Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9741 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9741 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 10 gennaio 2023, depositata il 13 gennaio 2023, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa in data 29 marzo 2017 dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, ha ridotto ad anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione la pena irrogata a NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, confermando la declaratoria di responsabilità.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, con atto datato 28/06/2023, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo deduce l’insufficienza e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett, e), cod.proc.pen.
La Corte ha ritenuto provata la violazione della prescrizione di trattenersi in casa per non avere egli risposto al campanello suonato dagli agenti, ma essi potevano avvertirne il suono solo dall’esterno dell’abitazione, dove si trovavano, mentre non vi era la prova che esso funzionasse regolarmente, e fosse udibile anche all’interno dell’abitazione. La Corte di appello ha omesso di considerare che sarebbe stato necessario un controllo più approfondito, per ritenere accertata l’assenza del ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., per l’erronea applicazione della norma di cui all’art. 75 d.lgs n.159/2011.
La misura di prevenzione fu disposta con decreto del 2005 ma eseguita solo il 22/12/2009 senza previamente rivalutare la pericolosità sociale del ricorrente. La Corte di appello avrebbe dovuto rivalutare, perciò, la sua pericolosità, non potendo il reato essere ritenuto sussistente in assenza di tale rivalutazione, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce l’insufficienza e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., in ordine al riconoscimento della recidiva ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod.pen.
La Corte non ha compiuto il giudizio comparativo tra le precedenti condanne e il reato contestato, al fine di valutare se la ripetizione dell’illecito rapprese un effettivo sintomo di maggiore pericolosità.
2.4. Con il quarto motivo deduce l’insufficienza e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
La Corte non ha valutato correttamente gli elementi favorevoli al ricorrente, né ha tenuto conto della funzione adeguatrice delle citate attenuanti, omettendo di motivare in ordine ai parametri di cui all’art. 133 cod.pen., ed in particolare in ordine allo status individuale, sociale e familiare del ricorrente.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il medesimo difensore del ricorrente risulta avere depositato altro atto di ricorso contro la medesima sentenza, in data 14/02/2023, secondo l’annotazione in calce alla sentenza impugnata, a seguito del quale il fascicolo fu trasmesso alla Corte di cassazione in data 22/06/2023. Quel ricorso è stato deciso in data 12 ottobre 2023 dalla Settima sezione penale, e dichiarato inammissibile.
Alla data di deposito del ricorso qui esaminato, quindi, il potere di impugnazione si era già consumato, ed il ricorrente non poteva presentare un altro e successivo ricorso, addirittura per gli stessi motivi e di contenuto identico. In tema di impugnazione sussiste, infatti, il principio di unicità della stessa, per cui il diritto di impugnare deve ritenersi consumato quando, come nel presente caso, sia già intervenuta una decisione sul ricorso proposto da un soggetto legittimato quale, in questo caso, il difensore nominato dal ricorrente. Questa Corte ha infatti affermato che «Il diritto d’impugnazione può essere esercitato autonomamente da ciascun difensore di uno stesso imputato, con la proposizione di autonomi atti, sempre che – in ossequio al principio di unicità dell’impugnazione – al momento di presentazione del successivo atto di appello o di ricorso non sia già decorso il termine per il gravame e non sia intervenuta una decisione sull’impugnazione proposta da uno dei soggetti legittimati» (Sez. 1, n. 11600 del 09/01/2019, Rv. 274922). Similmente, l’ordinanza Sez. 1, n. 3668 del 31/10/1990, dep. 1991, Rv. 186169, ha statuito che «In tema di impugnazioni, per il principio di unicità del diritto di impugnazione, l’esaurimento del mezzo di gravame da parte del difensore opera una preclusione nei suoi confronti, nel senso che non può la medesima persona giovarsi della eventuale notifica o comunicazione ex art. 128 nuovo cod. proc. pen. per proporre nuovo atto di impugnazione. Ciò sia perché il primo gravame induce a ritenere che l’impugnante sia stato pienamente a conoscenza dell’atto impugnato, sia in quanto il diritto di impugnare è stato validamente esercitato e si è consumata la relativa facoltà (fattispecie in cui il difensore aveva proposto un nuovo appello avverso un provvedimento del G.i.p. di rigetto di una istanza di revoca di un provvedimento di custodia cautelare, nonostante che in precedenza, dopo aver preso visione del suddetto provvedimento, ne avesse proposto altro, dichiarato inammissibile)». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione del causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 08 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente