Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32179 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32179 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/03/2023 del TRIBUNALE DI NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
uditi il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché l’avvocato NOME COGNOME che, nell’interesse di NOME COGNOME, ha insistito nell’accoglimento del ricorso; GLYPH
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 1 marzo 2023 il Tribunale di Napoli, all’esito dell’appello interposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del 10 gennaio 2023 del G.i.p. del Tribunale di Benevento, ha applicato a NOME COGNOME il divieto di esercitare la professione forense per la durata di un anno in relazione al delitto di associazione per delinquere nonché a più ipotesi di falso in atto pubblico dotato di fede privilegiata consumato (una) e tentato (sette; cfr. incolpazioni di cui ai capi 1, 11 e 12).
In sintesi, l’indagata – per l’appunto, esercente la professione forense – è stata ritenuta gravemente indiziata di essersi associata con altri per la commissione di delitti contro la fede pubblica nonché per aver presentato numerosi ricorsi per decreto ingiuntivo presso diversi uffici del giudice di pace volti ad ottenere la consegna dei contratti di attivazione delle utenze da parte di compagnie telefoniche, falsamente attestando il rilascio delle necessarie procure da parte RAGIONE_SOCIALE ignari soggetti per cui agiva, così inducendo in errore o compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore l’Organo giudicante.
Avverso il provvedimento collegiale il difensore dell’indagata (avvocato NOME AVV_NOTAIO) ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo sub specie dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. nonché richiamando gli artt. 273 e 274 dello stesso codice – ha denunciato la mancanza, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione, adducendo che: il Collegio di seconda istanza non avrebbe considerato gli elementi esposti nella memoria difensiva presentata in udienza volti ottenere la conferma dell’ordinanza di rigetto resa dal G.i.p. e a confutare la sussistenza delle esigenze cautelari nonché volti a perorare un’alternativa lettura del compendio in atti, provvedendo in contrasto con i princìpi posti dalla giurisprudenza a proposito della sussistenza dell’attuale pericolo di reiterazione del reato (che richiederebbe la certezza o l’elevata probabilità che si presenti l’occasione del delitto e che l’indagato tornerà a delinquere: cfr. Sez. 3, n. 37807/2015) ed argomentando con clausole di stile e senza nulla esporre in ordine al prospettato svolgimento da parte dell’indagata di un’attività di lavoro subordiNOME (valorizzando invece il mero dato della sua permanente iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE, di per sé insufficiente). Inoltre, il Tribunale – in mani patentemente erronea alla luce del compendio in atti – avrebbe qualificato la COGNOME partecipe dell’associazione in incolpazione (in virtù di flebili contatt telefonici con la coindagata NOME COGNOME); e non avrebbe argomentato neppure sull’adeguatezza della misura applicata. (
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2.1.2. Con il secondo motivo sub specie del vizio di motivazione – è stata prospettata la violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., denunciando la nullità dell’ordinanza impugnata in quanto la sua motivazione sarebbe difforme dal disposto della norma appena richiamata con riguardo alla prognosi di pericolosità dell’indagata, non essendo sufficiente l’iscrizione della RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE ed avendo il Tribunale erroneamente posto a fondamento della sussistenza delle esigenze cautelari i medesimi elementi sulla scorta dei quali ha ritenuto i gravi indizi di colpevolezza.
Il difensore dell’imputata ha presentato memoria con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso
La trattazione del procedimento, già differita per impedimento del Consigliere relatore nonché per legittimo impedimento del difensore, è stata altresì rinviata in attesa della pronuncia della Sezioni Unite sulla questione dell’utilizzabilità delle intercettazioni, oggetto di rimessione con ordinanza in data 14 novembre 2023 resa provvedendo sulle impugnazioni dei coindagati dell’odierna ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che, in tema di intercettazioni, l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE esiti delle operazioni captative – per quel che qui rileva – può essere rilevata d’ufficio anche dal giudice di legittimità ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 22808 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279566 – 01; Sez. 4, n. 47803 del 09/10/2018, COGNOME., Rv. 274034 – 01; cfr. pure Sez. 3, n. 32866 del 29/04/2021, COGNOME, Rv. 281880 – 02).
2 Nel caso in esame, per l’appunto, pur in difetto . N r – ( GLYPH ricorso sul punto, a fronte delle censure difensive relative anche all’apprezzamento del compendio indiziario, inerenti proprio agli elementi tratti dai dialoghi captati, è consentito il rilievo officioso dell’inutilizzabilità di essi.
1.1. Come già esposto, con ordinanza n. 46832 del 14/11/2023, questa Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite i ricorsi presentati dai coindagati della COGNOME (segnatamente, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), cui pure il Tribunale di Napoli, con la medesima ordinanza qui impugnata, aveva applicato una misura cautelare personale, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, per il delitto di associazione per delinquere nonché per più ipotesi di falso in atto pubblico dotato di fede privilegiata.
Costoro, infatti, hanno eccepito l’inutilizzabilità delle conversazioni intercettate poste a sostegno della statuizione del Tribunale; e questa Corte ha ravvisato la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in relazione alla seguente questione:
«Se la disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all’art. 270, comma 1, cod. proc. pen. – nel testo introdotto dal decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 ed anteriore al decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 -, operi soltanto nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le captazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ovvero nel caso in cui solo quest’ultimo sia stato iscritto dopo tale data».
La soluzione di tale questione, data l’identità del compendio intercettivo, viene in rilievo pure per il ricorso qui in esame. In ordine ad essa, l’Alto consesso ha chiarito che «la suddetta disciplina opera nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020» (cfr. informazione provvisoria n. 7 del 18 aprile 2024).
1.2. Ciò posto, come pure rilevato nella richiamata ordinanza di rimessione, risulta dal provvedimento impugNOME e da quello del G.i.p. nonché dagli atti disponibili (cui questa Corte può accedere alla luce del vizio processuale dedotto: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01) che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ha dapprima instaurato il procedimento n. 5995/2018 R.G.N.R., a seguito della denuncia sporta da NOME COGNOME per più reati commessi in suo pregiudizio (contro il patrimonio, la libertà morale, l’incolumità individuale, oltre che in materia di armi, perpetrati fino al 6 novembre 2018): in particolare, è stata disposta l’intercettazione delle conversazioni dalla stessa intrattenute in relazione al delitto di tentata estorsione di cui sarebbe stata vittima (ad opera di alcuni suoi ex dipendenti e altri soggetti a loro collegati). A seguito di quanto rassegNOME dai Carabinieri di Montesarchio nell’informativa del 23 luglio 2020 (presentata in data 27 luglio 2020), che compendiava l’attività investigativa svolta, il Pubblico ministero, con provvedimento del 25 agosto 2021, ha disposto la formazione di un nuovo fascicolo a carico di ignoti, contraddistinto dal n. 3648/2012 R.G.N.R. (cui è stato riunito il procedimento n. 6411/2011 R.G.N.R.), cui ha fatto seguito l’instaurazione del procedimento n. 5294/2021 R.G.N.R. a carico di noti (anzitutto, di NOME COGNOME), nel quale in particolare si è proceduto nei confronti dei ricorrenti per il delitto di associazione per delinquere, iscritto nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. il 28 marzo 2022 (a seguito del
deposito di un’informativa in data 5 marzo 2022). In quest’ultimo procedimento è stato acquisito l’esito delle intercettazioni disposte giusta decreti RIT nn. 9, 10 e 11/2019, disposto nel procedimento proc. n. 5995/2018 R.G.N.R.
Consta, dunque, che le intercettazioni sono state disposte ed eseguite in quest’ultimo procedimento anteriormente all’instaurazione del diverso procedimento (come esposto, iscritto dapprima a carico di ignoti il 25 agosto 2021) nel quale poi sono transitate, nonché anteriormente al 31 agosto 2020 (come riportato nell’ordinanza impugnata). E il Tribunale ha espressamente affermato l’indispensabilità di esse al fine di accertare il delitto di associazione per delinquere ipotizzato dal Pubblico ministero (quale unico strumento per acclarare i rapporti tra i soggetti coinvolti nell’attività di presentazione dei ricors per decreto ingiuntivo all’insaputa dei ricorrenti); inoltre, proprio sull’esito di ta captazioni, aderendo alla prospettazione del Pubblico ministero (cfr. pp. 9 s. e spec. p. 26 s. dell’ordinanza impugnata) il Collegio dell’appello cautelare ha fondato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della COGNOME del delitto di associazione per delinquere, così palesandone la rilevanza rispetto all’accertamento dello stesso reato, valorizzandone il contenuti anche allorché ha richiamato le sommarie informazioni testimoniali relative ai reati fine attribuiti alla ricorrente (cfr. spec. p. 28). Infine, proprio valorizzando l sussistenza – nella predetta ottica indiziaria – del medesimo reato, il medesimo Collegio ha ravvisato le esigenze cautelari a carico dei ricorrenti, compresa la COGNOME (cfr. pp. 35 s.).
Tuttavia, alla luce di quanto ritenuto dalle Sezioni Unite, tali intercettazioni – poiché disposte ed eseguite in un procedimento iscritto anteriormente al 31 agosto 2020 – non sono utilizzabili.
Il che impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli che valuterà la sussistenza o meno dei presupposti applicativi della misura cautelare disposta nei confronti della ricorrente, pur in mancanza RAGIONE_SOCIALE elementi tratti dalle intercettazioni.
Ciò posto, in ordine alle censure sollevate con il ricorso (da ritenersi nel resto assorbite), mette conto solo evidenziare la manifesta infondatezza della prospettazione difensiva (cfr. secondo motivo) nella parte in cui ha dedotto la nullità del provvedimento impugNOME a cagione del difetto di autonoma valutazione da parte del Tribunale (in particolare, delle esigenze cautelari), bastando osservare che «tale requisito è previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante» (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020 – dep. 2021, Galletta, Rv. 280603 – 01, che in
motivazione ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall’ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente; cfr. pure Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, COGNOME, Rv. 276066 – 01, in motivazione).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. reA” Così deciso il 155120 de