L’utilizzabilità della querela nel processo penale
L’utilizzabilità della querela come elemento di prova è un tema che spesso genera confusione tra i non addetti ai lavori. In linea generale, la querela nasce come una condizione di procedibilità, ovvero l’atto necessario affinché lo Stato possa punire determinati reati. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito i confini entro i quali questo documento può entrare a far parte del materiale probatorio utilizzato dal giudice per emettere una sentenza.
Il caso in esame e i motivi del ricorso
Un cittadino straniero è stato condannato nei primi due gradi di giudizio. Contro la sentenza della Corte d’appello, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due punti principali. Il primo riguardava proprio l’utilizzabilità della querela per finalità probatorie, sostenendo che tale atto non potesse essere usato per dimostrare la colpevolezza. Il secondo motivo, invece, contestava la ricostruzione dei fatti e la motivazione della sentenza di condanna, ritenendola non corretta.
La conferma della testimonianza in aula
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Per quanto riguarda il primo punto, i giudici hanno ribadito che, sebbene la querela sia inserita nel fascicolo principalmente per la procedibilità, essa assume valore quando il suo contenuto viene confermato dalla vittima durante l’esame testimoniale. Nel caso specifico, la persona offesa non solo aveva confermato quanto scritto nell’atto iniziale, ma aveva arricchito il racconto con ulteriori dettagli, rispondendo a tutte le domande poste durante il dibattimento. Questo passaggio trasforma la narrazione contenuta nella querela in una prova legittima e utilizzabile.
Il limite del sindacato di legittimità
Per quanto riguarda la contestazione della motivazione, la Cassazione ha ricordato che in sede di legittimità non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti. Il compito della Corte non è quello di rifare il processo, ma di verificare che il ragionamento del giudice di merito sia logico e coerente con le norme di legge. Poiché la sentenza impugnata aveva evidenziato chiaramente gli elementi di colpevolezza senza vizi logici, la contestazione della difesa è stata respinta.
le motivazioni
La decisione si fonda sulla consolidata giurisprudenza secondo cui la querela può essere legittimamente inserita nel fascicolo del dibattimento. Se la persona offesa depone oralmente e ribadisce il contenuto dell’atto, i giudici possono utilizzarlo per la formazione del convincimento sulla responsabilità dell’imputato. Inoltre, il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto non consentito poiché tentava di ottenere una ricostruzione alternativa dei fatti, operazione preclusa alla Corte di Cassazione.
le conclusioni
In conclusione, l’utilizzabilità della querela è garantita ogni qualvolta vi sia una conferma orale nel contraddittorio tra le parti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza delle doglianze presentate.
La querela può essere usata come prova in un processo?
Sì, sebbene nasca come condizione di procedibilità, la querela è utilizzabile ai fini della decisione se il suo contenuto viene confermato e approfondito dalla persona offesa durante la sua testimonianza in aula.
Cosa succede se si contesta la ricostruzione dei fatti davanti alla Cassazione?
Il ricorso viene generalmente dichiarato inammissibile, poiché la Cassazione verifica solo la correttezza giuridica e la logica della motivazione, senza poter riesaminare i fatti già accertati dai giudici di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma di denaro (in questo caso tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8380 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8380 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a (MAROCCO) il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d’appello di Ancona, dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta l’utilizzo delle querela per finalità probatorie Ł manifestamente infondato, perchØ in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui la querela può essere inserita nel fascicolo per il dibattimento ed Ł utilizzabile ai soli fini della procedibilità dell’azione penale( Sez. 5, n. 21665 del 16/02/2018, Rv. 273167);
che , nel caso di specie, il giudice di merito ha rilevato che, come da trascrizione in atti, la persona offesa, durante la deposizione, ha riproposto il contenuto della querela, arricchendolo con ulteriori dettagli e rispondendo alle domande che le sono state poste (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità, perchØ tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha evidenziato gli elementi da cui si desume la colpevolezza dell’imputato (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/02/2026
Ord. n. sez. 2611/2026
CC – 17/02/2026
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO