Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27510 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27510 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/12/2023 del TRIB. LIBERTA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D’AQUINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza impugnata (depositata in data 8 gennaio 2024), il Tribunale del riesame d Milano ha rigettato l’impugnazione avverso l’ordinanza del giudice per le indagini prelimin presso il Tribunale di Milano, in data 05/12/2023, che aveva applicato nei confronti di NOME la misura cautelare della custodia in carcere, siccome gravemente indiziato di una molteplicità di furti aggravati in appartamento, consumati e tentati, oltre che di riciclagg complessivi n. 12 fatti compendiati in altrettante provvisorie imputazioni).
Ricorre per cassazione l’indagato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME, che svolge quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo è denunciata inosservanza dell’art. 309 comma quinto, cod. proc. pen. dolendosi della omessa trasmissione al Tribunale del riesame degli allegati 5 e 7 (DVD contenenti conversazioni rilevanti e relativi brogliacci), atti definiti fondamentali ai fini dell dell’ordinanza cautelare, la cui mancata trasmissione è sanzionata con la inefficacia della misu cautelare. Chiarisce il ricorrente che, nel rispetto dei 5 giorni prima dell’udienza, eran trasmessi i supporti fisici dei file informatici, ma non la chiave di accesso, fornita solo successivamente, il 14 dicembre 2023 (rispetto alla udienza camerale che si è tenuta i 18.12.2023), quindi, tardivamente.
Con il secondo motivo è denunciata la inutilizzabilità dei risultati delle operaz intercettazione ambientale per mancanza di motivazione dei decreti di convalida del G.I.P., cui non sarebbero state esplicitate le ragioni della necessità di effettuare le captazio violazione del combinato disposto di cui agli artt. 267 – 271 cod. proc. pen. In particol dedotta la inutilizzabilità patologica dei risultati delle intercettazioni ambientali di cui 2205/23 e 2566/23, dal momento che il G.I.P. avrebbe giustificato il provvedimento con mere clausole di stile.
3.11 terzo motivo denuncia l’inutilizzabilità dei dati del GPS installato sulle autovetture ut durante i furti, per mancanza dei decreti autorizzativi e dei verbali di acquisizio conservazione dei dati captati. In particolare, denuncia il ricorrente che le prove così acqui nell’ambito del procedimento penale, sia da considerarsi inutilizzabili, in quanto acquisite s le garanzie proprie di un documento informatico. Si denuncia, inoltre, che nell’inca processuale mancherebbero il decreto del 4 ottobre 2023 di autorizzazione delle operazioni tecniche di monitoraggio a mezzo di sistema di glocalizzazione satellitare GPS relativi all’A 53, che il verbale di polizia giudiziaria attestante le modalità di installazione del GPS su autovettura, e le modalità di estrapolazione dei dati.
Il quarto motivo denuncia la inutilizzabilità delle videoriprese, eseguite di iniziati polizia giudiziaria, dei box auto, ove erano custoditi i mezzi utilizzati per commettere i trattandosi di pertinenze di abitazioni private, utilizzati come parcheggi interrati, cosicchè attività avrebbe dovuto essere autorizzata con provvedimento dell’A.G..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non è fondato e va rigettato.
Non ha pregio il primo motivo, con il quale è denunciata violazione dei commi 5 e 10 dell’a 309 cod. proc. pen., in ragione della mancata tempestiva trasmissione al Tribunale del riesame di alcuni atti, giacchè detta doglianza è stata correttamente risolta dalla ordinanza impugna in pertinente applicazione del principio enunciato da questa Corte, per il quale la trasmiss incompleta o difettosa degli atti non equivale alla mancata trasmissione.
2.1. La giurisprudenza di legittimità, che ha esaminato, in più occasioni, le conseguenze de mancata trasmissione, da parte del P.M., di atti di varia natura al Tribunale per il riesa pervenuta all’affermazione che, in tema di riesame di misure coercitive, la perdita di effic della misura, di cui al comma decimo dell’art. 309 cod. proc. pen., consegue solo in caso mancata trasmissione, in violazione del comma quinto dell’art. 309 del medesimo codice, di “tutt gli atti” presentati al giudice con la richiesta di applicazione della misura, mentre, qua tribunale del riesame perviene solo parte degli atti, tale organo ha il dovere di valutare trasmessi e, se li ritiene insufficienti ai fini della giustificazione dell’adozione della mi annullare l’ordinanza impugnata, con conseguente liberazione dell’imputato (Sezioni Unite: n. 21 del 1997 Rv. 206955; n. 4501 del 1998 Rv. 210069; n. 4498 del 1998, Rv. 210828; n. 6231 del 2000 Rv. 216242, n. 8114 del 2006 Rv. 233530).
2.2. Nel caso in esame, come emerge dalla stessa deduzione difensiva,, non ci si trova di front a una omessa trasmissione di atti, ma, in realtà, neppure ad una parziale trasmissione di at perché, per quanto dedotto, i supporti sui quali erano riversati i files (numerati come allegati 5 e 7) erano stati rimessi al Riesame, mancando solo il deposito delle password necessarie per la apertura dei documenti informatici, le quali sono state trasmesse quattro giorni prima del udienza, verosimilmente, in seguito alla sollecitazione ad integrare la documentazione da part del tribunale (Cass. Sez. 5 n. 39013/2018). Inoltre, come efficacemente rilevato nella ordinan impugnata, dopo la trasmissione delle password, la difesa ( benché a conoscenza dell’avvenuto deposito delle password) non ha chiesto al P.M. l’accesso agli atti e l’estrazione di copia d stessi, e neppure un rinvio dell’udienza finalizzato a un compiuto esame di tali atti.
2.3. Correttamente, il provvedimento impugnato ha escluso la perdita di efficacia della misur ai sensi dell’art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., in ragione della trasmissione al Tribu del riesame dell’intera documentazione informatica posta a disposizione del Giudice per le indagini preliminari e da questi utilizzata per la decisione della domanda cautelare, benchè n immediatamente leggibile (Sez. 5, n. 39013 del 27/06/2018, Rv. 273879), come è stato affermato in una fattispecie analoga, che ha escluso la perdita di efficacia della misura, ai dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., qualora la copia di uno degli atti, compreso nell’in di quelli che la cancelleria del tribunale del riesame attesta come ricevuti a segui “caricamento” nel sistema cd. TIAP da parte del pubblico ministero, risulti non reperito o n leggibile, derivando, appunto, tale inefficacia dalla sola “mancata” trasmissione e non anc dalla trasmissione “difettosa” (Cass. pen. Sez. Il Sent., 20/10/2021, n. 37780 (rv. 282201-01 2.4.E’ opportuno anche osservare che, nella specie, l’ordinanza impugnata non ha utilizzato documenti informatici in questione, ma solo l’informativa di polizia giudiziaria, con riferime
cd. brogliacci, senza che possa ritenersi che l’omesso deposito, in sede di riesame, del cosiddetto “brogliaccio” di ascolto e dei “files” audio delle registrazioni di conversazioni ogg intercettazione sia sanzionato da nullità o inutilizzabilità, dovendosi, piuttosto, r sufficiente la trasmissione, da parte del P.M., di una documentazione anche sommaria ed informale, che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti polizia giudiziaria, fatto salvo l’obbligo del Tribunale di fornire congrua motivazione in ordi difformità specificamente indicate dalla parte fra i testi delle conversazioni telefoniche rich negli atti e quelli risultanti dall’ascolto in forma privata dei relativi “ffies” audio” ( Sez. 6, n. 22570 del 11/04/2017, Rv. 27003).
2.5. Infine, deve osservarsi che il Tribunale del riesame ha ben chiarito come, in realtà, n sia stata alcuna attività difensiva volta a rappresentare concretamente quale sia stat pregiudizio per la difesa correlat t e alla tardiva trasmissione della password di accesso, comunque avvenuta quattro giorni prima dell’udienza. Ciò che integra un’altra ragione per riten l’eccezione difensiva infondata, giacchè è affermazione costante che l’effetto caducatorio, anch quando vi sia una omissione effettiva (e non si tratti di mera incompletezza o illeggib dell’atto) non è automatico, ma soggetto alla cd. prova di resistenza (l’inosservanza de disposizione di cui all’art. 309, 5 0 co. ha effetti invalidanti e caducatori solo quando gli element di prova di cui sia omessa la trasmissione siano idonei ad assumere in concreto una specifica rilevanza probatoria in favore dell’impugnante già secondo S.U., 29.5.2008, Rv. 239699). Prova di resistenza che, nella specie, è mancata da parte della difesa ricorrente.
3. Il secondo motivo, concernente l’omessa motivazione dei decreti autorizzativi di alcun intercettazioni, è inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente non ha allegato di cui chiede la inutilizzabilità, né ha reso altrimenti accessibili alla cognizione di questo di legittimità, i decreti autorizzativi, in relazione ai quali lamenta il vizio di mo documenti il cui accesso diretto è precluso al giudice di legittimità, essendo stato eccepit definitiva, non tanto un “error in procedendo”, quanto piuttosto la mancanza di adeguata motivazione (Sez. u., 31.10.2001, n. 42792, Rv. 220092; sez. 1, 17/01/2011, n, 5833; sez. 6, 08/07/2010, n. 29263, Rv. 248192; sez. 6^, 31765 del 08/07/2009).
3.1. In base al principio di autosufficienza del ricorso, in tema di ricorso per cassazione, la che deduca la nullità/inutilizzabilità di un atto processuale che non fa parte del fasc trasmesso al giudice di legittimità, ha l’onere di indicare ed allegare al ricorso gli atti l’eccezione si fonda (Cass., sez. un., 16/07/2009, n. 39061 Rv. 244329; conf. da ultimo Sez. 6 n. 37074 del 01/10/2020, Rv. 28055101), principio affermato anche in tema di intercettazioni: qualora in sede di legittimità venga eccepita l’inutilizzabilità dei relativ è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificame l’atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato, a cui si accompagna l’ulteriore onere di cu produzione dell’atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale curando che l’atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in cop
(Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017 (dep. 2018 ) Rv. 273261, Sez. U, n, 45189 del 17/11/2004, Rv. 22924501).
3.2. Ulteriore ragione di inammissibilità dei relativi motivi di ricorso, va individuata, altr circostanza – debitamente evidenziata nella gravata sentenza – che, come da tempo, affermato da un orientamento assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità e condiviso da Collegio, poiché la sanzione di inutilizzabilità degli esiti dell’intercettazione di convers comunicazioni disposta in via d’urgenza con decreto del pubblico ministero è prevista dall’a 267 cod. proc. pen. solo nel caso di mancata convalida da parte del giudice per le indagi preliminari, intervenuta tale convalida, resta sanato ogni vizio formale del provvedimento pubblico ministero, ivi compresa la mancanza del requisito dell’urgenza (Sez. 2, 22/11/1994, n 2533, Rv. 200986; Sez. 1, 22.4.2004, n. 23512, Rv. 228245; Sez. 6, 1.6.7.2009, n. 35930, Rv. 244872; Sez. 5, 16.3.2010, n. 16285, Rv. 247266).
Non ha alcun pregio il terzo motivo di ricorso, concernente Vinutilizzabilità dei dati de installato, che, oltre a risultare del tutto generico nelle allegazioni, in violazione del p autosufficienza del ricorso, risulta a-specifico anche nella sua formulazione delle censure, confusa sovrapposizione di questioni, peraltro articolate con deduzioni astratte, ometten anche di esplicitare in quali termini la modalità di estrazione dei dati effettuata in concr caso di specie, dalla polizia giudiziaria, abbia alterato o, comunque, in qualche mo compromesso la genuinità dei dati catturati a mezzo del sistema di controllo a distanza RAGIONE_SOCIALE
4.1. Dunque, in sintesi, va ricordato che l’attività di indagine volta a seguire i movimenti soggetto e a localizzarlo, controllando a distanza la sua presenza in un dato luogo in determinato momento attraverso il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS) costituisce una forma di pedinarnento eseguita con strumenti tecnologici, non assimilabile alcun modo all’attività di intercettazione prevista dagli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen. non necessita, quindi, di alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice per le inda preliminari poiché, costituendo mezzo atipico di ricerca della prova, rientra nella compete della polizia giudizia
(Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013 Rv. 255542,conf.Sez. 2 n. 23172 de/ 04/04/2019 Rv. 2769 6602; Sez. 4 n. 21856 del 21/04/2022, Rv. 28338601). La mancanza di decreti di autorizzazione dell’autorità giudiziaria non integra alcuna nullità né i risultati del investigativa sono inutilizzabili.
4.2. Quanto alla deduzione incentrata sulla mancata indicazione delle modalità esecutive relativ alka captazione dei dati mediante GPS e alla conservazione dei dati captati, la giurisprudenza è già occupata della situazione dedotta con il ricorso, affermando, in tema di intercetta ambientali, che le operazioni di collocazione e disinstallazione del materiale tecnico necessa per eseguire le captazioni costituiscono atti materiali rimessi alla contingente valutazione polizia giudiziaria, e che l’omessa documentazione delle operazioni svolte dalla polizia giudizi non dà luogo ad alcuna nullità o inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni a
(Sez. 6, n. 39403 del 23/06/2017, Rv. 2709419). Con specifico riferimento alla attività d localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS), si è anc precisato che l’assenza del supporto informatico contenente l’originale dei tracciati non in l’attendibilità probatoria dei dati concernenti le coordinate degli spostamenti di una person territorio segnalate dal sistema e trasfusi nelle annotazioni e nelle relazioni di ser Sez. 4, n. 48279 del 27/11/2012, Rv. 253954).
4.3. Viene in rilievo, ancora una volta, ai fini della dedotta inutiliz2:abilità dei dat attraverso il c.d. pedinamento satellitare, il consolidato principio della giurisprude legittimità, affermato anche dalle Sezioni Unite, per cui, in tema di ricorso per cassazion onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare quelli specifi affetti dal vizio, il quale deve essere adeguatamente descritto ai fini della specificità del e chiarirne, altresì, la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, ai fin cosiddetta “prova di resistenza”, sì da potersene inferire la decisività in riferime provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243416; Sez. 6 n. 1219 del 12/11/2019 (dep. 2020 ) Rv. 278123). Ai fini della dedotta inutilizzabilità, cioè, l deducente avrebbe dovuto chiarire in che modo le modalità di acquisizione e conservazione dei dati catturati mediante il pedinamento satellitare avrebbero compromesso la genuinità del dato 4.4. Del tutto inconferente si rivela il ( generico) riferimento al Codice dell’amministr digitale, che attiene alle modalità di conservazione interna dei documenti informatici da pa delle RAGIONE_SOCIALE, né può assumere rilievo la previsione di cui all’art. 254 bis cod. proc. pen., modalità di estrazione di dati informatici acquisiti presso privati ( fornitori di servizi i telematici e di telecomunicazioni), qui vertendosi in una attività investigativa della giudiziaria, che ha proceduto alla installazione del GPS.
Non coglie nel segno neppure il quarto motivo, concernente l’inutiliz2:abilità delle videorip dei box auto ove erano custoditi i mezzi utilizzati per commettere i reati.
5.1. Secondo oramai consolidato insegnamento di questa Corte, le videoregistrazioni in luoghi pubblici, ovvero aperti o esposti al pubblico, eseguite dalla polizia giudiziaria vanno incluse categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall’art. 189 cod. proc. pen
5.2. Quanto a quelle eseguite, invece, all’interno del domicilio, è necessario distinguer oggetto della captazione siano comportamenti comunicativi o non comunicativi: mentre nel primo caso, la disciplina applicabile è quella dettata dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pe secondo, le operazioni di videoregistrazione non possono essere eseguite, in quanto lesive dell’art. 14 Cost.. Ne consegue che è vietata la loro acquisizione ed utilizzazione e, in qu prova illecita, non può trovare applicazione la disciplina dettata dal citato art. 189 del co rito (Sez. Un., n. 26795 del 28 marzo 2006, Prisco, Rv. 234267-234270).
5.3. Dirimente è la questione se i locali nei quali sono state svolte le videoriprese possa meno essere qualificati come domicilio, giacchè dalla stessa dipende sia la rilevanza o meno dell natura dei comportamenti captati, sia quella della eventuale necessità che gli atti investig venissero compiuti seguendo la procedura delle intercettazioni.
5.4. ponendosi nell’ottica ermeneutica richiamata, va osservato che, nel caso di speci l’ordinanza impugnata ha chiarito che le riprese interessavano il corsello, parte comune accesso, e non l’interno del box; sembra, cioè, evincersi che la telecamera fosse stata installata, dalla polizia giudiziaria, su un luogo aperto al pubblico o accessibile al pubblico. Se così è, escludersi che i locali oggetto delle captazioni di cui si discute nel presente procedimento possa essere equiparati ad un vero e proprio domicilio o intesi quali pertinenze di esso.
5.5. E infatti, come già evidenziato nella sopra ricordata pronunzia delle Sezioni Unite, il con di domicilio non può essere esteso fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza. Non c’è dubbio che il concetto di domicilio individ rapporto tra la persona e un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in m anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli, quindi, la riservat In altre parole, la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limita sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive. Il luogo de nell’ordinanza non sembra assumere tali connotazioni, proprio perché le videoriprese hanno avuto a oggetto la rampa comune di accesso ai box, e non l’interno degli stessi, atKso che il Tribunale del riesame ha fatto esplicito riferimento al “corsello”, che è, appunto, il corri accesso ai box ( pg. 10 dell’ordinanza).
5.6. Sotto altro profilo, va anche ricordato che il giudice delle leggi, nell’occuparsi di que (cfr. Corte Cost. n. 135/2002, ma soprattutto n. 149/2008), ha avuto modo di precisare come, affinché sussista la tutela di cui all’art. 14 Cost., non basta che un certo comportamento attin alla sfera personale venga tenuto in luoghi di privata dimora; ma occorre, altresì, che e avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi. Per contro, se l’a – pur svolgendosi in luoghi di privata dimora – può essere liberamente osservata dagli estran senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può accampare una pret alla riservatezza e le videoregistrazioni a fini investigativi soggiacciono al medesimo re valevole per le riprese visive in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In una simile ipotesi secondo la Corte Costituzionale, le videoregistrazioni non differiscono dalla documentazione filmata di un’operazione di osservazione o di appostamento, che ufficiali o agenti di pol giudiziaria potrebbero compiere collocandosi, di persona, al di fuori del domicilio del sogg bersaglio. Viene in conto cioè, quale criterio dirimente, quello della visibilità non protett luogo, che lo caratterizza per l’appunto come luogo esposto al pubblico (Sez. 5, n. 11419 del 17/11/2015 (dep. 2016 ) Rv. 266372).
5.7. Il principio di diritto a cui fare riferimento è, allora, quello secondo cui sono utilizzab previo provvedimento autorizzativo del giudice, le videoriprese effettuate dalla polizia giudiz all’interno di un garage condominiale, pur se con accesso delimitato da cancello con dispositi di apertura in uso ai soli condomini, in quanto non costituente luogo di privata dimora (Sez. 2 n. 33580 del 06/07/2023, Rv. 285126). Il Tribunale distrettuale si è uniformato a tale arres peraltro conforme a precedenti pronunce di legittimità afferenti a videoriprese effettuate d polizia giudiziaria all’interno dell’atrio e del vano scale di un immobile comune a più abitaz
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(Sez. 6, n. 5253 del 13/11/2019, deo. 2020, Rv. 278342) o nelle scale condominiali e nei relati pianerottoli (Sez. 5, n. 34151 del 30/05/2017, Rv. 270679), non trattandosi di zone ch assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi essendo destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti (in senso conforme, da ultimo v. Sez. 6, n. 39570 del 20/09/2022, Quinci, non mass.).
5.8. Giova aggiungere, quale ulteriore elemento di infondatezza del ricorso, che, anche in quest caso, il ricorso non si preoccupa di adempiere all’onere di fornire la prova di resistenza sottrazione dei dati provenienti dalla telecamera installata nei luoghi in questione.
Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
6.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, de disporsi – ai sensi dell’art. 94 comma iter delle disposizioni di attuazione del codice di proc penale – che copia della ordinanza sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario l’indagato si trova ristretto, per i provvedimenti stabiliti dal comma ibis del citato art.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda al cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, addì 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore