Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39127 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39127 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Valdagno il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia del 26/2/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 26.2.2025, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha provveduto su una richiesta di affidamento in prova o di detenzione domiciliare ordinaria di NOME COGNOME, il quale deve espiare una pena di sei mesi di arresto per aver guidato in stato di ebbrezza, cagionando in queste condizioni un sinistro stradale, e per aver rifiutato di sottoporsi ad alcoltest.
L’ordinanza ha dato atto che il condannato annovera altri due precedenti penali per i reati di oltraggio, violenza a pubblico ufficiale e minaccia, commessi nel 2009 e nel 2010, e che risulta attualmente nei suoi confronti un’iscrizione nel registro generale delle notizie di reato per minaccia commessa il 27.8.2023. Il provvedimento ha aggiunto, altresì, che secondo i carabinieri di Vicenza COGNOME Ł persona pericolosa in ragione dei precedenti penali e che la moglie si Ł allontanata con i figli dal domicilio indicato nella domanda di ammissione alla misura alternativa; i carabinieri riferiscono inoltre che il titolare della ditta ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha dichiarato di non essere disponibile ad assumere il condannato.
Alla luce di questi elementi, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che l’affidamento in prova non sia misura idonea a contenere la residua pericolosità sociale del condannato, desumibile dalla non lieve entità del reato per cui Ł stato condannato e dall’assenza dell’avvio di un serio processo di revisione critica, risultando dalle informazioni raccolte che egli non sia ancora oggi capace di procurarsi una stabile prospettiva occupazionale.
Di conseguenza, i giudici hanno stimato maggiormente adeguata la misura della detenzione domiciliare, improntata in una ottica rieducativa ad avviare un percorso di reinserimento sociale graduale e fermo restando che l’avvio di una stabile attività lavorativa
potrà essere valutato in futuro per l’accesso a misure alternative di piø ampio contenuto.
2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva.
Il Tribunale, infatti, non ha tenuto in considerazione che il 4.2.2025 Ł stata depositata documentazione attestante l’intervenuta remissione di querela, con relativa accettazione, in ordine al reato di minaccia per cui pendeva un’iscrizione a carico di COGNOME nel Registro generale delle notizie di reato; peraltro, la circostanza era stata anche ribadita all’udienza del 26/2/2025.
Quanto, inoltre, alla notizia fornita dai carabinieri secondo cui il titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE non era disponibile ad assumere COGNOME, il Tribunale non ha tenuto in considerazione che il 4.2.2025 Ł stata depositata anche documentazione attestante la nuova occupazione del condannato presso la diversa ditta ‘RAGIONE_SOCIALE‘, conseguente al fatto che il rapporto di lavoro con la precedente ditta era cessato da tempo. Di conseguenza, non Ł stata considerata l’esistenza attuale di un contratto di lavoro.
2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il ricorso lamenta che la prognosi circa l’assenza di un processo di revisione critica, basata anche sulla mancanza di una stabile prospettiva di lavoro, Ł contraddittoria, atteso che l’applicazione della detenzione domiciliare comporterebbe la cessazione dell’invece esistente rapporto di lavoro.
Con una integrazione del ricorso in data 19.5.2025, il difensore di COGNOME ha trasmesso la copia di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, nel frattempo intervenuto il 18.4.2025.
Con requisitoria scritta trasmessa il 2.10.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, osservando che la motivazione Ł viziata perchØ il Tribunale di sorveglianza ha omesso di considerare elementi allegati documentalmente dal ricorrente nel corso dell’udienza, quali la intervenuta remissione di querela e la nuova documentazione lavorativa, che avrebbero potuto diversamente orientare la decisione in ordine alla ritenuta inidoneità della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini e per i motivi di seguito esposti.
1 Il procedimento di sorveglianza si svolge a norma dell’art. 666 cod. proc. pen., cui fa espresso rinvio l’art. 678, comma 1, cod. proc. pen.
Il comma 3 dell’art. 666 cod. proc. pen. prevede, tra l’altro, la possibilità di presentare memorie prima dell’udienza, evidentemente in una ottica piø generale tesa a consentire alle parti di anticipare le rispettive posizioni in vista del contradditorio camerale.
E il comma 5 della stessa disposizione di legge contempla la possibilità di un’attività probatoria nell’udienza camerale, anche per iniziativa officiosa del giudice, che procede attraverso l’acquisizione di documenti e informazioni, oltre che eventualmente con l’assunzione di prove nel contraddittorio.
Di conseguenza, nel procedimento di sorveglianza Ł sempre possibile, nel rispetto del contraddittorio, produrre documenti, che, ove ritenuti ammissibili dal giudice, sono utilizzabili per la decisione.
Si tratta di una struttura procedimentale che risponde alle esigenze di finalismo rieducativo sottese al trattamento penitenziario e di conseguente valutazione individualizzata della persona nei cui confronti devono essere eseguite limitazioni della libertà a seguito di condanne irrevocabili.
Ciò premesso, da un esame degli atti, consentito in ragione della natura della doglianza articolata nel primo motivo di ricorso, risulta che effettivamente il difensore di COGNOME avesse trasmesso il 4.2.2025 al Tribunale di sorveglianza di Venezia, con un messaggio di posta elettronica certificata, la documentazione indicata nel ricorso.
Questo vuol dire che il Tribunale ha omesso di dare atto della presentazione di tali documenti, di valutarli nel merito e di dare conto dei motivi per cui si dovessero eventualmente ritenere non rilevanti.
Di contro, i giudici hanno rigettato l’istanza di affidamento in prova, facendo riferimento anche alla pendenza di una iscrizione per il reato di minaccia commesso nel 2023 e all’assenza di revisione critica che hanno collegato alla incapacità del condannato di procurarsi una stabile prospettiva occupazionale.
Se Ł così, i documenti prospettavano, allora, circostanze di sicuro rilievo, suscettibili di orientare la valutazione del Tribunale di sorveglianza.
Da un lato, infatti, deve tenersi conto che le precedenti condanne di COGNOME risalgono al 2009 e al 2010, sicchØ la circostanza che sia intervenuta la remissione di querela per il fatto del 2023, soprattutto se correlata alla tipologia del reato in esecuzione e alla limitata entità della pena espianda, era pertinente rispetto all’apprezzamento della residua pericolosità sociale del condannato.
Dall’altro lato, il contratto di lavoro depositato, benchØ a tempo determinato, attestava nondimeno un elemento – quella della ricerca e della attuale disponibilità di un lavoro – che aveva un suo rilievo nella prognosi relativa al reinserimento sociale, avendo il Tribunale fondato la propria valutazione sfavorevole circa l’avvio ‘di un serio processo di revisione critica’ anche sull’assenza di ‘una stabile prospettiva occupazionale’.
A quanto fin qui osservato, consegue, pertanto, che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Venezia, per un nuovo esame che tenga conto dell’avvenuta produzione di documenti da parte della difesa in data 4.2.2025.
La fondatezza della censura relativa alla omessa acquisizione e valutazione di documenti lascia impregiudicata la valutazione del giudice del rinvio sull’aspetto piø specificamente oggetto del secondo motivo di ricorso (che pone una questione consequenziale a quella dedotta con il primo motivo), con l’unico limite costituito dalla necessità di ricomprendere nel perimetro di tale valutazione la documentazione precedentemente depositata nell’interesse del condannato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Venezia.
Così Ł deciso, 04/11/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME