Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14849 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14849 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cancello ed Arnone DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2023 del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli definiv procedimento, instaurato ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. p inerente l’eventuale concessione di misure alternative alla detenzione in favor NOME COGNOME, che si trovava in regime di arresti domiciliari all’atto del pass in giudicato della sentenza di condanna a suo carico, emessa dalla Corte appello di Napoli in data 30 novembre 2021.
Il Tribunale riferiva che, nelle more del procedimento, il Magistrato sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere aveva «revocato» il beneficio, essendo COGNOME stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per altra causa ed ess emerse, dalle relative investigazioni, condotte violative delle prescrizioni arresti dorniciliari e denotanti pericolosità sociale (contatti telefonici con estranei al nucleo familiare, e in particolare con un avvocato in tema di stra difensive relative al nuovo delitto contestato e alla posizione di un correo).
Il Tribunale aggiungeva che l’ordinanza di custodia cautelare era st successivamente annullata dal giudice del riesame per assenza di qualifica gravità indiziaria e tuttavia riteneva che il comportamento del condannato fo incompatibile con la concessione della detenzione domiciliare alla luce de condotte innanzi richiamate, dimostrative del suo coinvolgimento in logich criminali e della mancata recisione dei legami con soggetti appartenenti a criminalità.
Il Tribunale, per l’effetto:
ratificava il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, riqualifica come di «sospensione cautelativa» degli arresti domiciliari;
«revocava» definitivamente gli arresti stessi;
disponeva che il condannato proseguisse l’espiazione della pena in regime detentivo ordinario.
Ricorre COGNOME per cassazione, con il ministero del suo difensore di fidu
Mediante unico motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 12 comma 3, e 656, comma 10, cod. proc. pen., nonché degli artt. 47 -ter, comma 6, e 51 -ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e il vizio motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova.
Il ricorrente rammenta che la tenuta del quadro indiziario, relativo al nu reato contestato, era stata revocata in dubbio dal tribunale del riesame, il aveva altresì ridimensionato il tenore delle conversazioni intercett escludendo dai relativi contenuti reali intenti malevoli.
Sarebbe dunque contraria alla normativa di settore, assertiva ed illogic raggiunta conclusione, per cui le medesime conversazioni fossero dimostrativ del persistere di logiche delinquenziali e andassero ritenute incompatibili c percorso di risocializzazione già intrapreso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L’art. 656, comma 10, cod. proc. pen. dispone che, qualora il condannat si trovi agli arresti domiciliari al momento dell’irrevocabilità della sent condanna, e la pena residua da espiare non ecceda i limiti indicati dal preced comma 5, il medesimo condannato sia provvisoriamente mantenuto in tale condizione restrittiva e gli atti siano trasmessi al tribunale di sorveglia luogo di esecuzione perché provveda, anche d’ufficio, all’eventuale applicazio di una delle misure alternative alla detenzione carceraria.
Se, nelle more della decisione del tribunale, il condannato si allon arbitrariamente dal luogo di custodia, ovvero tiene comportamenti incompatibil con la prosecuzione della misura interinale, il magistrato di sorveglianza stesso luogo può ordinare l’accompagnamento del trasgressore in istitu penitenziario, trasmettendo gli atti al tribunale di sorveglianza cui spe decisione definitiva sulla concessione del beneficio penitenziario (Sez. 51291 del 08/11/2019, COGNOME, Rv. 277755-01; Sez. 1, n. 40256 del 06/06/2012, COGNOME, Rv. 253402-01).
Questa Corte ha già chiarito che, in un caso del genere, il tribuna sorveglianza non è chiamato a disporre, o a ratificare, la revoca degli ar domiciliari esecutivi, eventualmente decretata dal Magistrato di sorveglianza, sempre e solo a deliberare – evidentemente anche alla luce del comportamento già sanzionato dal giudice monocratico – se il condannato sia meritevole accedere ad una delle misure alternative previste dall’ordinamento penitenzia (Sez. 1, n. 36090 del 17/07/2019, Alì, Rv. 277010-01).
Non trova quindi neppure applicazione, nel medesimo caso, l’art. 51-ter Ord. pen., nella parte in cui esso stabilisce la perenzione del provvedime cautelativo di sospensione di una misura alternativa alla detenzione cu condannato sia stato già definitivamente ammesso, decorsi trenta giorni dal trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza senza che questo ab provveduto (Sez. 1, n. 32728 del 05/11/2020, COGNOME, Rv. 279932-01; in termini, altresì, Sez. 1, n. 57540 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 276599-02, c
riferimento alle affini vicende risolutive della misura alternativa che sia sta provvisoriamente concessa dal magistrato di sorveglianza, a norma degli art 47, comma 4, 47-ter, comma 1-quater, e 50, comma 6, Ord. pen., ovvero 94, comma 2, T.U. stup.).
E’ quindi evidente l’errore di prospettiva in cui è incorsa l’ordin impugnata, che ha ingiustificatamente ridotto lo spettro valutativo al tema aveva dato origine alla revoca degli arresti domiciliari, concentran unicamente su uno specifico profilo comportamentale (l’avere il condannato, regime di arresti domicíliari esecutivi, intrattenuto conversazioni con terzi, indebite), la cui negativa rilevanza appare peraltro contraddetta dal giudic riesame cautelare che si è occupato, ex professo, della vicenda.
La decisione che il giudice a quo era chiamato ad adottare non si sostanziava, come osservato, nella convalida (o meno) del provvedimento cautelativo, né nella conferma o revoca di una misura alternativa non anco disposta, ma in una compiuta verifica dei presupposti legittimanti l’ammissio del condannato alla misura medesima, anche, ma non solo, alla luce dei rili del magistrato di sorveglianza; conseguentemente, le valutazioni che il Tribun era tenuto a compiere dovevano rendere conto, attraverso adeguata motivazione, delle intere acquisizioni istruttorie sulla persona del condann sui suoi comportamenti precedenti e successivi, in rapporto alla sussiste attuale delle condizioni richieste per dare corso a modalità di espiaz extramurarie (Sez. 1, n. 3768 del 26/11/2019, dep. 2020, Rv. 278183-01).
La sfavorevole deliberazione al riguardo, infatti, «non può prescindere un’esaustiva e coerente ricognizione degli elementi di giudizio normativament incidenti» (tra le molte, Sez. 1, n. 26174 del 24/05/2019, COGNOME), che molteplici e spaziano dal contesto criminale genetico alle condizioni di vita at del condannato, agli eventuali sviluppi della sua personalità, alle prospetti reinserimento e contenimento, che debbono essere sinergicamente esaminati.
La motivazione giudiziale al riguardo è del tutto inappagante.
L’ordinanza impugnata, carente sotto i profili indicati, deve ess pertanto annullata, con rinvio al giudice che l’ha pronunciata per rinno giudizio.
/(/
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso il 23/01/2024