Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40323 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40323 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
uditi i difensori
AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO in difesa di RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
. RITENUTO IN FATT.0
L’odierno ricorrente NOME COGNOMECOGNOME titolare di impresa individuale addetta al rimozione dei veicoli in sosta vietata nel comune di Como, è stato oggetto di segnalazione da parte della polizia locale in relazione ad irregolarità riscontrate nell’espletamento del ser Ne sono seguite imputazioni con le quali gli è stato contestato di aver prestato abusivamente servizio di rimozione in favore di privati e di aver illecitamente chiesto ai proprietari dei asportati il pagamento del compenso dovuto per il servizio, con alcuni addebiti relativi ad ar private ed altri, invece, relativi ad un’area pubblica e ad un’area privata contigua, abusivame occupata dal privato NOME COGNOMECOGNOME coimputato nel frattempo dec:eduto.
All’esito di giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Como con sentenza in data 1/3/2021 ha ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 347 cod. pen. con riferimento agli epi rimozione su suolo pubblico cui al capi 1) e, con riferimento a rimozioni in un’area chiusa ambo i lati da due erogatori di carburante, di cui al capo 4), ricompresa quindi nell’ambit applicazione di cui all’art. 159 comma 2 lett. o) C.d.S. Il primo giudice ha escluso la bu fede del COGNOME circa la sussistenza di una proprietà privata su un’area evidentemente pubblic sulla base delle giustificazioni fornite dal ricorrente ai proprietari dei veicoli rimossi e che era giunto anche a chiedere a costoro la sottoscrizione di una liberatoria manoscritta momento, con la quale si impegnavano a non coltivare vie legali. Inoltre, veniva valorizzat anche l’anomalia degli accordi negoziali con lo COGNOME, abusivo occupante di aree private e gestore “in nero” di attività che presentava diverse anomalie (pag. 1 sentenza appello).
Il COGNOME è stato, così, riconosciuto colpevole del delitto di estorsione in relazione ai cui aveva usurpato prerogative latu sensu sanzionatorie, riconosciute in via esclusiva alla poli locale, alle quali aveva fatto seguito la richiesta di una somma di denaro per restituire i ve rimossi. Nei casi in cui il COGNOME aveva agito, invece, come operatore di diritto privato, i cui al capo 3) sono stati in massima parte (con eccezione di quelli ai danni delle pp.00. Bragh ed Hoxa) riqualificati ai sensi dell’art. 393 cod. pen. con declaratoria di non doversi proce per difetto di querela.
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 13/6/2022, decidendo sull’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE, ha solo parzialmente riformato la sentenza di primo grado i ordine al trattamento sanzionatorio, anche con il riconoscimento delle circostanze attenuant generiche, confermando il giudizio di penale responsabilità in ordine ai reati di usurpazione funzioni pubbliche e di estorsione oggetto di condanna in primo grado.
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso per Cassazione il COGNOME, affidandolo a due motivi di impugnazione:
3.1. GLYPH Quanto alle imputazioni di cui ai capi n. 1) e 4) (art. 347 c.p.), violazione di l e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 347 cod. perì. e 47 cod. pen., per essersi esc la buona fede del ricorrente, anche perché esperto del settore, in relazione al delitto di eser arbitrario di funzioni pubbliche – laddove erano stati rimossi autoveicoli senza alcuna richi da parte della polizia locale, bensì su mera richiesta di privati –, desumendo altre
consapevolezza del COGNOME di agire su aree pubbliche dalle modalità di riscossione delle somme richieste, con ingiusta ritenzione del veicolo interessato, circostanze che, di per sé, ad av del ricorrente non escluderebbero l’errore sul fatto, con conseguente erronea applicazione dell’art. 47 cod. pen. , così come l’attribuzione all’imputato di un elevato livello di esperie per sé non escluderebbe una condotta viziata da mera negligenza, imprudenza o imperizia.
3.2. Con riferimento ai capi 2), 3) e 5), violazione degli artt. 2756-2761 cod. civ. e cod. pen. per essersi fondato il giudizio di responsabilità per il delitto di estorsione desume l’ingiustizia del delitto vantato dalle modalità ingiuste con le quali lo stesso è stato ese tramite la ritenzione del veicolo, senza considerare che la rimozione del veicolo implica di sé il dovere di custodia dello stesso in capo a chi vi ha provveduto, sicchè legittimamente COGNOME avrebbe esercitato una forma di autotutela possessoria con ritenzione del veicolo i relazione al quale si è costituito il deposito.
Il COGNOME ha pertanto chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata o, i subordine, l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Con requisitoria scritta recante la data del 17/4/2023 il Procuratore Generale, nell persona del Sostituto NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa della parte civile Comune di Como, in persona del sindaco pro tempore, ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma statuizioni civili, e nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi addotti a sostegno del ricorso sono infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
Questa, peraltro, integrandosi a vicenda con la motivazione della pronuncia di primo grado, ha correttamente distinto la disciplina applicabile alle diverse ipotesi contestate al ricor sulla base della diversa natura delle aree interessate.
A fronte di imputazioni che hanno contestato al COGNOME l’esercizio abusivo di un servizio rimozione in favore di privati e l’aver illecitamente richiesto ai proprietari di veicoli as pagamento del compenso per il servizio, correttamente le sentenze di merito hanno diversamente qualificato la condotta del COGNOME in considerazione della natura dell’area su c operava, potendosi configurare un’usurpazione della funzione pubblica di rimozione dei veicoli nei casi in cui questa veniva svolta su un’ area pubblica o su una contigua area di R.F. abusivamente occupata dal coindagato NOME COGNOME, nel frattempo deceduto. Ciò perché la rimozione dei veicoli nei casi previsti dall’art. 159 d.lgs 30/4/1992 n. 285, può essere disp solo dagli organi di polizia e la predetta norma richiama anche l’art. 158 comma 2 lett. o) rela alla sosta, limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carbu ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 mt. prima e dopo le installazioni desti all’erogazione.
. GLYPH 2. Tanto premesso, deve rilevarsi l’infondatezza del primo motivo di ricorso, atteso che sentenze di merito hanno riconosciuto la piena consapevolezza e volontà del COGNOME di esercitare la funzione pubblica sapendo di non essere autorizzato, nei luoghi dinanzi descritti, non solo non tanto in virtù luce della sua esperienza nel settore, quanto soprattutto alla luce della pr sottoscrizione di dichiarazioni liberatorie, con rinuncia del proprietario del veicolo ad eser qualsiasi azione legale, o perfino di ammissione di aver rimosso una catena posta all’ingress del parcheggio, ed hanno altresì valorizzato la richiesta di compensi variabili in base al grad conoscenza con il proprietario o dal grado di opposizione di questo al momento della richiest avanzatagli: senza incorrere in vizio logico alcuno le sentenze di merito hanno ritenuto t convergenti elementi inequivocabilmente significativi di una piena consapevolezza, da parte del RAGIONE_SOCIALE, di svolgere un’attività non autorizzata.
Del tutto privo di fondamento è, poi, anche il secondo motivo di ricorso, avend correttamente escluso i giudici di merito la sussistenza di un diritto di ritenzione dei v rimossi, da parte del ricorrente, ed anche l’erronea applicazione del legittimo esercizio civili dell’autotutela possessoria, alla luce della consapevole insussistenza di qualsivoglia titolo pe rimozione dei veicoli, e conseguentemente per esigere alcunché: come meglio spiegato nella sentenza del Tribunale di Como, il COGNOME è stato ritenuto perseguire il conseguimento di u profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia, perché sapeva di non aver titolo per rimozione dei veicoli e, conseguentemente, per avanzare pretese di compenso.
Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la conda del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Comune di Como – in persona del sindaco pro tempore – che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 18 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside n