Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27502 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27502 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 741/2025
NOME COGNOME
UP Ð 11/06/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. 12418/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Vitulano il 7 settembre 1956;
avverso la sentenza del 17 settembre 2024 della Corte dÕappello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso; udito lÕavv. NOME COGNOME che, anche quale sostituto processuale di NOME COGNOME e nellÕinteresse del ricorrente, ha insistito per lÕaccoglimento del ricorso;
Oggetto dellÕimpugnazione è la sentenza con la quale la Corte dÕappello di Bologna, confermando la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, perchŽ, nella sua qualitˆ di
amministratore della RAGIONE_SOCIALE e in concorso con NOME COGNOME, presidente della societˆ cooperativa RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita lÕ8 febbraio 2013), avrebbe acquistato la quota di partecipazione che questÕultima deteneva nella RAGIONE_SOCIALE, al valore nominale di euro 12.644 a fronte di un valore reale di 194.424, mantenendo, peraltro, in vita le fideiussioni originariamente rilasciate in favore della predetta RAGIONE_SOCIALE dalla fallita, senza alcun vantaggio patrimoniale per questÕultima.
2. Il ricorso si compone di sei motivi dÕimpugnazione.
2.1. Il primo, il terzo, il quinto e il settimo, formulati sotto i profili di difetto di motivazione (il primo), violazione di legge (il terzo e il quinto) e inosservanza di norma processuale (il settimo), attengono alla determinazione del valore della partecipazione trasferita. In estrema sintesi, la difesa sostiene:
a) che il valore di una partecipazione sociale andrebbe determinato non giˆ alla luce del solo attivo patrimoniale (come ipotizzato nella sentenza impugnata), ma alla luce del patrimonio netto della societˆ partecipata, che, al 31 dicembre 2008, in conseguenza delle perdite derivanti dal crollo del mercato immobiliare, era di soli 54.463 euro, di poco superiore al valore nominale del capitale sociale (pari ad 40.000 euro);
b) che tanto darebbe conto non solo della sostanziale congruitˆ del valore di vendita, ma anche della oggettiva illogicitˆ del rigetto della richiesta, avanzata dalla difesa, di rinnovazione dellÕistruttoria dibattimentale, finalizzata alla nomina di un perito contabile; nomina tanto più necessaria alla luce di quanto esplicitamente accertato dal consulente dÕufficio nominato dal Tribunale civile (nel giudizio di responsabilitˆ incardinato ad iniziativa della curatela), in termini sostanzialmente coerenti con gli assunti difensivi;
c) che la Corte territoriale, nel ritenere irrilevanti i dati risultanti dai bilanci della Top Cinque negli esercizi successivi a quelli della cessione, non avrebbe considerato come il momento cui fare riferimento, ai fini della verifica della consumazione dellÕoffesa, sarebbe quello della dichiarazione di fallimento e non giˆ quello in cui sono state consumate le singole condotte distrattive;
d) che il Cerulo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte dÕappello, non avrebbe tratto alcun vantaggio dalla compensazione dei crediti vantati dalla Libertas verso Top Cinque con quelli che il Cerulo vantava nei confronti della Libertas in ragione dei lavori eseguiti: questi ultimi liquidi ed immediatamente esigibili, i primi postergati (ai sensi dellÕart. 2467 cod. civ.) e difficilmente recuperabili in ragione delle difficoltˆ economiche nelle quali versava la societˆ debitrice.
2.2. Il secondo e il sesto motivo, formulati in termini di vizio di motivazione (il secondo) e violazione di legge (il quinto), attengono al parallelo profilo delle fideiussioni che la RAGIONE_SOCIALE aveva prestato in favore degli istituti di credito per le obbligazioni assunte dalla RAGIONE_SOCIALE, mantenute in vita nonostante lÕintervenuta cessione delle relative partecipazioni.
La difesa sostiene:
che lÕimputato, non potendo disporre dei diritti del creditore garantito (che, nel 2009, in piena crisi del mercato immobiliare, mai avrebbe rinunciato ad una fideiussione), non avrebbe avuto il potere di porre in essere quanto in ipotesi ritenuto doveroso;
che, comunque, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, la RAGIONE_SOCIALE aveva giˆ prestato fideiussione per tutti i debiti della RAGIONE_SOCIALE, fino alla concorrenza di nove milioni di euro;
che, in ultimo, lo stesso Tribunale Civile, nel rigettare l’azione di responsabilitˆ proposta dalla curatela, aveva riconosciuto la legittimitˆ dell’operato degli amministratori.
