Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40404 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40404 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/02/2023 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi con rinvio limitatamente al profilo della consumazione del delitto di usura; rigettarsi nel resto il ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Catania, con l’ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l’appello cautelare proposto dal P.m. avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Catania del 28 ottobre 2022 che aveva rigettato la richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti di COGNOME NOME, in
relazione alle contestazioni cautelari di intestazione fittizia di quote societarie e del complesso aziendale della società RAGIONE_SOCIALE, di usura, di abusivo esercizio di attività finanziaria e di partecipazione ad un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di usura e esercizio abusiva dell’attività finanziaria, ravvisando unicamente la gravità indiziaria per il delitto di intestazione fittizia e per quello ex art. 132 d. Igs. 385/1993 ma escludendo, comunque, la sussistenza di esigenze cautelari.
Ha proposto ricorso il P.m. presso il Tribunale di Catania deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all’art. 644 cod. pen. poiché il Tribunale del riesame aveva affermato che il delitto di usura, ove alla promessa abbia fatto seguito la dazione degli interessi, non si configura se. pur essendo stati originariamente pattuiti interessi in misura superiore a quella consentita, le effettive dazioni di somme non superano il tasso soglia.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all’art. 644 cod. pen., con riguardo all’affermazione del provvedimento impugnato secondo la quale il delitto di usura presuppone il compimento di atti di vessazione o minaccia.
2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione nella parte in cui era stata esclusa l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione, pur risultando la prosecuzione dell’attività commerciale della società gestita dal ricorrente.
2.3. Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione nella parte in cui era stata esclusa l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione, in ragione dell’assenza di condotte vessatorie nella commissione dei delitti di esercizio abusivo dell’attività finanziaria.
2.4. Con il quinto motivo si deduce vizio della motivazione nella parte in cui era stata esclusa l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione, pur in presenza della riconosciuta recidiva specifica infraquinquennale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato ha affermato in modo errato che in ipotesi di promessa di interessi usurari, seguita dalla dazione delle somme concordate, il reato si perfeziona con la corresponsione delle somme che devono corrispondere a quelle convenute, sicché in caso di versamenti di somme ridotte il reato non può dirsi perfezionato.
Al contrario, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale «il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, si perfeziona o con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, non seguita dalla effettiva dazione degli stessi, ovvero, quando questa segua, con l’integrale adempimento dell’obbligazione usuraria» (Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010, Scuto, Rv. 248142 – 01; nonché successivamente, Sez. 2, n. 50397 del 21/11/2014, Aronica, Rv. 261487 – 01; Sez. 2, n. 23919 del 15/07/2020, Basilicata, Rv. 279487 – 01) implica che mentre nella seconda ipotesi «il verificarsi dell’evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all’eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell’illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell’obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito», la prima si realizza «quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, e così il reato si perfeziona con la sola accettazione dell’obbligazione rimasta inadempiuta» (Sez. F., 32362/2010, cit.).
Da ciò discende la conseguenza logica della necessaria verifica, al momento della conclusione dell’accordo tra le parti e della “promessa” del successivo versamento delle somme da restituire, del carattere usurario degli interessi convenuti, alla stregua del dato normativo (Dl. 29 dicembre 2000 n. 294, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24: “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”).
Al rilevato errore di diritto si coniuga il vizio della motivazione del provvedimento impugnato che non ha verificato l’esatto contenuto delle pattuizioni concluse dall’indagato con i soggetti cui erogava i prestiti, individuando l’ammontare delle somme anticipate, il tempo e le modalità delle restituzioni convenute, in modo da apprezzare il carattere usurario delle intese concluse.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato: in difetto dell’accertamento di cui si è detto nell’esame del precedente motivo di ricorso, l’insussistenza dell’ipotizzato delitto di usura non poteva essere argomentata, come fatto dal Tribunale nel provvedimento impugnato, dal riferimento alla necessità degli atti di vessazione o minaccia che avrebbero dovuto caratterizzare le richieste di pagamento degli interessi convenuti, trattandosi di aspetto del tutto inconferente rispetto all’integrazione del delitto di usura (rilevando, semmai, quale dato indiziario rispetto ad eventuali concorrenti condotte estorsive).
1.3. I restanti motivi di ricorso sono assorbiti dalla statuizione di annullamento, essendo logicamente preliminare la verifica in ordine alla gravità indiziaria anche dell’ipotizzato reato di usura, incidente sulla valutazione complessiva del profilo delle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania – sezione per il riesame delle misure cautelari personali – per nuovo esame.
Così deciso il 7/6/2023