Valutazione di Merito in Cassazione: Quando il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il suo ruolo non è quello di effettuare una nuova valutazione di merito dei fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge. Questa pronuncia offre uno spunto essenziale per comprendere i limiti del ricorso in Cassazione e le ragioni che possono portarne alla dichiarazione di inammissibilità. Analizziamo insieme il caso per capire le implicazioni pratiche di questa decisione.
I Fatti del Caso
Un uomo, sottoposto alla misura della casa lavoro, presentava ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà che confermava tale provvedimento. La difesa sollevava numerose questioni, tutte volte a dimostrare la non adeguatezza e la sproporzione della misura applicata. In particolare, si evidenziavano:
* Gravi problemi di salute: l’uomo, di 70 anni, aveva condizioni di salute precarie, tali da non permettergli di camminare bene e che in precedenza avevano indotto il Giudice per le Indagini Preliminari a disporre gli arresti domiciliari.
* Situazione personale e familiare: veniva sottolineato il comportamento esemplare tenuto, l’assenza di richiami e la tragica morte del figlio avvenuta in un istituto penitenziario.
* Contesto del reato: il reato contestato era stato ridimensionato in appello, suggerendo una minore gravità della condotta.
* Impossibilità di reiterazione: trovandosi presso una Casa Lavoro, era materialmente impossibile per il ricorrente commettere nuovi reati contro il patrimonio.
La difesa lamentava che il Tribunale non avesse tenuto in debito conto questi elementi nel valutare la pericolosità sociale del soggetto.
I Motivi del Ricorso: Una Richiesta di Nuova Valutazione di Merito
L’insieme delle doglianze presentate dal ricorrente, sebbene toccassero aspetti umani e concreti di notevole importanza, si traducevano in una richiesta alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti. Si chiedeva, in sostanza, di ponderare diversamente le condizioni di salute, l’età, il comportamento e la situazione personale dell’uomo rispetto a quanto già fatto dal Tribunale. Questa impostazione del ricorso si scontra con la natura stessa del giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un unico, ma invalicabile, principio: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è circoscritto a verificare che non vi siano stati errori nell’applicazione delle norme giuridiche (violazione di legge) o vizi logici macroscopici nella motivazione del provvedimento impugnato.
Le Motivazioni: Il Ruolo della Cassazione come Giudice di Legittimità
Nelle sue motivazioni, la Corte chiarisce che il ricorso proposto mirava a ottenere una “nuova valutazione di merito sui fatti già oggetto di esame da parte del Tribunale”. Questa operazione è preclusa in sede di legittimità. Il sindacato della Cassazione è limitato all’esame del contenuto dell’atto impugnato per un duplice scopo:
1. Verificare le ragioni giuridiche: controllare se la decisione è fondata su una corretta interpretazione e applicazione delle norme di legge.
2. Verificare l’assenza di illogicità evidenti: assicurarsi che le argomentazioni del giudice di merito siano coerenti, non contraddittorie e sufficienti a giustificare la decisione presa.
Chiedere di riconsiderare l’età, lo stato di salute o la condotta esemplare dell’imputato significa chiedere alla Corte di entrare nel merito della vicenda, un’attività riservata esclusivamente al Tribunale e alla Corte d’Appello.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La sentenza in commento rappresenta un monito fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. È inutile e controproducente basare le proprie argomentazioni su una diversa ricostruzione dei fatti o su una differente ponderazione degli elementi di prova. Un ricorso efficace deve concentrarsi sull’individuazione di specifici errori di diritto o di vizi logici manifesti nella motivazione del provvedimento impugnato. Ogni tentativo di trasformare la Corte di Cassazione in un terzo giudice del fatto è destinato, come in questo caso, a essere dichiarato inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva alla Corte una nuova valutazione di merito dei fatti (come le condizioni di salute e l’età del ricorrente), un’operazione che non è consentita in sede di legittimità, dove il controllo è limitato alla corretta applicazione della legge e alla logicità della motivazione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa sentenza?
La sentenza ribadisce che il ruolo della Corte di Cassazione è quello di giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è riesaminare i fatti, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e che la loro motivazione sia priva di illogicità evidenti.
È possibile sollevare questioni personali, come l’età o lo stato di salute, in un ricorso per Cassazione?
Sebbene queste questioni siano rilevanti, la loro valutazione appartiene al merito del processo e spetta ai giudici di primo e secondo grado. In Cassazione, possono essere sollevate solo se si dimostra che il giudice di merito le ha valutate in modo manifestamente illogico o contraddittorio, commettendo così un vizio di motivazione, e non semplicemente perché si desidera una loro diversa considerazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38162 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38162 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOMENO IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 03/07/2025 del TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso,
RITENUTO IN FATTO
1.1 inosservanza o erronea applicazione dell’art. 275 comma 2 cod. proc. pen.; si censurava l’ordinanza impugnata nella parte in cui affermava che la pericolosità sociale andava a superare il principio di proporzionalità ed adeguatezza della misura, senza tener conto che la valutazione della pericolosità sociale spettava all’ufficio di sorveglianza entro un anno dall’applicazione della casa lavoro; non era stato valutato che: a) il ricorrente risultava sottoposto a misura cautelare da novembre 2024; b) il ricorrente non poteva in ogni caso reiterare condotte contro il patrimonio visto che si trovava presso la RAGIONE_SOCIALE Vasto; c) il ricorrente aveva seri e gravi problemi di salute, che avevano portato il giudice per le indagini preliminari ad applicare gli arresti domiciliari, e la Corte di appello non aveva accolto la richiesta della difesa di prendere informazioni sullo stato di salute dell’imputato, con contestuale richiesta di consulenza tecnica; d) il ricorrente aveva compiuto 70 anni e le sue condizioni di salute non gli permettevano neppure di camminare bene; e) il titolo di reato comprendeva una condotta relativa ad una tapina, ridimensionata in appello; f) il figlio del ricorrente era morto presso la RAGIONE_SOCIALE Circondariale di Teramo; g) il comportamento del ricorrente era stato esemplare ed esente da richiami.
1.Il ricorso Ł inammissibile.
Motivazione Semplificata
Il ricorso chiede a questa Corte una nuova valutazione di merito sui fatti già oggetto di esame da parte del Tribunale, operazione non consentita in sede di legittimità, nella quale il sindacato Ł circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
P.Q.M.
Così Ł deciso, 15/10/2025
Il Presidente NOME COGNOME