2.3. Il quarto motivo, in ultimo, deduce, in termini generali, la natura non distrattiva dellÕoperazione, non avendo la fallita subito alcun pregiudizio patrimoniale dalla complessiva operazione posta in essere: in un periodo di piena crisi del mercato immobiliare avrebbe ceduto, ad un valore maggiore di quello reale, la partecipazione di una societˆ immobiliare che si trovava in una situazione di stallo, liberandosi dall’onere di dover sostenere il fabbisogno finanziario della partecipata e recuperando tutte le somme che aveva versato a titolo di anticipazione socio; credito in concreto mai recuperabile, in ragione delle particolari condizioni economiche in cui versava la partecipata e della connessa postergazione legale che assisteva il finanziamento erogato.
1. Il ricorso è fondato.
I termini fattuali dellÕoperazione oggetto del capo dÕimputazione non sono in contestazione ed afferiscono alla cessione della quota di partecipazione che la societˆ fallita deteneva nella RAGIONE_SOCIALE, avvenuta al valore nominale di euro 12.644 (a fronte di un ipotizzato valore reale di 194.424 euro) e mantenendo in vita le fideiussioni originariamente rilasciate dalla fallita.
Secondo la prospettazione accusatoria, il bilancio dell’operazione (da valutarsi nel 2009 e non sulla base delle vicende successive della Top Cinque, fallita nel 2015), non avrebbe portato alcun vantaggio per la Libertas: si era privata della
propria partecipazione, non aveva riscosso nulla (se non il valore nominale pari ad euro 12.664) e, comunque, era rimasta esposta per un impegno fideiussorio molto consistente rispetto ad un cantiere che era uscito completamente dal suo controllo. Parallelamente, la RAGIONE_SOCIALE consolidava la propria partecipazione diretta in RAGIONE_SOCIALE ed acquistava la piena gestione del cantiere di Piumazzo (di cui era anche il costruttore) senza alcun esborso (se non il valore nominale delle quote) e non assumendo il rischio riferito al rilevante mutuo bancario che restava alla Libertas.
La difesa contesta, sostanzialmente, la natura distrattiva dellÕoperazione, sia sotto il profilo della determinazione del valore delle partecipazioni cedute, sia sotto il profilo del mantenimento delle garanzie fideiussorie, sia, in ultimo, sotto il profilo dellÕesistenza di un concreto pregiudizio per le ragioni creditorie. E le censure sono tutte fondate.
3.1. Analizzandole partitamente, va premesso che il procedimento di valutazione di una partecipazione sociale mira a determinare il valore da attribuire a tale entitˆ economica (la titolaritˆ delle quote o delle azioni di una societˆ) al momento della (necessaria) iscrizione in bilancio o, successivamente, in caso di alienazione.
Prescindendo dal primo profilo (disciplinato dallÕart. 2426, n. 4, cod. civ.), in questa sede irrilevante, i procedimenti indicati dalla scienza economica per individuare il valore di mercato (ossia la quantitˆ di moneta che con maggior probabilitˆ un bene verrˆ scambiato in un dato mercato e in un dato momento) da attribuire ad una partecipazione sociale sono diversi e ognuno con proprie caratteristiche e complessitˆ; fra questi, ad esempio, il metodo patrimoniale (fondato sul valore del patrimonio netto della societˆ, calcolato come la differenza tra attivi e passivi), il metodo reddituale (fondato sul reddito che la societˆ genera), quello comparativo (attraverso cui si confronta la societˆ con altre societˆ simili del settore).
Ci˜ considerato, la scelta del metodo dipende dallÕattivitˆ svolta dalla societˆ oggetto di valutazione nonchŽ dalla disponibilitˆ di dati economico-patrimoniali prospettici e della necessaria documentazione attestante il valore corrente di tutti gli asset e le passivitˆ presenti nello stato patrimoniale della societˆ alla data di valutazione. Ma, allÕevidenza, ove si scelga il metodo patrimoniale, occorrerˆ s^ valutare lÕattivo, ma al netto delle passivitˆ esistenti; cos’, se si sceglie il metodo reddituale, dovrˆ valutarsi il reddito prodotto, non giˆ i soli ricavi generati (o attesi) dallÕattivitˆ; ed ancora, ove si scelga il metodo comparativo, la relazione va posta tra situazioni tra loro omogenee e non giˆ differenti storicamente ed economicamente.
Ci˜ premesso, la Corte territoriale, a fronte di un preciso motivo dÕappello, si limita a dedurre, assertivamente, lÕincongruitˆ del valore attribuito alla quota ceduta alla luce della differenza di prezzo (riportata alla differente misura della cessione e detratto il valore nominale) esistente tra una prima operazione, stipulata nel 2006 (con la quale il RAGIONE_SOCIALE cedeva, alla fallita, la propria quota di partecipazione, del 20%, per 122.820 euro) e quella, in contestazione, stipulata nel maggio 2009 (con la quale il Cerulo, direttamente o indirettamente, acquistava la quota, del 36%, detenuta dalla RAGIONE_SOCIALE al valore nominale di 12.664 euro), ipotizzando, poi, incidentalmente, che il valore della societˆ partecipata potesse essere desumibile dalle sole poste attive (valutate in 1,2 milioni di euro).
Ebbene, da un canto, le due cessioni non possono essere assimilate tra loro (per la nota diversitˆ del contesto storico nel quale si sono perfezionate e per le conseguenti modificazioni delle condizioni economiche della societˆ partecipata), dallÕaltro, attesa la necessaria unitarietˆ dello stato patrimoniale, il solo dato afferente allÕattivo è del tutto irrilevante se non posto in comparazione con le parallele poste passive, specificamente evidenziate nella parallela relazione di consulenza disposta nel giudizio civile incardinato dalla curatela.
Ed è proprio lÕevidenziata incongruitˆ dei criteri adottati a dar conto dell’esistenza, nell’apparato motivazionale offerto dalla Corte territoriale, di lacune o manifeste illogicitˆ che, in quanto concernenti punti di decisiva rilevanza (la determinazione del prezzo di cessione della partecipazione, quale elemento fattuale fondante lÕipotizzata distrazione), legittimano la censurabilitˆ della mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577). Tanto più necessaria alla luce delle specifiche allegazioni contenute nella giˆ richiamata relazione di consulenza disposta nel parallelo giudizio civile.
3.2. Analoghe considerazioni valgono anche in relazione al secondo profilo di censura.
Secondo la prospettazione accusatoria la descritta operazione economica avrebbe prodotto un significativo pregiudizio economico in capo alla fallita, riconducibile non solo alla (giˆ valutata) determinazione del prezzo di vendita, ma al residuo impegno fideiussorio (per circa sette milioni di euro), mantenuta in vita anche allÕesito della cessione stessa.
Ebbene, la deduzione offerta dalla Corte è sicuramente corretta: lÕalienazione di una posta attiva (la partecipazione sociale) non accompagnata dalla parallela estinzione delle passivitˆ ad essa correlate (le fideiussioni prestate in favore della societˆ partecipata) è una condotta sicuramente distrattiva, in quanto diminuisce la consistenza patrimoniale della societˆ (cedente), in pregiudizio delle ragioni
creditorie (al cui soddisfacimento la posta attiva, ai sensi dellÕart. 2740 cod. civ., è ontologicamente destinata). Ma lÕassunto accusatorio (astrattamente fondato) non tiene conto, non solo della necessitˆ che al trasferimento delle garanzie partecipi anche il creditore garantito (le cui determinazioni non rientrano nella disponibilitˆ nŽ del cedente, nŽ del cessionario), ma anche, e soprattutto, della dirimente circostanza che lo stesso cessionario aveva giˆ prestato autonoma garanzia (per un importo anche superiore alle fideiussioni in contestazioni) in favore del medesimo istituto di credito. Il che dˆ conto della sostanziale neutralitˆ dellÕoperazione economica posta in essere, coerentemente, ancora una volta, con quanto rilevato dal consulente dÕufficio nominato nel più volte richiamato giudizio civile.
3.3. NŽ, in ultimo, pu˜ ritenersi che la compensazione tra i crediti reciprocamente vantati dal Cerulo e dalla Libertas (condotta estranea al capo dÕimputazione, ma esplicitamente richiamata nel corpo della sentenza impugnata) rappresenti, in sŽ una condotta distrattiva. Non solo in ragione della neutralitˆ dellÕoperazione (finalizzata, nellÕottica della societˆ fallita, allÕestinzione della corrispondente posizione debitoria), ma in ragione dellÕoggettiva diversitˆ delle posizioni economiche compensate, non potendosi dubitare che la valutazione di un credito risente, logicamente, delle concrete possibilitˆ di realizzo e, quindi, delle condizioni economiche della parte debitrice. E, in questÕottica, a fronte delle oggettive difficoltˆ nelle quali versava la societˆ partecipata e la stessa fallita, la compensazione non poteva che essere vantaggiosa per questÕultima e non giˆ per il Cerulo.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte dÕappello di Bologna.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte dÕappello di Bologna.
Cos’ deciso il 11 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME