Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41241 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41241 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2022 del TRIBUNALE di Rimini Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, in data 20/05/2022, il Tribunale di Rimini ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo a) e di cui all’art. 95 del d.P.R. 380 del 2001 (capo b) perché estinti per prescrizione ed ha condannato il medesimo, alla pena di € 800,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 75 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo c) per avere utilizzato, prima del rilascio del certificato di collaudo, le opere di cui al capo a).
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La difesa dell’imputato ha presentato atto di appello, trasmesso alla Corte di cassazione, deducendo con un unico motivo, l’insussistenza del reato contestato tenuto conto della natura RAGIONE_SOCIALE opere abusive accertate consistite in “due pannellature in muratura ordinaria laterali con gettata di calcestruzzo” e, comunque, la prescrizione dello stesso.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui chiede l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, deve esser qui ribadito il costante indirizzo di legittimità in forza del quale, in tema di conversione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l’appello erroneamente proposto avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria non si converte automaticamente in ricorso per cassazione, stante la necessità di avere riguardo – al di là dell’apparente nomen iuris – alle reali intenzioni dell’impugnante ed all’effettivo contenuto dell’atto di gravame, con la conseguenza che ove dall’esame di tale atto si tragga la conclusione che l’impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l’appello deve essere dichiarato inammissibile (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, n. COGNOME, Rv. 209336; Sez. 2, n. 47051 del 25/9/2013, Ercolano, Rv. 257481; Sez. 5, n. 35442 del 3/7/2009, COGNOME, Rv. 245150).
Ciò premesso, il ricorso – pur ammissibile nei termini appena citati – risulta comunque manifestamente infondato con riguardo ad entrambe le censure difensiva.
La prima censura che contesta la violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto diretta a richiedere una diversa ricostruzione del fatto (realizzazione di un “muro ordinario”) è inammissibile in questa sede. Ma è altresì inammissibile per manifesta infondatezza.
La norma punisce chiunque consente l’utilizzazione RAGIONE_SOCIALE costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo, con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 103 a 1032 euro. Quanto al contenuto precettivo deve farsi riferimento alle disposizioni precedenti che per talune costruzioni dispongono la necessità di collaudo statico (costruzioni in cemento armato e strutture verticali in acciaio, in assenza di deposito di progetto strutturale ex art. 95) (Sez. 3, n. 10235 del 15/02/2024, Rv. 286035 – 02).
Quanto al caso in esame, sulla scorta dell’accertamento di fatto consacrato nell’imputazione di cui al capo a), risulta che il ricorrente aveva realizzato l’ampliamento dell’unità immobiliare adibita ad uso laboratorio carrozzeria mediante la costruzione di due pareti laterali in muratura collegata a due pareti in cemento armato delimitate da due montanti verticali in acciaio in corrispondenza dell’accesso carrabile, sicchè per le opere realizzate era previsto il collaudo prima dell’utilizzo.
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La seconda censura è manifestamente infondata tenuto conto che, per consolidato indirizzo ermeneutico, l’art. 75 in oggetto costituisce un reato di natura permanente, nel quale la condotta e l’evento si presentano come un complesso unitario sostenuto dalla volontà di protrarre nel tempo la violazione, con la conseguenza che il momento di cessazione della condotta antigiuridica, da cui far decorrere il termine di prescrizione, coincide con il momento di dismissione dell’utilizzo dell’immobile ovvero con il collaudo (Sez. 3, n. 10235 del 15/02/2024, Rv. 286035 – 01; Sez.3, n. 36095 del 30/06/2016, COGNOME, Rv. 267917 – 01; Sez. 3, n. 1411 del 03/11/2011, Iazzetta, Rv. 251880 – 01; Sez. 3, n. 35123 del 12/06/2024, non mass.), situazione non ricorrente nel caso in esame non essendo stato dimostrato il collaudo né la cessazione dell’utilizzo.
6. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così è deciso, 22/10/2024
Il Con
NOME
Il Presidente NOME COGNOME C-vi/1.1 . C