Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36570 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36570 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 19/02/2024 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso il decreto emesso in data 9 ottobre 2023 dal locale Tribunale con il quale è stata applicata al predetto la misura della sorveglianza speciale per anni cinque con obbligo di soggiorno.
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore del proposto deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo violazione dell’art. 178 cod. proc. pen. per la mancata notifica al proposto della ordinanza di rinvio per l’udienza del 9.10.2023, a seguito di istanza del predetto per suo legittimo impedimento. Il relativo verbale, invero, è stato notificato ad altro soggetto (tale Messaud Firas- v. allegato al ricorso).
2.2. Con il secondo motivo violazione di legge in relazione al rigetto della dedotta nullità del procedimento per la mancata celebrazione di esso con udienza pubblica, come ritualmente richiesta dalla difesa.
2.3. Con il terzo motivo violazione di legge in relazione alla dedotta inammissibilità della proposta, depositata da tale COGNOME, non identificato né identificabile privo della delega per il deposito, così determinandosi una incertezza sulla domanda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo è inammissibile in quanto generico rispetto all’assorbente rilievo della mancata istanza personale dell’interessato ad essere sentito, secondo l’orientamento per il quale, in tema di procedimento di prevenzione, il legittimo impedimento a comparire all’udienza può rilevare solo ove il soggetto proposto abbia formulato richiesta di essere sentito personalmente, che non può ritenersi implicita nell’istanza di rinvio del difensore, trattandosi di atto formale che de provenire dall’interessato e che si pone come estrinsecazione di un diritto non estensibile al difensore (Sez. 1, n. 46808 del 06/11/2012, Rv. 253884).
Il secondo motivo è infondato.
3.1. Il Collegio condivide l’orientamento, richiamato dalla sentenza impugnata, secondo il quale in tema di procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione personali, il mancato svolgimento della procedura in pubblica udienza, anche se richiesta dall’interessato, non determina alcuna nullità, non
essendo tale sanzione prevista espressamente dall’art. 7 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 6, n. 31272 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 267434).
E’ stato condivisibilmente chiarito da questa decisione che «per il mancato svolgimento della procedura in pubblica udienza, anche se richiesto dall’interessato, l’art. 7 d.lgs. n. 159 del 2011 non prevede alcuna nullità; significativo, anzi, che la trattazione del procedimento in pubblica udienza è contemplata dal comma 1, secondo periodo, dell’art. 7 cit., e che, però, questo articolo, al comma 7, commina espressamente la sanzione della nullità per la violazione di disposizioni contenute in altri commi, elencandole analiticamente, ma omette ogni riferimento al comma 1 («Le disposizioni di cui ai commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullità»). Inoltre, anche a voler richiamare la giurisprudenza elaborata dalla Corte EDU in tema di pubblicità dell’udienza, non deve sfuggire che secondo quest’ultima può essere possibile una “compensazione” della mancanza di pubblicità del giudizio di primo grado quando vi è lo svolgimento pubblico di un giudizio di impugnazione a cognizione non limitata, quale appunto quello di appello, che, atteso il richiamo operato dall’art 10 d.lgs. n. 159 del 2011 alle disposizioni del codice di rito, consente un pieno riesame del merito della regiudicanda (cfr., a contrario, per la mancata possibilità di “compensazione” nel giudizio di legittimità, determinata in ragione dello specifico ambito di cognizione della Corte di cassazione, in quanto limitata ai soli motivi di diritto, Corte cost., sent. n. 80 del 2011, § 6.3)».
L’orientamento è stato successivamente condiviso da altra decisione (Sez. 5, n. 3846 del 15/12/2016, dep. 2017, Celotto, non mass.), secondo la quale l’omissione della previsione della nullità correlata alla mancata disposta pubblicità della udienza «conduce il vizio denunciato fuori dell’area dei vizi comportanti “invalidità”, dal momento che non si versa in nessuna delle ipotesi di nullità di carattere generale, né la nullità del procedimento è sancita da altra, specifica disposizione di legge. Né tale scelta legislativa è censurabile sotto il profi costituzionale, dal momento che anche la Corte Cost. ha, nella sentenza citata, tenuto fermo – in conformità alle indicazioni della Corte europea dei diritt dell’uomo – il potere del giudice di disporre che si proceda in tutto o in parte senza la presenza del pubblico in rapporto a particolarità del caso concreto, che facciano emergere esigenze di tutela di valori contrapposti, nei limiti in cui, a norma dell’ar 472 cod. proc. pen., è legittimato lo svolgimento del dibattimento penale a porte chiuse. Il che comporta che l’indicazione contenuta nell’art. 7, comma 1, del d. Igs 159/2011 non ha carattere di cogenza assoluta, sicché lo scostamento da essa non è considerato, dal legislatore, meritevole di sanzione processuale».
L’orientamento espresso trova ulteriore conferma considerando che l’art. 2, comma 3 della legge 17 ottobre 2017, n. 151, pur riformulando l’art. 7, comma 1,
del decreto legislativo n. 159/2011 non ha modificato le ipotesi di nullità previst dal comma 7 dello stesso art. 7.
3.2. Non può essere condiviso l’orientamento secondo il quale, in tema di procedimento di prevenzione, la violazione dell’obbligo di procedere, su richiesta della parte, in udienza pubblica integra una nullità relativa, la quale, ov verificatasi alla presenza della parte, è sanata se non eccepita immediatamente dopo il compimento dell’atto, ai sensi dell’art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.(Sez. 5, n. 15862 del 07/03/2013, COGNOME, Rv. 255509; conf. Sez. 5, n. 3590 del 29/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Si tende a valorizzare, in tal modo, il riferimento ai poteri del giudice de dibattimento previsti dall’art. 472 cod. proc. pen. per inferire che «propri quest’ultima considerazione rafforza la tesi che qualifica la violazione dell’obbligo di procedere in udienza pubblica su richiesta quale nullità relativa che, se verificatasi alla presenza della parte, è da ritenersi sanata se non eccepita immediatamente dopo il compimento dell’atto ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2», pur escludendo che «si tratti di nullità di carattere assoluto in quanto l pubblicità del procedimento non attiene ne’ alla capacità del giudice, ne’ all’iniziativa del pubblico ministero, nè, tanto meno, riguarda l’ipotesi di omessa citazione dell’imputato e del suo difensore».
Sulla stessa linea, inoltre, si è posta una successiva decisione (Sez. 1, n. 18691 del 10/06/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269504), che ha richiamato la sentenza della Corte Cost. n. 109 del 15 aprile 2015, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 66 comma 4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l’ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell’esecuzione, nelle forme dell’udienza pubblica, «estendendo a tale ipotesi i principi già affermati dalla Corte Edu e dalla stessa Corte costituzionale in situazioni analoghe».
In tale decisione si è affermato che «per effetto della citata sentenza additiva del Giudice delle leggi n. 109 del 2015 la comminatoria della nullità, prevista dall’art. 471, comma 1, cod. proc. pen. (in relazione al dibattimento) nel caso di inosservanza della pubblicità della udienza, trova applicazione nel procedimento di opposizione, ai sensi degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., se la parte privata ha fatto istanza al riguardo. La interpretazione orientata sia costituzionalmente che – alla luce del principio della pubblicità dei procedimenti giudiziari, sancito dall art. 6, paragrafo 1, CEDU – convenzionalmente, suffraga l’affermazione del principio di diritto della espansione della sanzione della nullit per la violazione del rito, in relazione a tutti i casi in cui l’udienza deve (anch istanza della parte privata) essere pubblica. La conclusione è, peraltro, confortata
dalla convergenza – sul piano sistematico – con l’orientamento giurisprudenziale di legittimità il quale, in relazione al procedimento di prevenzione, ha stabilito che l violazione dell’art. 7, comma 1, ultima parte, del d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, per il diniego della pubblicità della udienza, ne comporti la nullità (sebbene la sanzione non sia espressamente comminata nel successivo comma 7), in quanto la stessa previsione della udienza pubblica reca “l’implicito rinvio al disposto di cu all’art. 471, comma 1, cod. proc. pen. ” (Sez. 6, n. 37659 del 18/06/2014, Cappello, Rv. 26034201; cui adde Sez. 6, n. 35788 del 10/07/2012, COGNOME, Rv. 25365601; contra, tuttavia, Sez. 6, n. 31272 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 26743401)».
3.3. Ciò posto, ritiene il Collegio che il principio della tassatività delle ipo di nullità osta alla enucleazione – per via interpretativa – di una ipotesi di nul della udienza del procedimento di prevenzione per omessa sua pubblicità, attraverso il ricorso ad una sostanziale applicazione analogica della norma processuale che prevede la nullità per la mancata pubblicità della udienza dibattimentale, essendo questa per sua natura pubblica, senza alcuna necessità di una preventiva richiesta di parte e pur in costanza del disposto dell’art. 7 d.lgs cit. che alcuna nullità prevede al riguardo.
Né, per superare l’ostatività del principio di tassatività può farsi leva s principio di derivazione convenzionale in tema di pubblicità dei procedimenti giudiziari e sulla sua “natura espansiva”, che di per sé non comporta la soluzione obbligata di una sanzione processuale di nullità per la sua violazione, essendo questa materia riservata alle valutazioni discrezionali del legislatore.
In ogni caso, nella specie, come risulta dal verbale di udienza dinanzi al Tribunale in atti, non risulta eccepita dalla difesa la violazione della mancata disposizione della udienza pubblica, né si è prospettato nella relativa istanza, come nell’attuale ricorso, quale fosse l’esigenza difensiva sottesa alla richiesta e qual nocumento avesse comportato la mancata celebrazione della udienza in forma pubblica.
Il terzo motivo è manifestamente infondato, non determinandosi alcuna incertezza sulla legittima provenienza della proposta in relazione al soggetto che l’ha depositata, né essendo previste sanzioni al riguardo.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/06/2024.