Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10659 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10659 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PIOVE DI SACCO il 19/10/1980
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., con particolare riguardo alla prova dell’identificazione dell’imputata quale autrice dei reati, non è consentito. In tal senso, si deve richiamare e ribadire l’orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). Di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027-04, in motivazione, nello stesso senso anche quanto alla lett. b) dell’art. 606 cod. proc. pen. Sez.6, n. 4119 del 30/04/2019, Romeo Gestioni S.p.a., Rv. 278196-02). La deduzione potrebbe quindi essere esaminata sotto il profilo del vizio motivazionale, tuttavia non dedotto, e chiaramente insussistente, alla luce delle argomentazioni dei giudici di merito, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato una doglianza di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata, anche atteso la scelta di accedere al rito abbreviato;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, infatti, il riconoscimento dell’imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del
2 GLYPH
delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (cfr. Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, COGNOME, Rv. 277635 – 01; Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277013 – 01);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione estete da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 – 7 sull’identificazione dell’imputata alla luce dei plurimi e convergenti elementi indiziari del riconoscimento fotografico ad opera del personale di P.G., dell’intestazione dell’autovettura e dalla disponibilità delle stesse scarpe indossate dall’autrice dei fatti);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.