Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40924 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40924 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CEGLIE MESSAPICA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
L’AVV_NOTAIO COGNOME NOME in difesa di COGNOME NOME si riporta alle memorie e deposita in udienza le conclusioni scritte cui si riporta e la nota spese.
L’AVV_NOTAIO COGNOME NOME in difesa di NOME dopo dibattimento si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento.
AVV_NOTAIO COGNOME in difesa di COGNOME NOME dopo dibattimento si riporta ai motivi di impugnazione.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 05/11/2021 La Corte d’appello di Lecce ha confermato, per quello che qui rileva, la condanna di COGNOME NOME per il reato di cui al capo 2), qualificata l’estorsione come tentata, e per le usure contestate ai capi 4b) e 4f), così come riconosciute dal tribunale di Brindisi, e ha confermato la condanna di COGNOME NOME con riguardo all’usura a lui contestata al capo 4d) esclusa la continuazione interna. Ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine al reato ritenuto a suo carico con riferimento al capo 4d) dell’imputazione perché estinto per prescrizione.
2. Gli imputati hanno presentato distinti ricorsi
In particolare, COGNOME NOME deduce:
3.1. vizio della motivazione con riguardo all’usura di cui al capo 4b) (usura in danno di COGNOME NOME).
Sostiene che la presenza di movimentazioni elevate in dare ed avere non è sicuramente sufficiente a ritenere il ricorrente consapevole dell’usura in danno dello COGNOME. In particolare, non sarebbe stato fatto un distinguo tra operazioni usurarie e operazione lecite. Lamenta anche che la decisione impugnata si fonda solo sulle dichiarazioni dello COGNOME prive di riscontri.
3.2. Vizio della motivazione con riguardo al capo 4d) (usura in danno di COGNOME NOME). Reato dichiarato prescritto dalla Corte d’appello.
Sostiene l’inattendibilità della parte offesa considerata l’imprecisione delle dichiarazioni.
Evidenzia che il COGNOME ha detto di avere dato assegni privi di data di scadenza mentre gli assegni prodotti riportavano una data. Ha affermato di essere amministratore della RAGIONE_SOCIALE, circostanza non vera perché la società era in liquidazione. Evidenzia che le somme non sono state date per fronteggiare uno stato di bisogno del COGNOME ma della società. Lamenta che il controllo di attendibilità del COGNOME non ha tenuto conto dei processi a carico dello stesso che se pure conclusi con una pronuncia di prescrizione avrebbero comunque incidenza sul giudizio di attendibilità
3.3. Violazione dell’articolo 157 e 644 cod. pen. Lamenta che la rielaborazione degli interessi effettuata dal nipote di NOME, NOME COGNOME, non ha determinato novazione del contratto con conseguente prescrizione del reato.
Rileva che il foglio redatto unilateralmente da COGNOME COGNOME non è stato sottoscritto dall’imputato quindi non poteva trattarsi di un contratto novativo.
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Sostiene che la consumazione del reato deve pertanto attestarsi al 1999 stante la mancata riscossione di interessi o utilità nei periodi successivi, con conseguente prescrizione già alla data della sentenza di primo grado.
3.4. (capo 2) con riguardo alla tentata estorsione in danno di COGNOME NOME lamenta la mancata considerazione della desistenza dell’agente. Sostiene che il tentativo non si sarebbe compiuto non per l’intervento di altre cause indipendenti dalla volontà dell’agente, ma per sua precisa volontà. Chiede la derubricazione in minaccia grave;
3.5. Con riguardo all’usura di cui al capo 4f) (usura in danno di COGNOME NOME) lamenta contraddittorietà della sentenza ravvisata nel giudizio di responsabilità e conseguente riduzione della confisca perché alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti offese non era dato conoscere in termini precisi gli importi delle somme da loro corrisposte all’imputato a titolo di interessi usurari;
3.6. Violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione con riferimento a tutti i reati.
Con riguardo dall’usura in danno di COGNOME NOME contesta la data di commissione del reato sostenendo che non sono state indicate le ragioni per cui è stato stabilito il 2009 come data dell’ultima erogazione; con riguardo alla tentata estorsione sostiene che il reato è prescritto anche considerate le sospensioni indicate dalla Corte d’appello, indicata in 612 giorni;
3.7. violazione di legge, con riguardo al reato di estorsione aggravata, nella determinazione della multa perché tale importo, corrispondente al minimo edittale introdotto dalla legge 27/01/2012 n.3 può essere applicato solo ai fatti successivi essendo la disposizione più gravosa e si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche
COGNOME NOME si duole del fatto che è stata affermata la sua responsabilità con un percorso argomentativo illogico e non giustificato attesa la mancata disponibilità degli originali o quantomeno della fotocopia del retro dei titoli. Ritiene che La Corte d’appello abbia posto in essere un espediente tecnico, quello di escludere la continuazione per impedire declaratoria di prescrizione.
