Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24734 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24734 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso del Procuratore della Repubblica di Napoli nel procedimento nei confronti di:
NOME, nata a Marsala il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Dinami il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 22/09/2023
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; sentiti i difensori degli indagati, AVV_NOTAIO NOME COGNOME per COGNOME NOME, Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per COGNOME NOME, AVV_NOTAIO
NOME COGNOME per COGNOME NOME, che hanno chiesto che il ricorso del PM venga dichiarato inammissibile o rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica di Napoli ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 14 settembre 2023 (motivazione depositata il successivo 22 settembre) con la quale è stato rigettato l’appello del Pubblico ministero nei confronti dell’ordinanza del Gip che aveva respinto la richiesta di applicazione delle misure cautelari degli arresti domiciliari, nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, e del divieto di dimora nel Comune di Roma, nei confronti di COGNOME NOME, tutti indagati in relazione all’addebito provvisorio di cui agli artt. 110, 319 e 321 cod. pen.
Il Tribunale dell’appello cautelare ha ritenuto non utilizzabili le intercettazioni – poste a base della richiesta del Pubblico ministero di applicazione agli indagati delle misure coercitive sopra indicate – in quanto disposte in diverso procedimento; ciò, ha argomentato, perché la disciplina “estensiva” di cui all’art. 270, comma 1, cod. proc. pen.. introdotta dall’art. 2 del d.l. n. 161 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla I.n. 137 del 2020, presuppone che tanto il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni quanto quello nel quale le stesse vengono utilizzate siano stati iscritti successivamente alla data del 31 agosto 2020 (nella specie il procedimento a quo, instaurato presso la Procura di Catanzaro, risultava iscritto prima di tale data, e tra le due contestazioni non sussiste connessione ex art. 12 cod. proc. pen.). Ciò premesso, il Tribunale di Napoli ha evidenziato che, una volta espunto dalla piattaforma indiziaria il materiale relativo alle intercettazioni, i residui elementi risultavano non idonei a dimostrarne l’adeguata consistenza ai fini cautelari.
Avverso detta ordinanza il Procuratore di Napoli ha proposto ricorso, nel quale vengono dedotti due motivi.
Con il primo motivo si eccepisce che il Tribunale del riesame ha aderito a un orientamento della giurisprudenza di legittimità, mentre un altro indirizzo ermeneutico, indicato come maggiormente condivisibile, ha evidenziato come la disciplina introdotta dal d.l. n. 161 non presuppone che entrambi i procedimenti siano successivi alla sua entrata in vigore ma che ciò è richiesto per il solo procedimento ad quer n.
Con il secondo motivo si censura l’ordinanza dell’appello cautelare in quanto essa ha erroneamente ritenuto che dalla eventuale inutilizzabilità delle
intercettazioni derivasse la carenza indiziaria, mentre alla luce del restante compendio degli atti investigativi sussistevano comunque i presupposti per l’applicazione delle richieste misure cautelari.
All’udienza del 25 gennaio 2024 questa Corte, sentite le parti, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione problematica oggetto del primo motivo del ricorso. Si è quindi pervenuti all’odierna udienza, all’esito della quale Procuratore generale e Difensori degli indagati hanno concluso nei termini sopra riportati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo di ricorso, la questione controversa è stata risolta all’udienza del 18 aprile 2024 dalle Sezioni Unite che, convalidando l’orientamento al quale ha aderito l’ordinanza impugnata, hanno – come precisato dall’informazione provvisoria – deciso nel senso che «la suddetta disciplina opera nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020». Pertanto, corretta risulta la decisione del Tribunale dell’appello cautelare circa la non utilizzabilità delle intercettazioni disposte nel diverso procedimento penale.
Anche il secondo motivo è infondato. L’ordinanza impugnata ha motivato, in modo non illogico, circa l’inidoneità della piattaforma indiziaria – una volta eliminate da essa le intercettazioni, non utilizzabili – ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. A tal fine, (p. 19 s.) ha rilevato che «appare palmare come l’inutilizzabilità del compendio indiziario refluente dalle captazioni operate dalla Procura di Catanzaro costituisce, almeno allo stato e nella presente fase processuale, un grave vulnus rispetto alla possibilità di individuare a carico degli indagati un grave quadro indiziario», evidenziando che, in riferimento ai diversi addebiti cautelari, «le attività info-investigative svolte e i diversi elementi indiziar aliunde emersi … rendono più che ardua la ricostruzione dei rapporti corruttivi e la disamina in ordine alla configurabilità delle ipotesi contestate, in gran parte ricollegate ai rapporti personali e professionali ed alle reciproche cointeressenze», rapporti che, non potendo contare sulle conversazioni intercettate, rimangono non chiari e comunque non adeguatamente dimostrativi della natura illecita delle condotte ipotizzate, indicando poi, a titolo esemplificativo, come solo dal contenuto
delle intercettazioni – non utilizzabili – emergano elementi in ordine alla causale delle relazioni tra COGNOME e la COGNOME.
3.1. A fronte di detta motivazione, il Pubblico ministero ricorrente si è limitato a contestare la correttezza delle conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale dell’appello cautelare, muovendo critiche che risultano generiche (non venendo indicato in modo specifico, illustrandone la valenza indiziaria rilevante in senso di “gravità”, gli ulteriori elementi che potrebbero comunque sorreggere i provvedimenti cautelari, ma limitandosi il ricorso a fare rinvio al contenuto di memorie depositate al Tribunale del riesame); di tal che, come evidenziato dal PG nella requisitoria scritta inviata in vista dell’udienza dello scorso 25 gennaio, la censura sul punto finisce per manifestare un inammissibile dissenso valutativo e sollecitare valutazioni di merito che sono precluse in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 7 maggio 2024
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