Valutazione della prova: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 30924/2024, offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità, in particolare riguardo alla valutazione della prova. Spesso, chi viene condannato spera di poter ottenere in Cassazione una completa revisione del processo, ma la Corte ha ribadito con fermezza che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di merito. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i confini tra l’analisi dei fatti, riservata ai giudici di primo e secondo grado, e il controllo di legittimità, proprio della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’unico motivo di ricorso si concentrava su un presunto vizio di motivazione della sentenza impugnata. In sostanza, il ricorrente contestava l’affermazione della sua responsabilità penale criticando il modo in cui i giudici di merito avevano effettuato la valutazione della prova, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni rese dalla persona offesa. L’imputato, di fatto, proponeva un diverso giudizio sull’attendibilità e sulla rilevanza di tali dichiarazioni, chiedendo alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti.
La Decisione della Corte sulla valutazione della prova
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno sottolineato una preclusione fondamentale stabilita dalla legge: alla Corte di cassazione non è consentito sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il suo compito non è quello di riesaminare le prove e decidere se l’imputato sia colpevole o innocente, ma piuttosto quello di verificare la correttezza giuridica e la tenuta logica del ragionamento seguito dai giudici di merito.
Le Motivazioni della Corte
Nelle motivazioni, la Corte ha spiegato che il vizio di motivazione che può essere fatto valere in sede di legittimità non consiste nel prospettare un’interpretazione delle prove diversa e, secondo il ricorrente, più plausibile. Il controllo della Cassazione è limitato a saggiare la coerenza e la logicità dell’apparato argomentativo che sorregge la decisione, senza poterlo confrontare con “altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno”.
Citando un principio consolidato (sentenza Jakani delle Sezioni Unite), la Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo giudice di merito. Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle stesse doglianze già sollevate in sede di appello. La sentenza impugnata aveva esplicitato chiaramente le ragioni del proprio convincimento, applicando corretti argomenti giuridici per affermare sia la responsabilità dell’imputato sia la sussistenza del reato.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame conferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione deve essere focalizzato su vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti logici manifesti della motivazione) e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere una nuova valutazione della prova. Proporre una lettura alternativa delle prove, per quanto plausibile possa apparire alla difesa, non è sufficiente per ottenere l’annullamento di una sentenza. La conseguenza di un ricorso che travalica questi limiti è, come in questo caso, la declaratoria di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e l’attendibilità di un testimone?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi. Il suo ruolo è limitato a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza, non a riesaminare nel merito le prove.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione, che non può agire come un terzo giudice di merito.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30924 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30924 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Deligios NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione del provvedimento impugnato in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e alla valutazione della prova, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente