Valutazione delle Prove: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione svolge un ruolo cruciale nel nostro ordinamento come giudice di legittimità, assicurando l’uniforme interpretazione della legge. Non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma una sede in cui si controlla la corretta applicazione delle norme. Una recente ordinanza chiarisce i limiti del ricorso in Cassazione, specialmente quando l’oggetto della doglianza è la valutazione prove effettuata nei gradi di merito. Il caso in esame dimostra come un ricorso basato su una mera rilettura dei fatti, senza evidenziare vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata, sia destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Caso: Una Controversia sulla Proprietà del Denaro
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto attendibile la versione della persona offesa riguardo alla sottrazione di una somma di denaro. Secondo la ricostruzione accolta in appello, il denaro era stato sottratto alla donna, e l’affermazione del ricorrente di esserne il legittimo proprietario si era rivelata falsa. Il nucleo del ricorso si concentrava proprio sulla presunta inattendibilità della testimonianza della vittima, cercando di ottenere dalla Cassazione una nuova e diversa valutazione dei fatti.
La Decisione della Corte sulla Valutazione Prove
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno sottolineato come la Corte territoriale avesse adempiuto al proprio dovere motivazionale in modo impeccabile. La sentenza d’appello, infatti, aveva ripercorso analiticamente le dichiarazioni della persona offesa, le aveva confrontate con le altre risultanze probatorie e aveva esposto in modo completo e privo di lacune le ragioni per cui tali dichiarazioni erano state ritenute genuine e veritiere.
Il Principio della Manifesta Infondatezza
Un ricorso viene definito “manifestamente infondato” quando le censure mosse alla decisione impugnata appaiono, a una prima e sommaria analisi, palesemente prive di pregio. In questo caso, il tentativo del ricorrente di rimettere in discussione la valutazione prove non costituiva un valido motivo di ricorso in Cassazione, in quanto si traduceva nella richiesta di un nuovo giudizio di fatto, precluso alla Corte di legittimità.
Le Motivazioni: Il Ruolo della Cassazione e la Valutazione Prove
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito. Il suo compito è verificare che il percorso logico-giuridico seguito nella sentenza impugnata sia corretto, coerente e non contraddittorio. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una “motivazione completa e priva di lacune”, spiegando dettagliatamente perché la versione della vittima era credibile e quella del ricorrente falsa. Di fronte a una motivazione così solida, non sussisteva alcun vizio di legittimità che potesse essere fatto valere in Cassazione. L’inammissibilità del ricorso è stata quindi una conseguenza diretta, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma che per impugnare una sentenza in Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo con la ricostruzione dei fatti o con la valutazione prove operata dai giudici di merito. È necessario, invece, individuare specifici vizi di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione. In assenza di tali vizi, il ricorso si espone a una quasi certa dichiarazione di inammissibilità. La decisione rafforza la stabilità delle sentenze di merito fondate su un’analisi probatoria rigorosa e ben argomentata, ponendo un freno ai ricorsi meramente dilatori o volti a ottenere un non consentito terzo grado di giudizio sul fatto.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle testimonianze fatta dal giudice di merito?
No, se la valutazione del giudice di merito (come la Corte d’Appello) è basata su una motivazione completa, logica e priva di contraddizioni. La Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma controlla solo la correttezza giuridica e la logicità della motivazione.
Cosa significa che un ricorso è “manifestamente infondato”?
Significa che le ragioni presentate nel ricorso sono palesemente prive di fondamento e non idonee a mettere in discussione la decisione impugnata, tanto da non richiedere un esame approfondito da parte della Corte.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, come stabilito in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16008 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16008 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VOLGARE NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Rilevato che il ricorso / con cui si rivolgono censure alla parte della decisione che ha ritenut attendibile la versione della persona offesa accusata falsamente di furto / è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, dopo aver ripercorso analiticamente il contenuto puntuali e precise dichiarazioni e confrontate le stesse con le altre risultanze probatorie conto, con motivazione completa e priva di lacune, delle ragioni della loro genuinità là d evidenziavano che la somma di denaro fosse stata sottratta alla donna e che l’affermazione de ricorrente di essere il titolare della stessa si rivelava falsa (pag. 11 sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2024.