rilevante la diversa prospettazione dei fatti offerta dal ricorrente, il quale tenta di inquadrare l’operazione nell’ambito di un più ampio disegno finalizzato a preservare il finanziamento pubblico ricevuto dalla RAGIONE_SOCIALE. Infatti, per come ammesso nel ricorso, il denaro è stato impiegato per consentire a quest’ultima di lucrare la prima rata del finanziamento anche senza dare poi seguito al progetto per cui questo era stato erogato, il che esclude un qualche effettivo interesse della fallita all’acquisizione della stessa RAGIONE_SOCIALE, alla quale mai sono stati forniti i beni oggetto del contratto stipulato con la medesima. Peraltro, per come evidenziato dai giudici del merito, non l’intera somma è servita a ricapitalizzare quest’ultima, per cui oltremodo emerge la natura distrattiva – e la finalità ultima – dell’operazione che ha consentito ai soci di RAGIONE_SOCIALE di cedere alla fallita le quote di una società priva del valore attribuitogli. È dunque evidente nel caso concreto che l’operazione è stata vantaggiosa esclusivamente per la
RAGIONE_SOCIALE – oltretutto anch’essa fallita -, la quale ha incamerato la somma che avrebbe dovuto pagare in adempimento del contratto per la fornitura di strumenti per la telemedicina, ricevendolo dai soci quale conferimento.
Come detto una lecita giustificazione economica dell’operazione non può ravvisarsi nemmeno nella acquisizione di vantaggi compensativi derivanti dalla medesima, né mediante una valutazione ex post, né attraverso una valutazione ex ante. Difatti, posto che all’esito del duplice trasferimento di denaro non si è riscontrato alcun saldo positivo in capo alla società con conseguente fallimento della stessa, nel lamentare l’omessa valutazione ex ante dell’utilità dell’operazione, il ricorrente non individua esattamente quali sarebbero gli elementi che la Corte avrebbe pretermesso, sulla base dei quali poteva fondarsi una valutazione ragionevolmente positiva della eventuale proficuità dell’operazione per la fallita. Ciò che viene infatti prospettato è un generico ed astratto “vantaggio di gruppo”, del tutto inidoneo ad escludere la natura distrattiva della condotta contestata all’imputato. In proposito va infatti ribadito l’insegnamento di questa Corte per cui ciò che rileva non è la previsione di un generico vantaggio di gruppo, ma gli specifici vantaggi compensativi che la singola società appartenente al gruppo può trarre dall’operazione (Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv. 251536; Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, COGNOME, Rv. 277545). E nel medesimo senso va altresì sottolineato che la natura distrattiva di un’operazione infragruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali (Sez. 1 , n. 18333 del 01/12/2022, dep.2023, COGNOME, Rv. 284537).
L’elemento soggettivo del reato non può, infine, essere escluso, come obiettato dal ricorrente, dal fatto che la scelta di realizzare l’operazione sarebbe stata determinata dalle valutazioni positive offerte dal RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, in quanto il ricorrente omette di specificare in riferimento a quali vantaggi compensativi derivanti alla fallita dalla dinamica di gruppo il citato Rotino e la società internnediatrice avrebbero considerato utile l’operazione.
4. Anche le censure dedotte con il terzo motivo sono infondati. In riferimento alla contestata aggravante di cui all’art. 219 I.fall la Corte d’appello, seppur con sintetica motivazione, ha logicamente argomentato sul punto. Difatti, anche laddove si volesse condividere la prospettazione offerta dal ricorrente relativa alla somma di 255 mila euro, la cifra residua corrisponderebbe ugualmente ad un rilevante pregiudizio cagionato ai creditori, perché la somma – anche se minore- sottratta dal patrimonio di garanzia è di, un’entità tale da sfuggire a qualsivoglia valutazione in termini percentuali e relativi.
Inammissibili in quanto generiche sono invece le doglianze formulate con il quarto motivo, posto che la Corte territoriale ha giustificato la decisione di confermare la
commisurazione delle pene accessorie fallimentari con motivazione con la quale il ricorso sostanzialmente non si è confrontato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.