Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49117 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49117 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2022 della Corte di appello di Roma
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto, che manifestamente infondato, smentito dalle risultanze di prova richiamate nella sentenza impugnata, è il primo motivo di ricorso che contesta la mancata assoluzione per la mancata sussunzione del fatto, qualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, nella fattispecie di uso personale alla stregua non solo delle modalità e circostanze di fatto (possesso di materiale atto al confezionamento) ma, soprattutto, delle risultanze dell’esame di uno dei cellulari dell’imputato nel quale erano riportati messaggi relativi a consegne, neppure modiche (“minimo cento”);
Ritenuto, altresì, che la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da argomentazioni esenti da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabili in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole (cfr. pag. 2) valorizzando la condanna, non ancora irrevocabile, per reato specifico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023
Il pr sidente