Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27497 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27497 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a MILANO il 2/10/1949 COGNOME NOME nato a GENOVA il 27/04/1946
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE di APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Novara in data 10 febbraio 2022, NOME COGNOME e NOME COGNOME furono condannati alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione in quanto riconosciuti colpevoli, con le attenuanti generiche, del reato di cui all ‘ art. 223, comma 1, r.d. n. 267 del 1942, per avere, il primo quale presidente del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE , dichiarata fallita il 27 giugno 2014 dal Tribunale di Novara e, il secondo, quale consigliere e poi liquidatore della società, effettuato delle erogazioni a favore della RAGIONE_SOCIALE non giustificate da rapporti di reciproco interesse tra le società, essendo state concesse in misura sempre maggiore e a condizioni sempre più svantaggiose per la RAGIONE_SOCIALE , nonostante la crisi della società e, dunque, in assenza di un prevedibile vantaggio per la stessa. Con lo stesso provvedimento furono applicate agli imputati le pene accessorie dell ‘ inabilitazione all ‘ esercizio di un ‘ impresa commerciale e dell ‘ incapacità di esercitare pubblici uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di 3 anni. Inoltre, essi furono assolti sia dal reato di cui all ‘ art. 223, comma 1, r.d. n. 267 del 1942 quanto alle condotte in favore della RAGIONE_SOCIALE perché il fatto non sussiste e, con riferimento al versamento di emolumenti, perché il fatto non costituisce reato, sia dal reato di cui all ‘ art. 223 comma 2, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, perché il fatto non sussiste, mancando la prova dell ‘ esistenza di un conflitto di interessi in capo agli amministratori. Infine, fu emessa dichiarazione di non doversi procedere nei confronti degli imputati per il reato loro ascritto al capo B) perché estinto per intervenuta prescrizione.
1.2. Con sentenza in data 23 ottobre 2024, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta ai due imputati per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta da reato societario nella misura di 2 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno, nonché, nella stessa durata, le pene accessorie di cui all ‘ art. 216, ult. comma, legge fall., revocando le statuizioni civili, con conferma, nel resto, della sentenza impugnata.
COGNOME e COGNOME hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del Difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, i ricorsi lamentano, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., la inosservanza dell ‘ art. 546, lett. e ), n. 1, cod. proc. pen. nonché il travisamento delle dichiarazioni del curatore fallimentare su elementi essenziali della fattispecie. Diversamente da quanto riportato dalla Corte territoriale, secondo cui il curatore avrebbe evidenziato che le erogazioni della RAGIONE_SOCIALE erano state concesse in misura sempre maggiore e a condizioni
sempre più svantaggiose nonostante la crisi che la società attraversava a causa del fallimento globale dei mutui sub prime e del forte calo di vendita degli immobili costruiti, il dott. COGNOME secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado, avrebbe evidenziato, nella relazione ex art. 33 legge fall. acquisita all ‘ udienza del 20 luglio 2021, che: il patrimonio netto della società si era conservato fino all ‘ esercizio 2010, mentre risultava totalmente eroso nel 2011 con l ‘ emersione di un deficit patrimoniale di 3.740.530 euro che aveva determinato lo stato d ‘ insolvenza; ancorché l ‘ indebitamento risultante nel bilancio 2011 (43.218.657 euro) fosse inferiore a quelli del biennio precedente, esso aveva superato, per la prima volta, il totale dell ‘ attivo circolante (40.271.927 euro), in cui erano compresi, tra le rimanenze, gli immobili della società; sia il margine operativo lordo, sia il risultato dell ‘ esercizio risultavano positivi negli anni 2009 e 2010, confermando, quanto meno dal punto di vista contabile, l ‘ emersione dello stato di insolvenza solo nel bilancio 2011. Dunque, il curatore avrebbe rilevato come il periodo di crisi aziendale non fosse risalente rispetto alla data di presentazione del ricorso introduttivo, laddove l ‘ arco temporale indicato nel capo di imputazione riguarderebbe il quinquennio antecedente alla dichiarazione di fallimento malgrado che, fino all ‘ approvazione del bilancio 2010, la società non solo fosse in bonis ma avesse prodotto