Validità Denuncia Querela: Quando la Forma Diventa Sostanza
Nel processo penale, alcuni atti formali assumono un’importanza cruciale per l’avvio e la prosecuzione dell’azione penale. Tra questi, la querela riveste un ruolo centrale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un’importante occasione per ribadire i criteri che determinano la validità della denuncia querela, sottolineando come la chiara qualificazione dell’atto possa essere sufficiente a manifestare la volontà punitiva della persona offesa.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza della condizione di procedibilità, ovvero la querela. Secondo la tesi difensiva, l’atto presentato dalla persona offesa non conteneva una manifestazione di volontà sufficientemente chiara e inequivocabile di voler perseguire penalmente il responsabile del reato.
La Decisione della Corte e la validità della denuncia querela
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo “manifestamente infondato” e quindi inammissibile. I giudici hanno chiarito che, ai fini della validità della denuncia querela, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che la volontà di perseguire l’autore del reato emerga in modo chiaro e inequivocabile dal contesto dell’atto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la propria decisione su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Il punto centrale delle motivazioni risiede nel valore attribuito alla qualificazione formale dell’atto redatto dalla polizia giudiziaria. Secondo la Cassazione, quando un documento è espressamente intitolato “verbale di denuncia querela” e riporta la dichiarazione della persona offesa, sottoscritta “previa lettura e conferma”, di voler sporgere “la presente denuncia – querela”, la volontà punitiva è da considerarsi univocamente desumibile.
I giudici hanno specificato che tali elementi, nel loro insieme, costituiscono una prova sufficiente della volontà della vittima di attivare il procedimento penale. Prospettare interpretazioni diverse, come fatto dal ricorrente, si pone in “palese contrasto con il dato normativo e il consolidato orientamento della giurisprudenza”. Di conseguenza, il motivo del ricorso è stato giudicato infondato, portando alla sua inammissibilità e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza un principio di fondamentale importanza pratica: la forma dell’atto di querela, quando chiara e precisa, assume valore sostanziale. Per le persone offese e per gli operatori del diritto, ciò significa che la corretta redazione e intestazione del verbale da parte della polizia giudiziaria, unitamente alla sottoscrizione consapevole della parte, è di per sé garanzia della validità della condizione di procedibilità. Si evita così che cavilli formali possano inficiare l’avvio dell’azione penale, assicurando una maggiore certezza del diritto e una più efficace tutela delle vittime di reato.
Perché una querela sia valida è sufficiente che il documento sia intitolato ‘verbale di denuncia querela’?
Sì, secondo l’ordinanza della Cassazione. Se l’atto redatto dalla polizia giudiziaria è qualificato come “verbale di denuncia querela” e contiene la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa, di voler sporgere “la presente denuncia – querela”, la volontà di perseguire l’autore del reato è manifestata in modo inequivocabile e sufficiente.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione nel caso specifico?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha stabilito che non sussisteva alcuna violazione di legge o vizio di motivazione, poiché la volontà di querelare era chiaramente desumibile dall’atto presentato, conformemente a un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso giudicato inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46046 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46046 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CINQUEFRONDI il 26/08/1992
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l’autore del reato, è univocamente desumibile dall’espressa qualificazione dell’atto, formato dalla polizia giudiziaria, come “verbale di denuncia querela”, qualora l’atto rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa “previa lettura e conferma”, di sporgere “la presente denuncia – querela” (Sez. 5, n. 42994 del 14/09/2016, Rv. 268201);
In particolare Sez. 4 del 07/11/2019 Rv. 278034 ha affermato il principio che va qui ribadito secondo cui ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l’autore del reato, è univocamente desumibile dall’espressa qualificazione dell’atto, formato dalla polizia giudiziaria, come “verbale di denuncia querela”, qualora l’atto rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa “previa lettura e conferma”, di sporgere “la presente denuncia – querela”.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pres ente