Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24085 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24085 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria del 06/12/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr.
NOME COGNOMENOMECOGNOMENOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 06/12/2023, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava il riesame proposto da NOME.
Avverso tale ordinanza l’indagato propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cessazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale ex art.606, n. 1, lett. b) c.p.p., nonché inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, n. 1, lett. c) c.p.p., entrambi i vizi con riferimento alla violazione dell’art. 178, n. b), dell’art. 179, co. 1, c.p.p., dell’art. 521 c.p.p ed all’art. 24 Cost. e di tutte le no contraddittorio.
Evidenzia come il provvedimento impugnato ha di fatto modificato arbitrariamente l’imputazione contestata: il P.M. ha contestato l’articolo 256, comma 1, lettera a), per avere il COGNOME svolto attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione del frantoio oleario in assenza di autorizzazione, che doveva essere rilasciata nelle forme dell’AUA provinciale, mentre secondo il Riesame l’illecito si svolgerebbe per il tramite della violazione delle modalità di spargimento delle acque di vegetazione previste dalla I. 574/1996 (art. 4 commi 1 e 2).
Tale modifica del “fatto reale” non è consentita.
Essa inoltre non è assistita da alcuna allegazione da parte dell’Ufficio di Procura e desunta dal Tribunale del riesame in assenza dei parametri di cui all’articolo 192 cod. proc. pen..
2.2. Con il secondo motivo si duole della inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) c.p.p. con riferimento all’art. 27 Cost. ed agli artt. 530 (indicato erroneamen quale “50”), 533 cp.p. e 125 c.p.p..
Il Riesame, da un lato ritiene che non si possa, nell’attuale stadio delle indagini, concludere né per la necessità di munirsi di autorizzazione né per la non necessità di munirsi di autorizzazione, elementi che, già da soli, avrebbero dovuto condurre all’accoglimento del gravame.
2.3. Con il terzo motivo si duole dell’error in iudicando per inosservanza o erronea applicazione della legge penale (con riferimento all’art. 192, co. 2, c.p.p.) con conseguente erronea valutazione delle prove sotto molteplici profili e motivazione apparente in violazione dell’art. 125 c.p.p. (artt. 101 e 112 del d. Igs. 152/2006, I. 574/1996, I. 59/2013).
E’ stato allegato che l’impresa del ricorrente non provvedeva allo smaltimento delle acque di vegetazione delle olive mediante scarico in pubblica fognatura, ma procedeva al recupero di tale sottoprodotto per l’utilizzazione agronomica a fini irrigui e fertirrigui.
Il COGNOME aveva inoltrato il modello di “prima comunicazione” per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide (art. 3 I. 574/1996) al Comune di Samo in data 22/09/2023.
Ai sensi dell’articolo 101 TUA le acque di vegetazione dei frantoi oleari sono equiparate agli scarichi civili, salvo il caso previsto dall’articolo 112, dalla cui lettura si ricava che il gestore d munirsi di AUA solo se provvede allo scarico delle acque in p.f., mentre nel caso di utilizzazione agronomica deve solo provvedere alla comunicazione preventiva dell’art. 112 TUA.
Poiché l’impianto non è collegato alla pubblica fognatura non sussiste obbligo di munirsi di AUA.
Conseguentemente, non ricorre neppure il requisito del periculum in mora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
2. Il primo motivo è inammissibile.
Da tempo, nella giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Sez. 6, n. 49054 del 23/06/2017, COGNOME) è stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotes astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta a accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato attraverso l’iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi i ordine all’oggetto dell’imputazione (cfr., ex multis, Sez. U., n. 16 del 19/06/1996, COGNOME).
Proprio in applicazione di tale autorevole affermazione si è ritenuto che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizioni di difendersi da fatto poi ritenuto in sentenza. Si sottolinea, al riguardo, come l’obbligo di correlazione tra accus e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difes dell’imputato: la nozione strutturale di “fatto” contenuta nelle disposizioni in questione, v coniugata, infatti, con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesio del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestat (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 2, 16/09/2008, n. 38889, D.; Sez. 5, 13/12/2007, n. 3161, P., Rv. 238345).
Peraltro, come evidenziato dal Procuratore generale, nella fase cautelare l’obbligo di specificità della contestazione è attenuato in quanto frutto delle acquisizioni delle indagini corso di svolgimento, e come tale suscettibile di approfondimenti e specificazioni nel corso delle ulteriori attività investigative.
