Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30299 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30299 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato ad Afragola il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 01/03/2024 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’i marzo 2024 il Tribunale di Napoli, quale Giudice dell’esecuzione, su conforme richiesta del AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, disponeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato concesso a NOME COGNOME con la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 10 ottobre 2018, divenuta irrevocabile il 17 ottobre 2024.
La revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME discendeva dal fatto che entro il termine di sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza presupposta il condannato non aveva provveduto a corrispondere alla parte civile, NOME COGNOME, la somma di 2.000,00 euro, che le era stata liquidata a titolo di provvisionale.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, articolava due censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., conseguente al fatto che al ricorrente non era stato notificato l’avviso di fissazione dell’udienza camerale svoltasi davanti Tribunale di Napoli 1 11 marzo 2024, all’esito della quale era stata revocata la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con la sentenza irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Napoli il 10 ottobre 2018.
Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge dell’ordinanza impugnata, in riferimento all’art. 665, commi 1 e 4, cod. proc. pen., conseguente al fatto che il Giudice dell’esecuzione aveva disposto la revoca del beneficio sospensivo concesso a COGNOME senza essere competente, dovendo individuarsi la competenza a pronunciarsi sulla richiesta presentata dal Pubblico ministero nella Settima Sezione penale del Tribunale di Napoli e non nella Terza Sezione penale dello stesso Tribunale, alla quale era stato assegnato l’incidente di esecuzione controverso.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
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2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui a NOME COGNOME non veniva notificato l’avviso di fissazione dell’udienza camerale svoltasi davanti'( ‘ Tribunale di Napoli I’l marzo 2024, all’esito della quale, su conforme richiesta del AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, veniva disposta la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al ricorrente con sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 10 ottobre 2008, divenuta irrevocabile il 17 ottobre 2024. ti )
Ne discende che, nel caso di specie, si è verificata la nullità assoluta e insanabile dell’udienza svoltasi davanti al Tribunale di Napoli 11 marzo 2024, rilevante ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte, secondo cui: «Il mancato avviso al ricorrente della data di udienza camerale fissata per i provvedimenti di cui all’articolo 674 cod. proc. pen., comporta la nullità assoluta ed insanabile ex art 178, lett. c), cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa. Ed invero, il giudice dell’esecuzione in tale procedimento deve osservare quanto stabilito in genere dall’articolo 666 cod. proc. pen. ed in particolare dal terzo comma di detta norma che prescrive l’obbligo di comunicare o notificare alle parti e ai difensori l’avviso della data di udienza camerale fissata per la trattazione del ricorso» (Sez. 2, n. 5495 del 17/11/1999, dep. 2000, Esposito, Rv. 216349 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente contrario, anche Sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009, COGNOME, Rv. 245574 – 01; Sez. 1, n. 20290 del 06/05/2008, COGNOME, Rv. 239994 – 01).
Né rileva in senso contrario, ai fini del rilievo della nullità assoluta insanabile, la circostanza che il dato letterale dell’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. è circoscritto nominativamente alla sola persona dell’imputato, atteso che l’omessa citazione della parte interessata nel procedimento di Xesecuzione compoya violazioni del tutto identiche; violazioni rilevanti sia sul piano delle garanzie difensive prescritte a pena di nullità assoluta, sia sul piano dell’omessa citazione dell’imputato o dall’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è prescritta, come obbligatoria, la sua presenza in giudizio.
Ciy- rova, pertanto, di fronte a una nullità assoluta e insanabile, attinente alla partecipazione necessaria dell’interessato al procedimento, art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.«non essendo stato lo stesso messo in grado di prendere parte all’udienza camerale del processo di esecuzione che lo riguardava, nel quale veniva adottato un provvedimento rispetto al quale il soggetto non poteva interloquire. rche deve essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio.
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Ne discende conclusivamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata nell’interesse di NOME COGNOME, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Napoli.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Così deciso il 25 giugno 2024.