Uso Beni Sequestrati: La Cassazione e il Principio di Conversione del Ricorso
La gestione dei beni sottoposti a sequestro è una questione delicata che interseca esigenze cautelari e continuità aziendale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito quale sia la via processuale corretta per richiedere l’uso di beni sequestrati, sottolineando l’importanza di distinguere l’impugnazione del provvedimento cautelare dalle questioni relative alla sua esecuzione. Analizziamo insieme la pronuncia per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Utilizzo dei Mezzi Aziendali
La vicenda trae origine dal ricorso di un imprenditore avverso un’ordinanza del Tribunale di Napoli. Quest’ultimo aveva negato l’autorizzazione all’uso di alcuni mezzi aziendali che erano stati oggetto di un sequestro preventivo, disposto nell’ambito di un’indagine per reati ambientali (art. 452 quaterdecies c.p.). L’imprenditore, ritenendo il provvedimento di rigetto privo di motivazione, decideva di rivolgersi direttamente alla Corte di Cassazione, specificando di non contestare la legittimità del sequestro in sé, ma le modalità esecutive, ovvero il diniego della facoltà d’uso dei beni.
Il Ricorso in Cassazione e l’Uso Beni Sequestrati
L’argomentazione difensiva si basava su una distinzione cruciale: l’impugnazione non mirava a rimuovere il vincolo cautelare, ma a ottenere una modifica delle sue modalità di attuazione. Di fronte a questa impostazione, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha richiesto non il rigetto del ricorso, ma la sua conversione in un diverso rimedio processuale: l’opposizione.
La Corte Suprema ha accolto questa prospettiva, offrendo una lezione di diritto processuale sull’appropriato strumento per contestare le decisioni relative all’esecuzione di una misura cautelare reale.
La Decisione della Corte: Conversione dell’Impugnazione
La Cassazione ha stabilito che il ricorso presentato era inammissibile nella sua forma originaria, ma, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, ha deciso di riqualificarlo.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha chiarito che i provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo, come la richiesta di autorizzazione all’uso, non sono appellabili né ricorribili per cassazione. La strada maestra per sollevare tali questioni è l’incidente di esecuzione, disciplinato dagli articoli 667 e 676 del codice di procedura penale.
Il ricorrente, in effetti, aveva correttamente inquadrato la sua istanza iniziale come un’istanza esecutiva. L’errore è stato impugnare il rigetto di tale istanza direttamente in Cassazione. Tuttavia, poiché la richiesta verteva specificamente sulla gestione del bene sequestrato e non sulla validità del vincolo, la Corte ha ritenuto applicabile il principio di conversione dell’impugnazione. Ai sensi dell’art. 568, comma 5, c.p.p., l’impugnazione proposta con un mezzo non corretto viene considerata come se fosse stata proposta nel modo giusto.
Di conseguenza, il ricorso è stato qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, c.p.p., e gli atti sono stati trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, l’organo competente a decidere sulla fase esecutiva.
Infine, la Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio sostanziale importante: la facoltà d’uso di beni sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca è, di norma, incompatibile con lo scopo della misura stessa, che è quello di sottrarre fisicamente la disponibilità del bene al suo destinatario.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre due indicazioni fondamentali. La prima, di natura procedurale, è che per ogni contestazione attinente alle modalità di esecuzione di un sequestro (come la richiesta d’uso), lo strumento corretto è l’incidente di esecuzione, e non il ricorso per cassazione. La seconda, di natura sostanziale, è un monito sulla difficoltà di ottenere l’autorizzazione all’uso di beni sequestrati, specialmente quando la misura è preordinata alla confisca, poiché l’utilizzo da parte dell’indagato contrasterebbe con la finalità stessa del provvedimento cautelare.
Come si può chiedere l’autorizzazione a usare un bene sottoposto a sequestro preventivo?
La richiesta va presentata tramite un’istanza nell’ambito di un ‘incidente di esecuzione’ al giudice competente per la fase esecutiva, non attraverso un ricorso per cassazione.
Cosa accade se si sbaglia il tipo di impugnazione contro una decisione sulle modalità del sequestro?
In base al principio di conservazione degli atti giuridici (o conversione dell’impugnazione), la Corte di Cassazione può riqualificare l’impugnazione errata nel mezzo corretto (in questo caso, da ricorso a opposizione) e trasmettere gli atti al giudice competente, evitando così una declaratoria di inammissibilità.
È probabile ottenere il permesso di utilizzare un bene sequestrato ai fini di confisca?
Generalmente no. La Corte di Cassazione ha ribadito che la facoltà d’uso è incompatibile con lo scopo di una misura cautelare finalizzata alla confisca, il cui obiettivo è proprio quello di sottrarre la disponibilità fisica del bene all’interessato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37950 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 3 Num. 37950 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Ischia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/04/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in opposizione; udito l’AVV_NOTAIO che non si oppone.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, in data 24/04/2024, con la quale rigettava l’istanza di autorizzazione all’uso dei mezzi aziendali, oggetto di sequestro preventivo in relazione all’imputazione di cui all’art. 452 quaterdecies cod.pen.
Premette il ricorrente di impugnare non il provvedimento cautelare, bensì il provvedimento di rigetto dell’istanza inerente le modalità esecutive dello stesso (facoltà d’uso dei mezzi sequestrati), con le forme dell’incidente di esecuzione, per difetto assoluto di motivazione, essendo il provvedimento di rigetto impugnato privo delle ragioni giustificatrici della decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione deve essere qualificata come opposizione.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i provvedimenti riguardan le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno pro in sede di incidente di esecuzione (Sez. 1, n. 8283 del 24/11/2020, Sforza, 280604 – 01; Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, Rv. 265103). Del resto, ricorrente aveva correttamente proposto l’incidente di esecuzione con cui chiede la facoltà d’uso dei mezzi sequestrati, per cui opera il disposto di cui all’ar 667 comma 4 cod.proc.pen.
Peraltro, per il principio di conversione dell’impugnazione, che è applicab anche in caso di opposizione sulla base del principio AVV_NOTAIO di conservazio degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 1, n. 18223 del 09/03/2007, 237362), l’impugnazione proposta va qualificata quale opposizione.
Infatti, nel caso ora in esame, l’istanza rigettata con il provvedimento 24 aprile 2024 attiene specificamente alla gestione del bene sequestrato di cu chiede l’utilizzo e, quindi, non attiene all’applicazione o alla modifica del v cautelare.
Pertanto, in applicazione dei suddetti principi di diritto, pienam condivisibili, deve disporsi, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., anticipato, la qualificazione dell’impugnazione come opposizione ex art. 66 comma 4, cod. proc. pen. e la trasmissione degli atti al Giudice per le ind preliminari del Tribunale di Napoli, per la relativa fase, dovendosi, pera rammentare, che la facoltà d’uso di beni sottoposti a sequestro finalizzato confisca è incompatibile con lo scopo della misura cautelare che è quello sottrarre fisicamente la disponibilità del bene al destinatario della stessa ( n. 2296 del 06/12/2019, Rv. 278020 – 01).
P. Q. M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribuna Napoli.
Così deciso in Roma, 3 ottobre 2024
Il Consigliteitensore
IlPresidepte