utili. In tale prospettiva, dovendo la condotta punibile rispettare gli artt. 40 e 43 cod. pen. in tema di prevedibilità e intenzionalità dell ‘ azione, e dovendo quindi, con riferimento al reato previsto dall ‘ art. 223, comma 2, legge fall. il dissesto della società essere stato cagionato da una condotta consapevole e volontaria, sarebbe difficile ritenere che l ‘ esecuzione degli accordi di partnership tra la Lantero e la RAGIONE_SOCIALE potesse porre dubbi di legittimità agli amministratori di Lantero nella misura in cui essi contribuivano ai positivi bilanci della fallita. Secondo quanto affermato dal curatore in dibattimento, infatti, il rapporto tra le due società era impostato sulla base «di un disegno imprenditoriale coerente». A conferma, nella sua relazione come commissario alla procedura concordataria il dott. COGNOME aveva evidenziato, quale unico elemento di criticità della proposta concordataria, la concomitante pendenza del concordato di Golfmarc che, ove respinto, avrebbe ridotto sensibilmente il valore dell ‘ impianto sportivo e, dunque, anche del patrimonio immobiliare di Lantero , come del resto riconosciuto da quest ‘ ultima nel ricorso introduttivo, ribadito nella relazione ex art. 161, comma 3, legge fall., ove si affermava il piano fosse fattibile in caso di continuazione, nel medio-lungo termine, dell ‘ attività sportiva golfistica e delle strutture ricettive ad essa correlate e attestato in occasione dell ‘ omologazione del concordato della Golfmarc il 30 settembre 2014, ove si era preso atto che la continuità dell ‘ attività del golf aveva garantito la conservazione del valore degli immobili. Ciò confermerebbe la correttezza dell ‘ originaria scelta imprenditoriale, posto che il mantenimento degli accordi sottoscritti con la RAGIONE_SOCIALE avrebbe giovato in modo
rilevante a Lantero se la crisi del mercato immobiliare non avesse frenato le attività di Golfmarc al punto da far chiedere l ‘ omologa del concordato. Dall ‘ esame della relazione e delle dichiarazioni testimoniali rese all ‘ udienza del 20 luglio 2021 non emergerebbero le prove dalla sentenza poste a base della decisione, sicché la Corte territoriale avrebbe da esse dedotto erroneamente una ricostruzione in contrasto con le risultanze processuali.
2.2. Con il secondo motivo, i ricorsi censurano, ex art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 2634 cod. civ., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla esclusione dei principi sul ‘ gruppo di società ‘ .
La sentenza farebbe riferimento ad «altre società» coinvolte, laddove il rapporto contrattuale tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe mai coinvolto altre società o entità commerciali e produttive, risolvendosi in uno scambio diretto dei benefici indicati nel capo di imputazione. I rapporti della fallita con la RAGIONE_SOCIALE , all ‘ origine contestati, sarebbero stati ritenuti legittimi e, in ogni caso, del tutto autonomi e ininfluenti rispetto all ‘ attuale contestazione. Altrettanto ininfluente, rispetto all ‘ art. 2634 cod. civ., sarebbe la contestazione che la vendita del compendio immobiliare della Lantero sarebbe stata insufficiente a compensare l ‘ intero passivo fallimentare, posto che quest ‘ ultima sarebbe fallita avendo una disponibilità in cassa di 486.711,00 euro, a riprova che essa era stata operativa fino all ‘ ultimo e aveva presentato domanda concordataria, ritenendo di poter superare la situazione debitoria creata dalla crisi internazionale/immobiliare grazie alla positiva esecuzione del concordato con la Golfmarc , a riprova del riflesso che l ‘ andamento dell ‘ una aveva sull ‘ andamento dell ‘ altra. Secondo la sentenza di primo grado, il curatore aveva evidenziato che l ‘ attività immobiliare della Lantero e la vendita degli immobili a prezzi superiori rispetto ai beni esterni al campo da golf dipendeva dalla continuità dell ‘ attività del campo di gioco e che quando la Lantero diminuiva le vendite degli immobili e riduceva le erogazioni alla Golfmarc , la crisi colpiva entrambe le società. Per tale ragione la prima aveva corrisposto alla seconda, nel 2010, un contributo di 1 milione di euro per la costruzione di una foresteria che avrebbe apportato un ulteriore beneficio alla vendita degli immobili, analogamente al contributo predefinito che fin dal 2006 era stato corrisposto alla RAGIONE_SOCIALE quale concorso alla manutenzione di tutte le strutture. Un esborso, quello del 2010, pienamente giustificato, quell ‘ anno, dai ricavi della Lantero per 26 milioni e 114 mila euro e, nel 2011, per più 22 milioni, superiori agli anni precedenti ad esclusione del 2010.
Infine, l ‘ esame dei 3 contratti tra la Lantero e la RAGIONE_SOCIALE renderebbe evidente l ‘ erronea lettura del loro contenuto. Infatti, l ‘ art. 2 dell ‘ Accordo del 20 luglio 2006, prevedeva che l ‘ importo pagato da Lantero per tutte le attività delegate a RAGIONE_SOCIALE fosse di 1 milione di euro, come ribadito nella scrittura privata del 1° novembre
2008. Nel terzo accordo, infine, la somma concordata era rimasta pari a 1 milione di euro ‘ forfettario ‘ . Da tali dati riferiti dal curatore emergerebbe l ‘ errore della sentenza impugnata quanto alla coerenza della condotta degli amministratori e alla consapevolezza di ottenere idonei «vantaggi compensativi» dalla controllata nell ‘ ottica prevista dall ‘ art. 2634 cod. civ., posto che la sottoscrizione degli accordi avrebbe risposto a una logica imprenditoriale ‘ coerente ‘ e ai criteri di ragionevole prevedibilità indicati dalla norma e non a una semplice «speranza» di benefici, sicché non sarebbe stata ravvisabile nessuna «intenzionalità depauperante».
In data 27 maggio 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta/stato chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.
Le due sentenze di merito hanno ritenuto accertato, con doppia conforme di condanna, la distrazione, tra il 2007 e il 2012, della somma complessiva di 8.999.600 euro versata dalla RAGIONE_SOCIALE alla collegata RAGIONE_SOCIALE , sulla base di 3 contratti con cui la prima, impegnata nella realizzazione di un complesso immobiliare nel comprensorio del golf di Bogogno, si era obbligata a versare cospicue somme alla seconda, che si occupava della gestione del campo da golf ivi insistente. In questo modo, la RAGIONE_SOCIALE aveva finanziato la RAGIONE_SOCIALE onde consentirle di effettuare l ‘ attività di manutenzione dei campi da golf, grazie a cui gli immobili da essa costruiti mantenevano un elevato valore economico e potevano essere venduti a prezzi elevati. Tuttavia, mentre con i primi due contratti, e in particolare con il secondo, era stato stabilito che le somme venissero calcolate sulla base delle volumetrie oggetti di compromesso, il terzo contratto aveva, invece, previsto il versamento di un contributo forfettario di 1.000.000 euro, considerati l ‘ inarrestabile calo delle vendite degli immobili in atto e la necessità di far fronte alle esigenze economiche della RAGIONE_SOCIALE E ciò benché la RAGIONE_SOCIALE avesse accusato un forte calo di vendita degli immobili dovuto alla crisi globale dei mutui sub prime, che avrebbe richiesto una ingente immissione di liquidità in luogo di un definitivo depauperamento della società, che aveva portato al dissesto e, indi, al fallimento. Che tali atti dispositivi avessero natura distrattiva è stato ritenuto a partire dalla commistione di interessi in cui si muovevano gli amministratori della RAGIONE_SOCIALE , posto che COGNOME esercitava il controllo sulla fallita attraverso la RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE , socia unica della società, a sua volta era controllata da RAGIONE_SOCIALE attraverso la RAGIONE_SOCIALE , di cui egli possedeva il 91% delle
azioni. Inoltre, COGNOME esercitava un analogo controllo sulla RAGIONE_SOCIALE attraverso la RAGIONE_SOCIALE con il 48,7% del capitale, cui si aggiungeva il 3,9% detenuto dalla RAGIONE_SOCIALE Lo stesso COGNOME era stato amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE dal 15 maggio 2008 al 30 aprile 2009, mentre dal 30 aprile 2009 al 19 luglio 2012 era stato presidente del suo CDA, con NOME COGNOME amministratore. I due avevano fatto parte anche del CDA della RAGIONE_SOCIALE con NOME COGNOME Presidente e COGNOME consigliere.
Sotto altro profilo, la tesi della Difesa secondo cui i consistenti finanziamenti della COGNOME a favore della RAGIONE_SOCIALE sarebbero stati giustificati dai vantaggi compensativi che la prima avrebbe conseguito, atteso che la conservazione della struttura sportiva garantiva la vendita degli immobili della fallita a prezzi superiori di 4 volte quelli di mercato, è stata respinta in ragione dell ‘ insussistenza delle condizioni stabilite dal terzo comma dell ‘ art. 2634 cod. civ., in particolare per il fatto che il saldo finale positivo delle operazioni contestate era smentito dalla circostanza che la RAGIONE_SOCIALE aveva dovuto ricorrere a una procedura concorsuale e le altre società risultavano in liquidazione; che la vendita fallimentare degli immobili della Lantero era avvenuta a prezzi molto più bassi di quelli prospettati dalla Difesa e nonostante che la società gestrice degli impianti golfistici fosse ancora in attività. Inoltre, il profitto conseguito dalla vendita avrebbe dovuto essere valutato anche in rapporto ai costi per la realizzazione degli immobili, secondo un calcolo che la Difesa non aveva effettuato. Anche sotto il profilo soggettivo, doveva escludersi che i vantaggi che la COGNOME avrebbe conseguito con le erogazioni alla RAGIONE_SOCIALE fossero «fondatamente prevedibili», consistendo gli stessi in una mera speranza, avendo lo stesso curatore denunciato la mancanza di un exit plan strategico per la fase successiva alla vendita degli immobili e avendo il collegio sindacale segnalato, rimanendo inascoltato, il mancato rispetto delle norme codicistiche con riferimento alla modifica dei criteri di computo delle erogazioni alla RAGIONE_SOCIALE e la necessità di un intervento finanziario da parte del socio. E che l ‘ operazione fosse avvenuta in pregiudizio dei creditori è stato ritenuto dimostrato dal fatto che la CMB aveva dovuto accedere ad un accordo dilatorio dall ‘ esito pregiudizievole.
Tanto premesso, rileva il Collegio che, con il primo motivo di censura, i ricorsi proposti nell ‘ interesse dei due imputati deducono il travisamento della prova delle dichiarazioni del curatore e del compendio documentale acquisito.
Tuttavia, va ricordato che, a fronte della cd. doppia conforme di condanna, il travisamento della prova, per utilizzazione di un ‘ informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen. soltanto nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione,
che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217 – 01) o comunque quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, COGNOME, Rv. 280155 – 01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018 – 01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, COGNOME, Rv. 256837 -01)
3.1. Nel caso di specie, il primo motivo, lungi dall ‘ adempiere a tale duplice onere di allegazione (indicazione del dato probatorio oggetto dell ‘ attribuzione, ictu oculi rilevabile, di un significato oggettivamente incompatibile con quello attribuitogli dalla pronuncia di merito; introduzione del dato, nel ragionamento probatorio, soltanto nel giudizio di appello ovvero medesimo travisamento in cui siano incorse entrambe le sentenze di merito), si limita sostanzialmente a ribadire una differente ricostruzione degli accadimenti, già disattesa dalle due pronunce con motivazione non manifestamente illogica. E a partire da un ridimensionamento della situazione di difficoltà economica della società poi fallita ipotizza l ‘ errata affermazione della consapevolezza della natura distrattiva delle erogazioni in favore della RAGIONE_SOCIALE , ritenute riconducibili a una precisa strategia imprenditoriale rispondente all ‘ interesse economico della Lantero e, di riflesso, dei suoi creditori. In questo modo, peraltro, i ricorsi non aggrediscono nemmeno il fondamentale passaggio della motivazione in cui le sentenze di merito, proprio a partire dalle dichiarazioni del curatore, individuano la causa del dissesto della società fallito proprio nell ‘ erogazione di ingenti somme a favore della RAGIONE_SOCIALE
Ne consegue, pertanto, l ‘ infondatezza della relativa censura.
Infondato è anche il secondo motivo, con cui i ricorsi deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità della particolare situazione esimente prevista dall ‘ art. 2634 cod. civ.
4.1. Sul punto va ribadito che, come già osservato nel provvedimento impugnato, i versamenti eseguiti dalla società controllata in favore della controllante non integrano il reato di bancarotta per distrazione e possono essere ricondotti all ‘ operatività del contratto a causa mista cd. di cash pooling , attraverso cui vengono realizzate delle compensazioni per effetto della partecipazione della singola società apparentemente ‘ depredata ‘ al raggruppamento, secondo la logica dei vantaggi compensativi, nel caso in cui ricorra la formalizzazione di tale negozio di conto corrente intersocietario, con puntuale regolamentazione dei rapporti
giuridici ed economici interni al gruppo, con indicazione delle modalità e dei termini con cui i saldi dei conti correnti periferici delle consociate devono essere trasferiti al conto corrente accentrato, nonché delle modalità e dei termini entro i quali il pooler deve restituire la liquidità ricevuta sul conto accentrato di cui è titolare.
Una evenienza, quella della formalizzazione dei rapporti tra le due società secondo il predetto schema contrattuale, che non ha trovato alcun riscontro in sede istruttoria, come del resto puntualmente rilevato dalle due pronunce di merito.
4.2. In secondo luogo, l ‘ accordo in questione deve iscriversi, per consentire di escludere il carattere distrattivo dell ‘ operazione, nella logica dei c.d. vantaggi compensativi, propria dell ‘ operatività di un gruppo di imprese e in base alla quale operazioni che, isolatamente considerate, evidenziano margini di rischio per una persona giuridica, possono trovare giustificazione nei vantaggi che la medesima società riceve da scelte gestionali poste in essere a suo beneficio da altri enti del medesimo gruppo o dalla holding che dirige il raggruppamento di imprese. Pertanto, l ‘ interesse che può escludere l ‘ effettività della distrazione non può ridursi al fatto stesso della partecipazione al gruppo, né può identificarsi nel generico vantaggio della società controllante, sicché l ‘ interessato deve dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell ‘ interesse del gruppo, elemento indispensabile ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ai sensi dell ‘ art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata, non essendo pertanto sufficiente la mera speranza, per cui i vantaggi compensativi della ricchezza perduta devono essere prevedibili su elementi sicuri, pressoché certi e non meramente aleatori o costituenti una semplice aspettativa ed essere di valore almeno equivalente al sacrificio economico inizialmente sopportato dalla società fallita (v. Sez. 5, n. 42570 del 22/10/2024, Santacroce, Rv. 287233 -01; v. anche Sez. 5, n. 37062 del 24/05/2022, COGNOME, Rv. 283661 – 02; Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, COGNOME, Rv. 277545 – 01; Sez. 5, n. 30333 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 267883 – 01; Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 271149 -01; Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, COGNOME, Rv. 254519 – 01; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234606 – 01). In questa ottica, un ‘ operazione distrattiva infragruppo tra società che versino in condizioni finanziarie di dissesto – di per sé indicative, quindi, di un trasferimento di valori connotato da ‘ fraudolenza ‘ – trova collocazione nella fattispecie di cui al comma primo dell ‘ art. 223 legge fall. (Sez. 5, n. 2517 del 04/12/2020, COGNOME, Rv. 280254 – 01; Sez. 5, n. 33306 del 23/05/2016, COGNOME, Rv. 268023 – 01; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, COGNOME, Rv. 253032 – 01), sicché, integra la distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale il trasferimento di risorse tra società appartenenti allo stesso gruppo, eseguito, senza alcuna contropartita economica, da società che versi in gravi difficoltà
finanziarie a vantaggio di società in difficoltà economiche, posto che, in tal caso, nessuna prognosi fausta dell ‘ operazione può essere consentita (Sez. 5, n. 20039 del 21/02/2013, COGNOME, Rv. 255646 – 01; Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, Bianchi, Rv. 250492 – 01; Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, COGNOME, Rv. 245136 01).
4.3. Tale cornice interpretativa è stata puntualmente applicata dalle due pronunce di merito, le quali hanno rilevato, da un lato, la mancata dimostrazione dell ‘ effettivo conseguimento di un saldo attivo dell ‘ operazione contestata; e, dall ‘ altro lato, della prevedibile evoluzione della situazione economica della Lantero , che nonostante la crisi del mercato immobiliare aveva continuato a corrispondere le somme in precedenza pattuite con l’altra società, con una condotta che aveva contribuito a determinare il dissesto e, successivamente, il fallimento. In questa prospettiva, le difformi affermazioni contenute negli odierni ricorsi si rivelano meramente assertive e solo genericamente confutative dalle pronunce di merito, le quali, sulla base di una non illogica valutazione del compendio probatorio, hanno accreditato una differente ricostruzione delle vicende societarie, la cui reinterpretazione, sollecitata con gli odierni ricorsi, non è consentita in sede di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 12 giugno 2025