L’imputazione, come si ricava dall’articolo 292 cod. proc. pen., è pertanto caratterizzata da maggiore «fluidità» (Sez. 6, n. 45441 del 07/10/2004, Fanara, Rv. 230755), tanto da essere richiesta, a pena di nullità dell’ordinanza, la sola «descrizione sommaria del fatto» (evocando la regola ex art. 292, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.).
Il contraddittorio in sede di riesame è comunque garantito dalla completa valutazione del materiale, già sottoposto all’esame del Giudice che ha emesso l’ordinanza, e degli eventuali ulteriori elementi che le parti abbiano offerto in sede di proposizione dell’impugnazione o nel corso dell’udienza, a condizione che ne sia assicurata la tempestiva conoscenza o la concreta possibilità di esame (Sez. 3, n. 36531 del 12/05/2015, Moro, Rv. 264871; Sez. 3, n. 22137 del 06/05/2015, COGNOME)
A ciò va aggiunto che, nel caso di specie, l’editto accusatorio specificava che parte delle acque di vegetazione era sparsa su terreno adiacente al frantoio mediante un tubo e parte sversata nel terreno circostante mediante un meccanismo di tracimazione.
Il motivo di ricorso, che non solo non si confronta con la costante giurisprudenza della Corte, ma neanche con il contenuto stesso della contestazione, è pertanto inammissibile per genericità.
Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi.
Essi sono entrambi infondati. Sul punto, il Collegio ritiene necessario ricostruire brevemente la normativa applicabile alle acque di vegetazione dei frantoi oleari.
3.1. L’articolo 101, comma 7, d. Igs. 152/2006 stabilisce che «salvo quanto previsto dall’articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate acque reflue domestiche le acque reflue:
provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complennentarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbi qualunque titolo la disponibilità;
provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minut secondo;
aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore».
4 GLYPH
A)
Il successivo comma 7-bis prevede che «sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l’ente di governo dell’ambito e il gestore d’ambito non ravvisino criticità nel sistema d depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende RAGIONE_SOCIALE i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del RAGIONE_SOCIALE idrico RAGIONE_SOCIALE in base alle caratteristic all’effettiva capacità di trattamento dell’impianto di depurazione».
Come appare equivalente, l’equiparazione tout-court delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari a quelle domestiche in tanto sussiste in quanto esse recapitino in pubblica fognatura e solo ove rispettino determinati requisiti di provenienza, non siano suscettibili di utili mediante fertirrigazione e, comunque, previo idoneo trattamento.
Tali circostanze non sono ravvisabili nel caso in esame, per cui tale assimilazione va esclusa. D’altro canto, l’equiparazione prevista dall’art. 101, comma 7, lettere a) e c), opera solo «salvo quanto previsto dall’articolo 112», il quale stabilisce, al comma 1, che «l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate in base al decreto del AVV_NOTAIO delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione all’autorità competente ai sensi all’articolo 75 del presente decreto».
L’«utilizzazione agronomica», a sua volta è definita dall’articolo 74, lettera p), del testo unic come «la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende RAGIONE_SOCIALE e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione fino all’applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirrig finalizzati all’utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute».
3.2. L’articolo 137, comma 14, del d.lgs. 152/2006, punisce con l’ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l’arresto fino ad un anno l’attività di chi:
effettui l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende RAGIONE_SOCIALE e piccole aziende agroalimentari di cui all’articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste;
non ottemperi al divieto o all’ordine di sospensione dell’attività impartito a norma di detto articolo;
effettui l’utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativ vigente.
GLYPH
CP’
A sua volta, la I. 11/11/1996, n. 574, recante «nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari», all’articolo 1 stabilisc che «le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli».
Il successivo articolo 4, comma 1, stabilisce che «lo spandimento delle acque di vegetazione deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l’approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico», mentre il comma 2 precisa che «lo spandimento delle acque di vegetazione si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull’intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento».
Il quadro normativo è completato dal d.m. 6 luglio 2005 del AVV_NOTAIO delle RAGIONE_SOCIALE e forestali, che reca i «criteri e norme tecniche generali per la disciplina regional dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari».
Nel caso di specie, elemento che sembra deporre per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione del frantoio oleario è senz’altro la «prima comunicazione» inoltrata al Comune di Sano il 22/09/2023 (su cui, tuttavia, vedi il paragrafo che segue).
Tuttavia, il Tribunale del riesame, con valutazione in punto di fatto di certo non manifestamente illogica, ha ritenuto che tale utilizzazione agronomica, operata nei modi contestati in rubrica e dianzi evidenziati, avvenisse in concreto «al di fuori dei casi e del procedure di cui alla normativa vigente» e quindi integrante la contravvenzione di cui all’articolo 137, comma 14, d. Igs. 152/2006.
Tale affermazione non presenta profilo alcuni di illogicità ed è anzi improntata al pieno rispetto della normativa vigente.
Il Collegio ritiene dunque di affermare che, in tema di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, ove essa avvenga in concreto al di fuori dei casi e delle procedure prescritte dalla I. 11/11/1996, n. 574 e dal d.m. 6 luglio 2005 del AVV_NOTAIO delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e forestali, essa integra la contravvenzione di cui all’articolo 137, comma 14, d. Igs. 152/2006.
Peraltro, evidenzia il Collegio che la contravvenzione di cui all’articolo 137, comma 14, d. Igs. 152/2006, essendo improntata sulla difformità tra la concreta attività esercita e la disciplina prevista per l’utilizzazione agronomica, non richiede quale elemento costitutivo l’assenza di autorizzazione, così rendendo del tutto irrilevante la circostanza che la società RAGIONE_SOCIALE fosse tenuta o meno a munirsi di autorizzazione.
Il motivo di ricorso è pertanto infondato.
3.3. Ad ogni buon conto, l’assetto normativo sopra ricostruito va RAGIONE_SOCIALE con i contenuti del d.P.R. n. 59/2013, recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (RAGIONE_SOCIALE dal d.m. 8 maggio 2015, recante «adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA»), secondo il cui articolo 3, i gestori degli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, tra i vari titoli autorizzativi ivi contemplati (lettera b) «comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e di cui agli artt. 3 della legge n. 574 del 1996 e 3 del d.m. 6 luglio 2005), p l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste».
Tale autorizzazione unica, in quanto prevista da una normativa successiva, si deve ritenere che sostituisca a tutti gli effetti la «comunicazione preventiva» di cui sopra.
Non corrisponde quindi al vero che l’AUA sia prevista solo in caso di recapito in pubblica fognatura dei reflui dei frantoi oleari, posto che, al contrario, essa è prevista proprio nell’ipot di cui all’articolo 112, e non dell’articolo 101, comma 7-bis, del d. Igs. 152/2006 (ossia gli scarichi assimilati agli urbani); ciò che appare logico per simmetria con gli «scarichi delle acque reflue industriali», del pari soggetti ad AUA ai sensi della lettera a) dell’articolo 3 d.P.R. 59/2013.
Non vi è pertanto dubbio sulla necessità, da parte dell’azienda del ricorrente, di munirsi di AUA ove effettui l’utilizzazione agronomica degli effluenti del frantoio.
Il Collegio ritiene pertanto che l’attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari di cui all’articolo 122 d. Igs. 152/2006 è subordinata all autorizzazione unica ambientale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), d.P.R. n. 59/2013. Tale autorizzazione, che è obbligatoria, sostituisce a tutti gli effetti la «comunicazione preventiva» d cui agli artt. 3 della legge n. 574 del 1996 e 3 del d.m. 6 luglio 2005.
Pertanto, entrambe le doglianze sono prive di pregio.
Il provvedimento, peraltro, lascia sullo sfondo (pag. 3) un altro tema, costituito dall possibile violazione dell’articolo 256 d. Igs. 152/2006, oggetto della originaria contestazione.
4.1. Questa Corte (Sez. 3, n. 9717 del 10/01/2020, Battipaglia, n.m., citata) ha chiarito che la pratica della utilizzazione agronomica prescinde dalla modalità di gestione delle acque reflue, sia che esse siano o meno soggette alla normativa sui rifiuti o a quella sulle acque, ed in questo ultimo caso indipendentemente dalla classificazione dello scarico come industriale o domestico.
Tuttavia, tale efficacia derogatoria, correlata alla L. 11 novembre 1996, n. 574, «è circoscritta ai soli casi in cui i reflui oleari (nella specie: acque di vegetazione derivanti d molitura delle olive) abbiano una loro «utilità ai fini agricoli»; diversamente, il loro spandiment od abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento integrano, anche dopo l’entrata in vigore del T.U. Ambientale (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale), il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti previsto dall’art. 256, comma
secondo, del citato D.Lgs. n. 152» (Sez. 3, n. 21777 del 27/03/2007, COGNOME, Rv. 236709 – 01; conforme: Sez. 3, n. 11593 del 22/02/2012, COGNOME, Rv. 252347 – 01; Sez. 3, n. 40533 del 17/06/2014, COGNOME, Rv. 260755 – 01).
Nel caso in esame, sembra quantomeno discutibile che i reflui costituiti dalle acque di vegetazione – alla luce delle modalità di gestione degli stessi – avessero tale utilità a fini agric né è ancora chiaro se essi fossero o meno stoccati temporaneamente in una fossa (sicuramente lo erano all’interno di autobotti), prima di essere sparsi sul terreno tramite un tubo in PVC, circostanze che, per quanto a diretta conoscenza del Collegio, depongono per la applicazione della normativa sui rifiuti e non quella sull’utilizzo agronomico.
Ed infatti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, è «rifiuto» qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo disfarsi.
Il successivo articolo 185, comma 2, lettera a), espressamente esclude dall’ambito di applicazione della parte quarta del decreto (ossia quella relativa ai rifiuti), le «acque di scarico a loro volta (tautologicamente) definite dall’articolo 74, lettera gg), come «tutte le acque reflu provenienti da uno scarico».
L’articolo 74, lettera ff), definisce quindi lo «scarico» come «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione».
Nel caso di reflui allo stato liquido, è, pertanto, dalla nozione di scarico che si ricava, negativo, quella di rifiuto: saranno quindi rifiuti tutti quelli che non hanno le caratteristiche d acque di scarico (v. meglio infra).
Ma i reflui prodotti dall’esercizio di attività agricola costituiscono acque di scarico solo se collegamento fra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato, senza soluzione di continuità, mediante una condotta o altro sistema stabile di collettamento (così, in riferimento ai reflui di attività zootecnica, Sez. 3, n. 16623 del 08/04/2015, COGNOME, Rv. 26335401), costituito da un sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza, senza soluzione di continuità, in modo artificiale o meno, i reflui fino al corpo ricettore, mentre in tu gli altri casi nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recetto si verte invece nell’ambito della disciplina sui rifiuti.
Sez. 3, n. 50629 del 04/10/2017, COGNOME, n.m., ha poi precisato che la disciplina delle acque sarà applicabile in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico, anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, di acque reflue in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile. In tutti gli altri casi nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore si applicherà, invece, la disciplina sui rifiuti (cfr., tra le tante: Sez. 3, n. 45340 del 19/10/2011, COGNOME,
251335; Sez. 3, n. 22036 del 13/04/2010, COGNOME, Rv. 247627; Sez. 3, n. 35138 del 18/6/2009, COGNOME, Rv. 244783); ad identiche conclusioni si è pervenuti con riferimento alla raccolta di liquami zootecnici (Sez. 3, n. 15652 del 16/3/2011, COGNOME, Rv. 250005; Sez. 3, n. 27071 del 20/5/2008, COGNOME e altro, Rv. 240264).
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, per aversi uno scarico occorre un «nesso funzionale e diretto delle acque con il corpo recettore», che può essere attuato mediante «qualunque sistema stabile di collettamento» che ne consenta la canalizzazione senza soluzione di continuità, e non necessariamente attraverso una «condotta»: quindi, per «scarico», si deve intendere l’immissione nel corpo recettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione anche se non necessariamente costituito da tubazioni (Sez. 3, n. 40191 del 11/10/2007, COGNOME, Rv. 238057 – 01).
Tuttavia, va escluso un ritorno al concetto di «scarico indiretto» che era previsto dalla «legge Merli» (art. 1, lettera a) e che non è stato riproposto nel d. Igs. n. 152 del 2006 (v. Sez. 3, n 50432 del 15/10/2019, COGNOME Rosa, Rv. 277400 – 01, secondo cui lo «scarico indiretto», come quello legato all’esistenza di un pozzo nero, e che si concretizza in pratica ogni qual volta si verifica un’interconnessione tra il condotto d’adduzione e il corpo ricettore, va semplicemente ad essere riconnpreso nel comune concetto di «rifiuto liquido» e resta dunque sotto l’impianto di regolamentazione della parte quarta del d. Igs. n. 152/2006).
In tal senso, la Corte ha ritenuto che sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido, e no acque di scarico:
gli effluenti di allevamento di bestiame che, in luogo di defluire direttamente nelle condotte di scarico, siano raccolti in apposite vasche a tempo indeterminato (Sez. 3, n. 15652 del 16/3/2011, COGNOME, cit.);
i reflui, ove siano raccolti prima in una vasca e poi sparsi sul terreno (Sez. 3, n. 27071 del 20/05/2008, COGNOME, cit.);
i reflui stoccati in modo incontrollato e a tempo indeterminato all’interno di vasche che, tracimando dai bordi, finiscano nel terreno circostante (Sez. 3, n. 21785 del 28/04/2011, Corbelli, Rv. 250479 – 01).
E’ quindi del tutto evidente che il concetto di «stabile collettamento» deve essere inteso non in senso assoluto, ma relativo, ossia riferito alla presenza di un «collegamento funzionale diretto» tra il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore.
Pertanto, in assenza di uno «scarico» in senso tecnico-giuridico, i reflui costituiscono rifiuto, con applicazione della disciplina della parte quarta del Decreto anche in termini sanzionatori, ai sensi dell’art. 256 d. Igs. 152/2006.
Sarà quindi solo il progredire dell’attività investigativa a consentire di valutare se si sia presenza di acque di scarico (con conseguente applicazione dell’articolo 137, comma 14, d. Igs. 152/2006) ovvero rifiuti allo stato liquido (con conseguente applicazione dell’articolo 256, comma 1, del decreto).
4.2. Va peraltro evidenziato, in riferimento alla espressa qualificazione che il ricorrente fà delle acque di vegetazione del frantoio in termini di «sottoprodotto», che la giurisprudenza consolidata della Corte, che il Collegio ribadisce, ha precisato che trattandosi di norme aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, «l’onere del prova circa la sussistenza delle condizioni di legge deve essere assolto da colui che ne richiede l’applicazione (Sez. 3, n. 27148 del 17/05/2023, COGNOME, Rv. 284735 – 01; Sez. 3, n. 38950 del 26/06/2017, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 56066 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 272428 – 01; Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, COGNOME, Rv. 263336 – 01; Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, COGNOME, Rv. 262129 – 01; Sez. 3, n. 17453 del 17/04/2012, COGNOME, Rv. 252385 – 01; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, COGNOME, Rv. 241504 – 01).
Tale giurisprudenza costituisce applicazione del consolidato indirizzo secondo cui (v. Sez. 3^, n. 20410 del 08/02/2018 Rv. 273221 – 01 Boccaccio) il principio di inversione dell’onere della prova «specificamente riferito al deposito temporaneo, è peraltro applicabile in tutti i casi in cu venga invocata, in tema di rifiuti, l’applicazione di disposizioni di favore che derogano ai princip generali».
In tal senso, già Sez. 3, sentenza n. 47262 dell’8/09/2016, COGNOME, n.m., aveva precisato che il principio dell’inversione dell’onere della prova corrisponde ad un «principio generale già applicato in giurisprudenza: in tema di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall’art. 182, comma 6-bis, primo e secondo periodo, d. Igs. 152/2006 (cfr. Sez. 3, n. 5504 del 12/01/2016, COGNOME), di deposito temporaneo di rifiuti (Sez. 3, n. 29084 del 14/05/2015, COGNOME), di terre e rocce da scavo (Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, COGNOME), di interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali (Sez. 3, n. 3943 del 17/12/2014, COGNOME), di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali (Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, COGNOME; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, COGNOME), di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, prevista dall’art. 258 comma 15 del d. Igs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee (Sez. 3, n. 6107 del 17/01/2014, COGNOME), di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali (Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009, COGNOME)».
Il principio è stato successivamente ribadito anche da Sez. 3, n. 3598 del 23/10/2018, dep. 2019, Fortuna, n.m..
Tale prova inoltre, che grava sull’interessato, non può essere fornita (Sez. 3, n. 41607 del 6/07/2017, COGNOME, n.m.) mediante mera testimonianza, atteso che l’art. 184-bis D.Igs. 152/06 richiede «condizioni specifiche che devono essere adeguatamente documentate anche e soprattutto sotto il profilo prettamente tecnico, involgendo, come è noto, le caratteristiche del ciclo di produzione, il successivo reimpiego, eventuali successivi trattamenti, la presenza di caratteristiche atte a soddisfare, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguar
prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e l’assenza di impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana», e che «incombe sull’interessato, anche successivamente alla modifica dell’art. 183, comma 1, lett. p), l’onere di fornire la prova della destinazione de materiale ad ulteriore utilizzo, con certezza e non come mera eventualità».
Prova che il ricorrente, peraltro, non ha fornito in alcun modo.
Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi infondato anche il profilo di doglianza relativo all’assenza del periculum in mora, che il ricorrente ha ricollegato esclusivamente alla assenza del fumus commissi delicti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30/05/2024.