Valutazione Indiziaria: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 14395/2025, offre un importante chiarimento sui limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari. Il caso ruota attorno alla corretta valutazione indiziaria e all’interpretazione delle conversazioni intercettate, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Analizziamo insieme la decisione.
Il Caso: L’Interpretazione delle Intercettazioni e l’Attualità del Pericolo
Un indagato, sottoposto a misura cautelare, presentava ricorso in Cassazione contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame. La difesa sosteneva che i giudici avessero errato nella valutazione dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato. In particolare, il ricorrente lamentava che la decisione si basasse su elementi datati (risalenti al 2019 e 2020), ignorando prove più recenti, come alcune conversazioni intercettate del 2023, che a suo dire dimostravano un suo allontanamento da un’associazione criminale.
Il ricorrente, in sostanza, non contestava il contenuto delle trascrizioni, ma ne proponeva una lettura alternativa, più favorevole alla sua posizione, chiedendo alla Suprema Corte di sostituire la propria interpretazione a quella del Tribunale.
La Valutazione Indiziaria del Giudice di Merito
Il cuore della questione risiede nella distinzione dei ruoli tra giudici di merito (Tribunale, Corte d’Appello, Tribunale del Riesame) e giudice di legittimità (Corte di Cassazione). I primi hanno il compito di ricostruire i fatti attraverso l’analisi e l’interpretazione delle prove raccolte. Questa attività, nota come valutazione indiziaria, implica un apprezzamento del significato delle prove, come le conversazioni captate, per formare un convincimento.
Il Tribunale del Riesame, nel caso di specie, aveva fondato la sua decisione proprio sull’interpretazione di specifiche conversazioni, ritenendole indicative di un persistente legame con l’ambiente criminale e, di conseguenza, di un attuale periculum libertatis. Aveva superato la presunzione di pericolosità sociale basandosi su una lettura complessiva degli elementi che indicavano la rescissione del legame associativo.
La Decisione della Cassazione e i Limiti del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo con forza i suoi principi consolidati.
L’insindacabilità dell’interpretazione delle prove
I giudici hanno chiarito che l’interpretazione del contenuto delle intercettazioni è una questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito. Il suo apprezzamento può essere contestato in sede di legittimità solo in caso di travisamento della prova. Questo vizio si verifica non quando si propone una lettura alternativa, ma quando il giudice ha indicato nel provvedimento un contenuto della prova radicalmente diverso da quello reale, e tale difformità risulta decisiva e incontestabile.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato un travisamento, ma si è limitato a sollecitare una diversa interpretazione, operazione che esula dai poteri della Cassazione.
L’autonomia delle posizioni processuali
Un’altra doglianza del ricorrente riguardava una presunta disparità di trattamento rispetto a un co-indagato. Anche su questo punto, la Corte ha respinto la critica, richiamando il principio dell’autonomia dei rapporti processuali. Secondo tale principio, gli elementi indiziari devono essere valutati in modo distinto per ciascun indagato, poiché ogni posizione processuale è autonoma e deve essere giudicata sulla base delle prove che la riguardano specificamente.
Le Motivazioni
La motivazione della sentenza si fonda sulla corretta applicazione dei principi giurisprudenziali che regolano il giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la decisione del Tribunale del Riesame fosse immune da vizi logici o giuridici. La valutazione prognostica sull’attualità del pericolo di reiterazione era stata condotta in modo approfondito, considerando la personalità dell’indagato, il contesto e la distanza temporale dai fatti, in linea con l’orientamento consolidato. Il ricorso è stato giudicato aspecifico perché, invece di evidenziare una manifesta illogicità nel ragionamento del Tribunale, si è limitato a chiedere una nuova e diversa valutazione del compendio indiziario, operazione non consentita in sede di legittimità. La motivazione del riesame è stata considerata coerente, completa e priva di contraddizioni, avendo attribuito un corretto significato dimostrativo agli elementi valorizzati.
Le Conclusioni
Questa pronuncia conferma che il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un appello mascherato. L’obiettivo del giudizio di legittimità è controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non riesaminare il merito delle prove. Per gli avvocati, ciò significa che le doglianze devono essere formulate in modo specifico, evidenziando vizi come la manifesta illogicità o il travisamento della prova, piuttosto che tentare di convincere la Suprema Corte della bontà di una ricostruzione alternativa dei fatti. La valutazione indiziaria rimane, e deve rimanere, una prerogativa del giudice che ha la diretta conoscenza degli atti processuali.
Quando è possibile contestare in Cassazione l’interpretazione di un’intercettazione?
L’interpretazione delle intercettazioni può essere contestata in Cassazione solo in caso di ‘travisamento della prova’, ossia quando il giudice di merito ha indicato nel provvedimento un contenuto della conversazione palesemente diverso da quello reale, e questa difformità risulta decisiva per la decisione. Non è sufficiente proporre una semplice interpretazione alternativa.
Come deve essere valutata l’attualità del pericolo di reiterazione del reato per una misura cautelare?
Deve essere effettuata una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte future, basata su un’analisi accurata della fattispecie concreta. Questa analisi deve considerare le modalità della condotta, la personalità del soggetto, il contesto socio-ambientale e la presenza di elementi recenti che indichino l’effettività del pericolo.
La decisione presa per un co-indagato può influenzare la valutazione della mia posizione?
No. In base al principio dell’autonomia dei rapporti processuali, gli elementi indiziari devono essere valutati in modo distinto e autonomo per ciascun soggetto sottoposto ad indagine. La posizione di un soggetto non può influenzare meccanicamente quella di un altro, poiché ogni valutazione deve basarsi sulle prove specifiche raccolte a carico di ciascuno.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14395 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14395 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/02/2025
fatto leva su elementi specifici tratti dalle evidenze processuali disponibili e, in particolare, sull’interpretazione delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini preliminari attestanti ‘l’intervenuto allontanamento dell’indagato dal clan COGNOME quantomeno dal Capodanno 2023′ (vedi pagg. 17 e 18 dell’ordinanza impugnata). La decisione dei giudici del riesame Ł correttamente fondata sul consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, analisi che deve essere tanto piø approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. Di conseguenza la continuità del periculum libertatis -nella sua dimensione temporale- deve essere valutata sulla base della vicinanza ai fatti oggetto di indagine ovvero della presenza di elementi indicativi recenti e idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare Ł chiamata a contenere (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891-01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991 – 01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767 – 01). 2.1. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale, si Ł limitato a chiedere a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui piø gradita, senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità delle doglianze. L’errore di impostazione nel quale cade il ricorrente Ł quello di far leva su elementi indiziari risalenti nel tempo (ci si riferisce all’attività di mediazione fra clan svolta dal Fiore nel 2019 ed ai risultati dei controlli di polizia giudiziaria del 2020) ovvero ipotetici e ‘negativi’, su considerazioni, cioŁ, generiche ed astratte; abbandonando il piano dell’esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all’evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio indiziario. 2.2. Quanto alle critiche sull’interpretazione delle conversazioni intercettate poste a fondamento della decisione, Ł sufficiente ricordare che l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento può essere sindacato in sede di legittimità solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, COGNOME, Rv. 272558; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01), così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, n. 35181, del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784; Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, dep. 2023, Cremona, non massimata). La valutazione dei contenuti delle conversazioni captate Ł infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicchØ la sua critica Ł ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata (vedi Sez. 2, n. 6414 del 23/11/2022, dep. 2023, COGNOME, non massimata). Nel caso di specie il ricorrente
non ha rappresentato la divergenza tra il contenuto delle conversazioni trascritte e quelle registrate, ma si Ł limitato a proporre una interpretazione alternativa delle conversazioni correttamente riportate dai giudici del riesame, sicchØ devono ritenersi non consentite le censure sviluppate nel motivo di ricorso stante l’assenza di travisamento del contenuto delle intercettazioni in atti.
La motivazione Ł coerente con gli atti del procedimento nonchØ priva di aporie e manifeste illogicità anche nella parte in cui i giudici del riesame hanno considerato superata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. in considerazione della ritenuta rescissione del legame associativo tra il COGNOME e il clan COGNOME, a seguito di una valutazione degli elementi indiziari che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che ne governano l’apprezzamento (vedi pagg. 17 e 18 dell’ordinanza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della coerenza e della razionalità, Ł fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. L’ulteriore doglianza con cui il ricorrente segnala l’opposta decisione presa in relazione alla meno grave posizione del correo NOME COGNOME, oltre ad essere generica, Ł destituita di fondamento in quanto non tiene conto del principio dell’autonomia dei rapporti processuali in virtø del quale gli elementi indiziari devono essere valutati in modo distinto in relazione a ciascuna delle posizioni dei soggetti sottoposti ad indagine.
In conclusione, il Collegio ritiene che la motivazione contenga una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell’applicazione delle regole della logica nØ contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio, risultando corretta l’attribuzione di significato dimostrativo agli elementi indiziari valorizzati nell’ambito del percorso argomentativo seguito dai giudici del riesame.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 20/02/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME