Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25513 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25513 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/07/2023 del TRIB. LIBERTA’ di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso nonché la memoria di replica, tempestivamente depositata dal difensore dell’indagato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 luglio 2023, il Tribunale di Torino, adito quale giudice del riesame cautelare ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere a NOME COGNOME, ritenuto gravemente indiziato dei reati di detenzione illegale e porto di una pistola e di un fucile contestati nei capi 4) e 5) dell’imputazione provvisoria .
Propone ricorso per cassazione COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione nonché violazione di legge processuale in relazione al requisito, previsto a pena di nullità dall’art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., di autonoma valutazione del G.i.p. rispetto alla richiesta del pubblico ministero.
Sostiene il ricorrente che l’ordinanza impugnata abbia posto a fondamento del rigetto dell’eccezione di nullità, avanzata con l’istanza di riesame, un apparato giustificativo apparente ed illogico oltre che in contrasto coi principi ripetutamente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il Tribunale non ha operato il confronto, pur sollecitato con analitiche allegazioni dalla difesa, tra il contenuto della richiesta del pubblico ministero e l’ordinanza genetica, al fine di verificare la totale sovrapponibilità delle valutazioni contenute nei due atti, sia con riferimento al quadro indiziario che a quello cautelare. Pur riconoscendo fondate le osservazioni difensive, le ha ritenute ininfluenti muovendo dal presupposto erroneo che la motivazione redatta con il sistema della copia e incolla sia sempre consentita, finendo, per questa via, per considerare presente un’autonoma valutazione anche nel caso limite, sottoposto al suo vaglio nel caso in esame, in cui il G.i.p., pur avendo ricopiato integralmente interi passaggi della richiesta del pubblico ministero, abbia sviluppato autonome considerazioni sull’esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla fissazione dell’interrogatorio di garanzia con tempistiche incompatibili con le esigenze difensive.
La difesa ha dimostrato di aver ricevuto la comunicazione di cui all’art. 293, comma 3, cod. proc. pen. il giorno prima dell’interrogatorio ad un orario in cui la cancelleria non era più operativa. Il difensore, pertanto, ha tempestivamente eccepito, prima dell’interrogatorio, la nullità dell’atto, per violazione del diritto difesa, stante l’impossibilità per il difensore di incontrare preventivamente l’assistito detenuto fuori distretto per il necessario colloquio.
Il Tribunale ha considerato legittima la decisione del G.i.p. di espletare comunque l’interrogatorio in tali condizioni, osservando che non sono previsti termini per fissare l’interrogatorio e che, comunque, il difensore non aveva chiesto un differimento, allegando concreti motivi. Non ha, quindi, tenuto adeguatamente conto del dato pacifico che il difensore aveva illustrato al Giudice le difficoltà incontrate, a causa delle tempistiche ristrette, e che in siffatta situazione doveva essere il giudice a porre rimedio alla denunciata violazione del diritto di difesa, a prescindere da una specifica richiesta di rinvio da parte del difensore.
2.3. Con memoria tempestivamente depositata il difensore di COGNOME ha ribadito i rilievi ed ha analiticamente riportato i passaggi “uguali e copiati fr ordinanza G.i.p. e richiesta del pubblico ministero”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi di ricorso non sono fondati sicché il ricorso deve essere rigettato.
Ai fini dell’applicazione del principio sancito dall’art. 309, comma 9, ultima parte, cod. proc. pen., il controllo del tribunale del riesame in merito all’autonoma valutazione compiuta dal giudice per le indagini preliminari va operato sulla base del complessivo contenuto del provvedimento (Sez. 6, n. 1430 del 03/10/2017, dep. 2018, Palazzo, Rv. 272179) e tale obbligo è osservato anche quando il giudice riporti – pure in maniera pedissequa – atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta del pubblico ministero, riguardando tali elementi esclusivamente i profili espositivi del fatto (Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970), non essendo escluso neppure l’utilizzo della tecnica del c.d. copiaincolla (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127 – 01; Sez. 2, n. 25750 del 04/05/2017, COGNOME, Rv. 270662; Sez. 6, n. 51936 del 17/11/2016, COGNOME, Rv. 268523).
La previsione dell’autonoma valutazione introdotta ad opera dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, che ha novellato l’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non ha carattere innovativo, né mira ad introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, essendo stata solo esplicitata la necessità che, dall’ordinanza, emerga l’effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante (Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 01/03/2016, Cosentino, Rv. 265951; Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, COGNOME e a., Rv. 265807). Ciò che si impone al giudice, cioè, è di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire al compendio in fatto esamiNOME un significato coerente all’integrazione dei presupposti normativi per l’adozione della misura e non implica, invece, la necessità di una riscrittura “originale” degli elementi che la giustificano (Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, Belsito, Rv. 266428).
Valutazione autonoma non vuol dire, infatti, valutazione diversa o difforme, sennpreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale. Indizi certi della necessaria valutazione critica, e non meramente 4
adesiva, della richiesta cautelare, sono la graduazione delle misure, l’accoglimento della richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019 ;Rv. 274403 – 01).
L’ordinanza impugnata non si è discostata dai rammentati principi e, anzi, ne ha fatto corretta applicazione.
Il Tribunale del riesame, dopo avere preso atto che il rilievo difensivo circa la presenza nell’ordinanza di applicazione della misura custodiale. di interi brani della richiesta del Pubblico ministero, trascritti ricorrendo, assai verosimilmente, alla tecnica informatica del “copia e incolla”, ha osservato che il G.i.p. aveva comunque svolto considerazioni frutto di autonoma valutazione, aggiungendole a quelle dell’organo dell’accusa. Proprio in conseguenza di tale diverso apprezzamento, il G.i.p. aveva indicato come sussistente un’esigenza cautelare ulteriore e diversa da quella dica a quella indicata nella richiesta.
Si tratta di argomentazione plausibile ove si consideri che, come si evince anche dagli atti allegati al ricorso, i brani tratti dalla richiesta ed “incorpora nell’ordinanza sono, in larga parte, stralci di conversazioni intercettate considerati rilevanti ai fini della provvista indiziaria, peraltro relativa due sole contestazioni d detenzione e porto di un fucile (capo 4) e di una pistola (capo 5), perché dotate di significato auto evidente. La trascrizione delle conversazioni, contrariamente a quanto opiNOME dal difensore ricorrente, certamente non costituisce indice dell’appiattimento acritico dell’organo giurisdizionale sulla richiesta dell’accusa in violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c) cod. Proc. pen, che richiede a pena di nullità rilevabile di ufficio “l’esposizione e l’autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato”.
Il ricorrente, a fronte di tale apparato giustificativo della decisione, completo ed ineccepibile anche sul pano giuridico, avrebbe dovuto, oltre che specificare i termini della sovrapponibilità tra le valutazioni del G.i.p. e del Pubblico ministero, indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l’asserita accettazione acritica per omessa valutazione autonoma avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, COGNOME, Rv. 277496 – 01; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274760 – 01). Dell’adempimento di tale onere non vi è traccia nel ricorso.
Il secondo motivo, relativo alla fissazione dell’interrogatorio di garanzia con tempistiche incompatibili con le esigenze difensive, è parimenti infondato.
In assenza di indicazioni normative di un termine minimo che deve intercorrere tra l’avviso dell’atto ed il suo compimento, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che la valutazione di congruità del predetto lasso temporale deve essere delibato avuto riguardo alla concreta possibilità per il difensore di essere fisicamente presente al compimento dell’atto e di svolgere un’adeguata assistenza difensiva”, assumendo rilievo Sia la distanza che separa il difensore dal luogo in cui l’interrogatorio si svolge, sia i tempi necessari all’esame degli atti processuali (Sez. 5, n. 2253 del 17/10/2013, dep. 20/01/2014, COGNOME, Rv. 257937 da ultimo Sez. 5, n. 722 del 26/10/2021, dep.2022, COGNOME, Rv. 282466 – 01; Sez. 2 – , n. 26343 del 24/07/2020, COGNOME, Rv. 279652 – 01.), fermo restando che deve ritenersi valido ed efficace – e dunque tempestivo – l’avviso che abbia posto il difensore nelle condizioni di intervenire (eventualmente a mezzo di un sostituto) o di chiedere che l’atto sia ritardato per il tempo strettamente necessario ad assicurare la sua presenza (Sez. 1, n. 34930 del 15/03/2011, Buono, Rv. 251485; conforme anche la risalente Sez. 6, n. 1233 del 01/04/1998, COGNOME, Rv. 211704).
Nella delineata prospettiva, il contemperamento tra l’esigenza di assicurare un esercizio effettivo delle prerogative difensive e quella di garantire il tempestivo contatto tra la persona ristretta ed il giudice della cautela non può che essere effettuato valorizzando la facoltà del difensore di presentare una motivata istanza di differimento dell’interrogatorio. Rispetto al preminente interesse di instaurazione di un immediato contatto tra l’indagato ed il giudice, teso alla verifica dei presupposti giustificativi della privazione della libertà, le esigenze della difesa di consultare approfonditamente gli atti depositati possono essere salvaguardate con la presentazione di una “istanza di differimento” dell’interrogatorio entro il termine inderogabile di cinque giorni ex art. 294 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 44902 del 30/09/2014, Cosentino, Rv. 260876).
Il 2.2. L’ordinanza impugnata, in s’intonia con le illustrate coordinate ernMhé, esplicitamente richiamate, ha osservato, con argomentazioni non manifestamente illogiche, che il difensore aveva avuto il tempo necessario sia per incontrare prima dell’interrogatorio il detenuto, che si trovava ristretto in un carcere ubicato nel circondario limitrofo a quello dello studio professionale, sia per consultare gli atti di causa rilevanti, che per essere di consistenza contenuta, stante il numero limitato di contestazioni elevate al suo assistito, potevano essere consultati in cancelleria non solo con l’accesso diretto nelle ore immediatamente precedenti l’interrogatorio ma anche ricorrendo ai mezzi telematici. Non risulta né è stato
documentato che il difensore abbia tentato, sia pure vanamente, l’uno o l’altro sistema.
Le concrete difficoltà allegate dal ricorrente a sostengo dell’eccezione di nullità dell’interrogatorio più che essere indicative della lesione del diritto di difesa, sarebbero state valutabili ai fini differimento dell’atto, ma il difensore, come rilevato nel provvedimento impugNOME, non aveva formulato alcuna richiesa in tal senso, senz’altro necessaria non potendo confidarsi in un’iniziativa autonoma del giudice in una materia che attiene strettamente rapporti tra difensore ed assistito, e più in generale, alla strategie difensive.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al “pagamento delle spese processuali. Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen.
Così deciso, in Roma 16 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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