Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9300 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9300 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/10/2023 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 3 ottobre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto l’istanza della misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47ter, comma 1-bis, ord. pen. presentata dal condannato NOME COGNOME.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha ritenuto non essere possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale in considerazione di un fatto accaduto il 5 agosto 2023 quando i Carabinieri di Napoli NOME erano intervenuti per lite in corso presso l’abitazione dei vicini di casa del condannato, che avevano riferito di essere stati aggrediti da COGNOME che si era introdotto in casa loro all’1.40 di notte con una mazza da baseball con cui aveva battuto ripetutamente uscio e pianerottolo; nel momento in cui erano intervenuti i militari, COGNOME era all’interno di casa propria, ma egli era stato visto parlare a cellulare, violando specifico divieto contenuto nella misura in corso; egli si era rifiutato, inoltre, di far accedere nella propria abitazione i Carabinieri, che erano riusciti nell’intento soltanto dopo molta insistenza; davanti ai Carabinieri egli
aveva, inoltre, minacciato di morte i vicini. Alla base della lite c’erano stati rumori notturni provenienti dall’abitazione dei vicini di casa del condannato.
Alla luce di questo comportamento il Tribunale ha ritenuto non ricorressero i presupposti per la concessione delle misure richieste visto che il comportamento tenuto dal detenuto è sintomatico dell’assenza di volontà di reinserimento sociale dello stesso.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché il Tribunale non ha valutato gli elementi contenuti in una memoria difensiva depositata nell’interesse del condannato prima dell’udienza, cui era allegata remissione di querela da parte del vicino di casa del condannato che riferiva anche che i fatti si erano svolti in modo diverso dal modo in cui erano stati raccontati in querela, ed in particolare senza che COGNOME avesse commesso violazioni di domicilio. ]:n ogni caso, nella memoria era anche evidenziato che COGNOME aveva ottenuto disponibilità ad essere ospitato in detenzione domiciliare presso la compagna in un’altra abitazione in Nola di cui produceva dichiarazioni di disponibilità; non erano stati valutati, pertanto, gli elementi posti all’attenzione del Tribunale da parte del difensore e non c’era stata una valutazione sulla inidoneità del nuovo domicilio.
3. Non risultano pervenute le conclusioni del Procuratore Generale.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Il ricorso attacca l’ordinanza impugnata sostenendo che la :stessa non ha preso in considerazione la remissione di querela per i fatti accaduti la notte del 5 agosto 2023 in cui è stato coinvolto il ricorrente.
L’argomento non è fondato, perché i fatti sono avvenuti in parte anche sotto l’osservazione diretta dei Carabinieri, che hanno percepito direttamente la violazione commessa da COGNOME in punto di divieto di comunicazioni al cellulare, ed hanno ascoltato in prima persona anche le minacce verbali di morte rivolte dallo stesso ai vicini di casa, talchè in modo non illogico il Tribunale non ha attribuito rilievo alla nuova versione dei fatti narrata dal vicino di casa dell’inquilino – che sia una versione di comodo o meno – ed alla conseguente remissione di querela.
Il ricorso attacca, però, l’ordinanza impugnata anche sostenendo che la stessa non ha preso in considerazione la avvenuta documentazione da parte del
ricorrente della disponibilità di un nuovo domicilio in cui scontare la detenzione domiciliare, lontano dal luogo in cui è avvenuto l’episodio contestato, e non ha formulato alcun giudizio sulla idoneità o meno di questo diverso domicilio a tutelare le esigenze cui è sottesa la misura alternativa di cui il condannato aveva fatto richiesta.
L’argomento è fondato, perché effettivamente nella ordinanza impugnata manca qualsiasi valutazione dell’idoneità del nuovo domicilio indicato dal condannato.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che la mancata valutazione di una memoria, pur non integrando, di per sé, nullità del provvedimento impugnato, possa influire sulla correttezza logico-giuridica della motivazione (Sez. 1, Sentenza n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578: Sez. 3, Sentenza n. 23097 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 276199; Sez. 5, Sentenza n. 51117 del 21/09/2017, COGNOME, Rv. 271600), ed è quanto avviene nel caso in esame, in cui l’ordinanza impugnata ha 1rormulato il proprio giudizio di inidoneità della misura richiesta soltanto sulla base dell’episodio notturno del 5 agosto 2023, che però, dipendendo anche dal comportamento delle persone che COGNOME si è trovato ad avere come vicini di casa e dalla conflittualità insorta con esse, non è un indice che illumina di per sé sulla inaffidabilità del condannato, e sul piano logico avrebbe imposto, pertanto, per una più compiuta valutazione della istanza proposta, che il giudizio del Tribunale si estendesse anche alla valutazione di idoneità del nuovo domicilio.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il consigliere estensore
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