Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29249 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29249 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MESSINA nel procedimento a carico di
COGNOME NOME nato a PATTI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha concesso il beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale a NOME COGNOME (soggetto sino a quel momento sottoposto al regime di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.), con riferimento alla pena di anni due di reclusione, inflitta con sentenza del Tribunale di Messina del 06/03/2021, passata in giudicato il 19/10/2022, conseguente alla commissione dei reati di cui agli artt. 640 e 479 cod. pen.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, deducendo un motivo unico di ricorso, a mezzo del quale si duole della carenza di motivazione riscontrabile nell’impugnato provvedimento. Il Tribunale di sorveglianza, dopo aver richiamato i pregiudizi annoverati dal condannato, ne ha considerato la risalente collocazione temporale ed ha ritenuto ugualmente di poter concedere il beneficio suddetto, valutando anche trattarsi di soggetto che ha già fruito del medesimo beneficio nell’anno 2022, oltre che privo di pendenze e con stabile prospettiva lavorativa. Non risultano adeguatamente chiarite, però, le ragioni poste a fondamento della decisione. I precedenti penali che gravano sul condannato, peraltro, avrebbero dovuto indurre a difformi lumi, posto che RAGIONE_SOCIALE si è reso protagonista di una truffa milionaria, protrattasi per un lungo arco cronologico, inerente a fittizi rapporti lavorativi nel settore dell’agricoltura.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, stante la marcata discrezionalità che connota la valutazione demandata al Giudice di sorveglianza, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, incombe sul medesimo il dovere di basare la propria decisione – all’esito di un giudizio di tipo prognostico – anzitutto sui risultati del trattamento individualizza posto in essere nei confronti del condannato, sulla base dell’esame scientifico della personalità dello stesso. L’apparato argomentativo del provvedimento adottato deve dimostrare, attenendosi specificamente alla concreta fattispecie, l’avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che siano stati richiamat
a giustificazione dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza (Sez. 1, n. 2207 del 18/5/1992, Caltagirone, Rv. 190628).
2.1. Si è ad esempio affermato, consequenzialmente, come – in tema di misure alternative – né i precedenti penali (nonostante tale dato rappresenti comunque un ancoraggio sicuro, dal quale muovere nell’effettuazione dell’analisi personologica), né le informative di polizia inerenti al vissuto criminale del condannato, possano rivestire una valenza autonoma ed esclusiva ed essere, in tal modo, sufficienti a legittimare un giudizio prognostico negativo, circa le prospettive di reinserimento del condannato nel contesto sociale; tale valutazione deve invece essere affidata, essenzialmente, alla valutazione approfondita dei risultati emersi dall’osservazione della personalità, con particolare riferimento alla condotta intramuraria e agli eventuali progressi conseguiti nel percorso trattamentale (Sez. 1, n. 6680 del 22/11/2000, Saias, Rv. 218314).
2.2. Censurabile è anche il provvedimento reiettivo di istanza di affidamento in prova al servizio sociale, che si limiti a un generico richiamo a “informazioni assunte”, ovvero che valorizzi in senso negativo la vita anteatta del condannato, per dedurne negativi lumi, circa la idoneità della misura (Sez. 1, n. 4483 del 27/10/1993, dep. 1994, Bonicoli, Rv. 195797).
La decisione ora al vaglio del Collegio è fondata su una pluralità di considerazioni, adeguatamente analizzate e reputate univocamente deponenti in senso favorevole, oltre che tra loro perfettamente combacianti – ad avviso del Tribunale di sorveglianza – nell’indicare il COGNOME quale soggetto meritevole dell’invocato beneficio.
3.1. L’avversata ordinanza, infatti, ha esaustivamente evidenziato i seguenti elementi di valutazione e conoscenza, ponendoli a fondamento della decisione:
esistono precedenti penali gravanti sul condannato, ma si tratta di condanne relative a fatti risalenti nel tempo;
NOME gode di una stabile prospettiva lavorativa, atteso che si occupa dell’azienda di allevamento dì bovini della quale è titolare, oltre ad avere una consolidata situazione familiare, secondo quanto riferito dall’UEPE;
il condannato non annovera ulteriori carichi pendenti;
COGNOME ha fruito della medesima misura recentemente, in ordine a diverso titolo in esecuzione.
3.2. Le censure sussunte nell’atto di impugnazione, per contro, peccano di aspecificità e si sviluppano sul piano del fatto, risultando sostanzialmente tese a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, più che a rilevare un
rientrante nella rosa di quelli delineati dall’art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l’epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di valutazione e conoscenza sui quali si basa la decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, in qu illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).
3.3. D’altronde, nessun vizio logico o argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata nell’ordinanza impugnata, che è, invece, logica, puntuale e priva di spunti di contraddittorietà, tanto che merita di restare al riparo d qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
II Presidente