La parte civile COGNOME ha depositato memoria sostenendo l’inammissibilità del ricorso di COGNOME perché tardivo, essendo stato depositato il 22/03/2022.
Considerato in diritto
I ricorsi sono inammissibili alla stregua delle seguenti considerazioni.
Deve preliminarmente rilevarsi la tempestività dei ricorsi.
La sentenza della Corte d’appello del 05/11/2021 è stata depositata il 31/01/2022 entro il termine di 90 giorni che sarebbe scaduto il 03/02/2022. I 45 giorni per la presentazione del ricorso decorrono pertanto dal 4/02/2022 con scadenza il lunedì 21 marzo 2022. Il 20 marzo 2022 era infatti una domenica con la conseguenza che il termine ultimo cadeva il lunedì successivo.
COGNOME ha presentato il ricorso a mezzo posta con raccomandata spedita il 18/03/2022 e quindi nei termini previsti dall’articolo 583 cod. proc. pen. COGNOME ha depositato il ricorso al tribunale di Brindisi il 21/02/2022 ai sensi dell’articol 582 comma due cod. proc. pen. e quindi nei termini.
Venendo al merito delle impugnazioni deve osservarsi che il primo motivo di ricorso di COGNOME NOME che investe l’imputazione di cui al capo 4b) (usura in danno di COGNOME NOME) è reiterabS e aspecifico.
La Corte d’appello a pagina 6 della sentenza impugnata ha espresso un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di NOME sottolineando come abbia offerto una precisa indicazione del tasso di interessi (120%) praticato dall’RAGIONE_SOCIALE, segnalato come soggetto che notoriamente concedeva prestiti di denaro, peraltro corrispondente a quello indicato da altre parti offese. Tali dichiarazioni risultano suffragate dagli estratti conto che presentano numerosi movimenti di dare ed avere, questi ultimi con versamenti in contanti, all’epoca dei fatti.
Le doglianze articolate nel primo motivo di ricorso sono pertanto inammissibili perché diverse da quelle consentite. Non sono, infatti, volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu ()cui/ della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all’art. 192 cod. proc. pen.
Con riguardo al secondo motivo e al terzo motivo di ricorso che investono la data della commissione dell’usura in danno di COGNOME NOME (capo 4d) deve rilevarsi che i giudici di secondo grado r nel ritenere fondati i motivi di appello, laddove era contestata la datazione dell’ultimo reato di usura commesso dall’COGNOME in danno di NOME COGNOME, hanno ritenuto che dalle dichiarazioni di quest’ultimo e da quelle del nipote NOME COGNOME è risultato che dopo l’incontro del 31/03/2005 fu elaborata al computer della RAGIONE_SOCIALE, a seguito di una nuova pattuizione, COGNOME una ridefinizione degli interessi sul capitale prestato alla
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persona offesa il 3/11/99. Giustamente è stato ritenuto trattarsi di una novazione contrattuale. L’originario accordo è stato infatti sostituito con quello nuovo, frutto dell’incontro del marzo, che rideterminava gli interessi e protraeva fino a quell’epoca (marzo-aprile 2005) l’attività criminosa di tipo usurario dell’RAGIONE_SOCIALE in danno di NOME COGNOME. Dopo quella data non vi sono state più dazioni di denaro.
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto il reato prescritto dopo la sentenza di primo grado.
Manifestamente infondato è anche il quarto motivo di ricorso che investe il capo 2) dell’imputazione relativo a un tentativo compiuto di estorsione riconducibile alla rideterminazione degli interessi oggetto di contestazione da parte del COGNOME.
La Corte d’Appello ha qualificato il fatto come contestato al capo 2) come tentativo di estorsione. COGNOME NOME, in occasione della redazione del tabulato meccanografico riportante il nuovo conteggio delle somme da lui pretese, avrebbe puntato il coltello alla gola di NOME minacciando di morte tutti presenti se non avessero restituito gli interessi usurari così come da lui rideterminati.
Il vaglio della censura relativa alla configurabilità o meno della desistenza volontaria è qui precluso dall’avvenuto accertamento di un tentativo di estorsione “compiuto”, rispetto al quale non può operare l’esimente in parola, ma, eventualmente, il recesso attivo, comunque non evocato dalla difesa. Il Collegio ritiene, al riguardo, di aderire all’orientamento giurisprudenziale, nettamente maggioritario, che esclude l’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 56, comma 3, c.p. nelle ipotesi di tentativo compiuto: una volta realizzati gli atti idonei, diretti modo non equivoco a commettere un delitto, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato.
Con il quinto motivo di ricorso l’COGNOME tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l’incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME).
Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto di responsabilità, l’obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con
argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico con le quali il ricorrente non si confronta. La Corte di merito, a pag. 7, ha sottolineato come il teste in modo assolutamente genuino e con un atteggiamento fin troppo benevolo nei confronti dell’imputato, definito amico-benefattore, ha riferito dei prestiti ricevuti nel corso degli anni (dal 2000 al 2009) confermando quanto aveva dichiarato nel corso delle indagini sull’entità delle somme richieste nell’ordine dei 4000/5000 € annui e del tasso di interessi praticato. Correttamente, pertanto, la Corte ha ritenuto che sussista il reato fino al 2009 con conseguente inammissibilità anche del sesto motivo, considerato che il reato in esame non era prescritto alla data dalla sentenza di appello e non è tuttora prescritto.
Così come non era prescritto alla data della sentenza dell’appello e non è tuttora prescritto il reato di tentata estorsione aggravata di cui al capo 2)
Inammissibile è anche il settimo motivo di ricorso che investe il trattamento sanzionatorio.
La Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche non solo per la mancanza di elementi di segno positivo, ma anche per la gravità dei fatti, non occasionali. Priva di interesse è la doglianza sollevata con riguardo alla determinazione della pena pecuniaria in ordine al reato di cui ha il capo 2). Sul punto deve osservarsi che la Corte d’appello, dopo aver qualificato il reato di cui al capo 2, come tentata estorsione aggravata, ha rideterminato la pena modificando la pena base, individuata nel più grave reato di usura contestata al capo 4f) e disponendo per il capo 2, un aumento ex articolo 81 pari a mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa.
Inammissibile è anche il ricorso presentato da COGNOME NOME condannato solo per il reato commesso in danno di NOME COGNOME nell’anno 2008, contestato nella parte terminale del capo 4d).
Nella valutazione sulla “tenuta” del ragionamento probatorio, occorre ricordare che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, COGNOME e altro, Rv. 236181).
A pagina 20 della sentenza di primo grado si legge che il COGNOME ha riferito che anche COGNOME NOME gli aveva prestato somme di denaro e precisamente nel mese di settembre 2008 la somma di euro 9000 ricevendo da lui la promessa di restituire una somma pari ad euro 11.000 restituzione che era avvenuta attraverso la
consegna di due assegni bancari emessi da clienti della RAGIONE_SOCIALE ed aventi scadenza rispettivamente il 25/11/2008 e il 31/12/2008
Dette dichiarazioni hanno trovato conferma oltre che nella generale attendibilità della persona offesa anche nella produzione documentale acquisita nel corso dei processi. È stata infatti acquisita copia di detti titoli e precisamente il numero 0240733651-02 e il numero 0240733652-03 tratti sulla banca Antonveneta dell’importo di euro 5500 ciascuno riportanti le predette scadenze (si veda anche pag. 9 sentenza di appello)
A fronte di quanto indicato il ricorrente si è limitato a riprodurre, pressoché testualmente, le stesse doglianze già poste a base dell’appello, senza coinvolgere la motivazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata, in una effettiva ed autonoma critica impugnatoria, finendo, per questa via, per formulare censure in concreto prive del requisito della specificità. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’ impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione
I giudici di appello con motivazione coerente e logica hanno ritenuto sussistere a carico dell’imputato il reato commesso in danno di NOME COGNOME nell’anno 2008 contestato nella parte terminale del capo 4d) alla luce delle puntuali dichiarazioni rese in sede dibattimentale dalla parte offesa e dalla documentazione acquisita e hanno escluso la continuazione trattandosi di un’unica operazione di natura usuraria.
Deve aggiungersi che al primo comma dell’articolo 644 del codice penale, le parole: “da uno a sei anni e con la multa da euro 3.098 a euro 15.493” sono state sostituite dalle seguenti: “da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000” con la L. 5 dicembre 2005 n. 251 applicabile nel caso di specie.
Il reato così come accertato, considerate anche le sospensioni, così come indicate dalla Corte d’Appello, non era prescritto alla data della sentenza della Corte d’appello.
L’inammissibilità del ricorso impedisce la declaratoria di prescrizione intervenuta successivamente.
Alla luce delle considerazioni espresse i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili e ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. COGNOME NOME deve essere condannato anche alla rifusione delle spese di
rappresentanze e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, liquidate come da dispositivo
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, COGNOME NOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore AVV_NOTAIO COGNOME antistatario.
Roma 13/06/2023
Il consigliere estensore
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